IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE 
                TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 1, comma 402, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, come modificato dall'articolo 26, comma 19, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  11
settembre 2020, n. 120, e come altresi' modificato dal  decreto-legge
31 maggio 2021, n.  77,  che,  al  fine  di  rendere  piu'  semplice,
efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di
atti,  provvedimenti,   avvisi   e   comunicazioni   della   pubblica
amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e  minori  oneri
per i cittadini, prevede la realizzazione di una piattaforma digitale
per le notifiche, il cui sviluppo e' affidato  dalla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri alla societa' di cui all'articolo 8, comma  2,
del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio  2019,  n.  12,  la  quale  si
avvale, in tutto o in parte, del fornitore del servizio universale di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio  1999,  n.  261,
anche attraverso il riuso dell'infrastruttura  tecnologica  esistente
di proprieta' del suddetto fornitore; 
  Visto il decreto-legge 16 luglio  2020,  n.  76,  convertito  dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modificazioni,  recante
la disciplina della Piattaforma per la notificazione  digitale  degli
atti  della  pubblica  amministrazione  e  delle  sue  modalita'   di
funzionamento e, in particolare, l'articolo 26, comma 15; 
  Vista la legge 20 novembre 1982, n. 890, recante  notificazioni  di
atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse  con  la
notificazione di atti giudiziari, in particolare gli articoli 7, 8, 9
e 14; 
  Visto il decreto  legislativo  22  luglio  1999,  n.  261,  recante
attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per  lo
sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per  il
miglioramento della qualita' del servizio; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
Codice in materia di protezione dei dati personali; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  febbraio  2019,  n.   12,   recante
disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per  le
imprese  e  per  la  pubblica  amministrazione,  e,  in   particolare
l'articolo 8, comma 2; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  23  luglio  2014  in   materia   di   identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni  elettroniche  nel
mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2019, concernente modifiche  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 1° ottobre  2012  recante  «Ordinamento  delle
strutture generali  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2019; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio 2021 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio  e'
stato  conferito  l'incarico  per  l'innovazione  tecnologica  e   la
transizione digitale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo
2021, recante  delega  di  funzioni  al  Ministro  senza  portafoglio
Vittorio Colao pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  79  del  1°
aprile 2021; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, reso  nella  seduta
del 18 novembre 2021; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, n. 107 del 19 gennaio 2022; 
  Sentito il Garante per la protezione dei  dati  personali,  che  ha
reso il parere di competenza con provvedimento n. 369 del 14  ottobre
2021; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23  agosto  1988,
n. 400; 
  Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «addetto al recapito  postale»:  il  soggetto  incaricato  del
recapito  analogico  dell'avviso  di  avvenuta  ricezione,  ai  sensi
articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 luglio 2020, n.  76,  come
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.  120
e dell'avviso di mancato recapito, ai sensi articolo 26, comma 6, del
medesimo decreto-legge. 
    b) «app IO»: il punto di accesso telematico di  cui  all'articolo
64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    c) «avviso  di  cortesia»:  l'avviso  in  modalita'  informatica,
contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta  ricezione,
inviato dal gestore della piattaforma,  ai  sensi  dell'articolo  26,
commi  5-bis,  6  e  7,  del  decreto-legge  n.  76  del  2020,  come
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
    d) «CAD»: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    e)  «CIE»:  il  documento  d'identita'  munito  di  elementi  per
l'identificazione fisica del titolare, di  cui  all'articolo  66  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    f) «decreto-legge»: il decreto-legge 17 luglio 2020,  n.  76  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
    g) «domicilio  digitale  di  piattaforma»:  l'indirizo  di  posta
elettronica certificata o di  un  servizio  elettronico  di  recapito
certificato qualificato, appositamente eletto per la ricezione  delle
notificazioni  delle  pubbliche  amministrazioni  effettuate  tramite
piattaforma, di  cui  all'articolo  26,  comma  5,  lettera  c),  del
decreto-legge; 
    h)  «domicilio   digitale   speciale»:   l'indirizzo   di   posta
elettronica certificata o di  un  servizio  elettronico  di  recapito
certificato qualificato, eletto ai sensi dell'articolo  3-bis,  comma
4-quinquies, del decreto legislativo  n.  82  del  2005  o  di  altre
disposizioni di legge, come domicilio speciale per determinati atti o
affari, se a tali atti o affari e' riferita la notificazione, di  cui
all'articolo 26, comma 5, lettera b), del decreto-legge; 
    i)  «domicilio   digitale   generale»:   l'indirizzo   di   posta
elettronica certificata o di  un  servizio  elettronico  di  recapito
certificato qualificato inserito in uno degli  elenchi  di  cui  agli
articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del CAD e previsto dall'articolo 26,
comma 5, lettera a), del decreto-legge; 
    l) «funzionario incaricato»: il soggetto  che  per  primo  accede
alla piattaforma per  conto  del  mittente  al  fine  predisporre  le
condizioni iniziali per l'impiego del sistema; 
    m) «funzionari autorizzati»: i soggetti  autorizzati  ad  operare
sulla piattaforma per conto del mittente, ivi incluso il  funzionario
incaricato; 
    n) «gestore della piattaforma»: la societa' di  cui  all'articolo
8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12; 
    o) «livello di sicurezza significativo»: il livello  di  garanzia
previsto  dall'articolo  8  del  Regolamento  (UE)  n.  910/2014  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in  materia  di
identificazione elettronica e servizi fiduciari  per  le  transazioni
elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE
e dal Regolamento di esecuzione della Commissione 8  settembre  2015,
n. 2015/1502, «relativo alla definizione delle specifiche e procedure
tecniche minime riguardanti i livelli di  garanzia  per  i  mezzi  di
identificazione elettronica ai sensi dell'articolo  8,  paragrafo  3,
del Regolamento  (UE)  n.  910/2014  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  in  materia  di  identificazione  elettronica  e   servizi
fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno»: 
    p) «mittenti»: le amministrazioni individuate  dall'articolo  26,
comma 2, lettera c), del decreto-legge; 
    q) «recapito digitale»: il canale di comunicazione,  diverso  dal
domicilio digitale, indicato dal destinatario ai fini del ricevimento
degli avvisi di cortesia; 
    r) «SPID»: il Sitema Pubblico di Identita' Digitale, disciplinato
dall'articolo 64 del CAD. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri»: 
                «Art.  17.  (Regolamenti).  -  1.  Con  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e) 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.» 
              - Si riporta il testo del comma 402 dell'art.  1  della
          legge 27 dicembre 2019,  n.  160  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2020-2022): 
                «402. Al fine di rendere piu'  semplice,  efficiente,
          sicura ed economica la notificazione con valore  legale  di
          atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della  pubblica
          amministrazione, con risparmio  per  la  spesa  pubblica  e
          minori oneri per i cittadini, la Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri, tramite la societa' di cui all'art. 8,  comma
          2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11  febbraio  2019,  n.  12,
          sviluppa una piattaforma  digitale  per  le  notifiche.  La
          societa' di cui al primo periodo  affida,  in  tutto  o  in
          parte, lo  sviluppo  della  piattaforma  al  fornitore  del
          servizio  universale  di  cui  all'art.   3   del   decreto
          legislativo 22 luglio 1999, n.  261,  anche  attraverso  il
          riuso   dell'infrastruttura   tecnologica   esistente    di
          proprieta' del suddetto fornitore.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto-legge 16
          luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure  urgenti  per   la
          semplificazione e l'innovazione digitale»,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120: 
                «Art. 26 (Piattaforma per la  notificazione  digitale
          degli  atti  della  pubblica  amministrazione).  -  1.   La
          piattaforma di cui all'art. 1, comma 402,  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160, e le sue modalita' di  funzionamento
          sono disciplinate dalla presente disposizione. 
                2. Ai fini del presente articolo, si intende per: 
                  a) "gestore della piattaforma", la societa' di  cui
          all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.
          135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
          2019, n. 12; 
                  b) "piattaforma", la piattaforma digitale di cui al
          comma 1, utilizzata dalle amministrazioni  per  effettuare,
          con valore legale, le  notifiche  di  atti,  provvedimenti,
          avvisi e comunicazioni; 
                  c) "amministrazioni", le pubbliche  amministrazioni
          di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo  2001,  n.  165,  gli  agenti  della  riscossione  e,
          limitatamente agli atti emessi nell'esercizio di  attivita'
          ad  essi  affidate  ai  sensi  dell'art.  52  del   decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  i  soggetti  di  cui
          all'art. 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3)  e  4),
          del medesimo decreto legislativo; 
                  d) "destinatari", le persone  fisiche,  le  persone
          giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto
          pubblico o privato, residenti  o  aventi  sede  legale  nel
          territorio  italiano  ovvero  all'estero  ove  titolari  di
          codice  fiscale  attribuito  ai  sensi  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  605,  ai
          quali le amministrazioni  notificano  atti,  provvedimenti,
          avvisi e comunicazioni; 
                  e)  "delegati",  le  persone  fisiche,  le  persone
          giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto
          pubblico o privato, ivi inclusi i soggetti di cui  all'art.
          12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.
          546, ai quali  i  destinatari  conferiscono  il  potere  di
          accedere  alla  piattaforma  per  reperire,  consultare   e
          acquisire, per loro conto, atti,  provvedimenti,  avvisi  e
          comunicazioni notificati dalle amministrazioni; 
                  f) "delega", l'atto  con  il  quale  i  destinatari
          conferiscono ai delegati il potere di  accedere,  per  loro
          conto, alla piattaforma; 
                  g) "avviso di avvenuta ricezione",  l'atto  formato
          dal gestore della piattaforma,  con  il  quale  viene  dato
          avviso  al  destinatario  in  ordine  alle   modalita'   di
          acquisizione   del   documento   informatico   oggetto   di
          notificazione; 
                  h)  "identificativo  univoco  della   notificazione
          (IUN)", il codice univoco attribuito  dalla  piattaforma  a
          ogni singola notificazione richiesta dalle amministrazioni; 
                  i) "avviso di mancato recapito", l'atto formato dal
          gestore della piattaforma con il quale viene dato avviso al
          destinatario in ordine alle ragioni della mancata  consegna
          dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico  e
          alle modalita' di acquisizione  del  documento  informatico
          oggetto di notificazione. 
                3.   Ai   fini   della   notificazione    di    atti,
          provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa  alle
          modalita' previste da altre disposizioni di legge, anche in
          materia  tributaria,  le  amministrazioni  possono  rendere
          disponibili    telematicamente    sulla    piattaforma    i
          corrispondenti  documenti   informatici.   La   formazione,
          trasmissione,   copia,   duplicazione,    riproduzione    e
          validazione  temporale  dei  documenti   informatici   resi
          disponibili sulla  piattaforma  avviene  nel  rispetto  del
          decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e  delle  Linee
          guida  adottate  in   attuazione   del   medesimo   decreto
          legislativo.  Eventualmente  anche  con  l'applicazione  di
          "tecnologie basate su registri distribuiti", come  definite
          dall'art. 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  febbraio
          2019,  n.  12,  il  gestore  della   piattaforma   assicura
          l'autenticita',   l'integrita',   l'immodificabilita',   la
          leggibilita' e la reperibilita' dei  documenti  informatici
          resi disponibili dalle amministrazioni e, a sua  volta,  li
          rende  disponibili  ai  destinatari,  ai   quali   assicura
          l'accesso  alla  piattaforma,  personalmente  o   a   mezzo
          delegati,  per   il   reperimento,   la   consultazione   e
          l'acquisizione  dei  documenti   informatici   oggetto   di
          notificazione. Ciascuna amministrazione, nel rispetto delle
          disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005 e delle
          Linee guida adottate in  attuazione  del  medesimo  decreto
          legislativo,   individua   le   modalita'   per   garantire
          l'attestazione  di  conformita'  agli  originali  analogici
          delle copie informatiche di atti, provvedimenti,  avvisi  e
          comunicazioni, anche attraverso certificazione di  processo
          nei casi  in  cui  siano  adottate  tecniche  in  grado  di
          garantire la corrispondenza della  forma  e  del  contenuto
          dell'originale e della copia. Gli agenti della  riscossione
          e i soggetti di cui  all'art.  52,  comma  5,  lettera  b),
          numeri 1), 2), 3) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre
          1997, n. 446 individuano e nominano i dipendenti incaricati
          di attestare la conformita' agli originali analogici  delle
          copie  informatiche  di  atti,  provvedimenti,   avvisi   e
          comunicazioni. I  dipendenti  incaricati  di  attestare  la
          conformita'  di  cui  al  presente  comma,  sono   pubblici
          ufficiali ai sensi e per gli effetti di  cui  all'art.  23,
          comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82.  La
          piattaforma   puo'   essere   utilizzata   anche   per   la
          trasmissione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni
          per i quali non e' previsto l'obbligo di  notificazione  al
          destinatario. 
                4. Il gestore della  piattaforma,  con  le  modalita'
          previste dal decreto di cui al comma  15,  per  ogni  atto,
          provvedimento,   avviso   o   comunicazione   oggetto    di
          notificazione reso disponibile dall'amministrazione,  invia
          al destinatario l'avviso  di  avvenuta  ricezione,  con  il
          quale comunica l'esistenza e l'identificativo univoco della
          notificazione (IUN), nonche' le modalita' di  accesso  alla
          piattaforma e di  acquisizione  del  documento  oggetto  di
          notificazione. 
                5.  L'avviso  di  avvenuta  ricezione,   in   formato
          elettronico,  e'  inviato  con  modalita'   telematica   ai
          destinatari titolari di un indirizzo di  posta  elettronica
          certificata  o  di  un  servizio  elettronico  di  recapito
          certificato qualificato: 
                  a) inserito  in  uno  degli  elenchi  di  cui  agli
          articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo  7
          marzo 2005, n. 82; 
                  b)  eletto,  ai  sensi   dell'art.   3-bis,   comma
          4-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82  o
          di altre disposizioni di legge, come domicilio speciale per
          determinati atti o affari, se  a  tali  atti  o  affari  e'
          riferita la notificazione; 
                  c) eletto  per  la  ricezione  delle  notificazioni
          delle   pubbliche   amministrazioni   effettuate    tramite
          piattaforma secondo le modalita' previste  dai  decreti  di
          cui al comma 15. 
                5-bis. Ai destinatari di cui al comma 5, ove  abbiano
          comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di
          telefono o  altro  analogo  recapito  digitale  diverso  da
          quelli di cui al comma  5,  il  gestore  della  piattaforma
          invia anche un avviso di cortesia in modalita'  informatica
          contenente le stesse informazioni dell'avviso  di  avvenuta
          ricezione.  L'avviso  di  cortesia  e'   reso   disponibile
          altresi' tramite il punto di accesso di cui all'art. 64-bis
          del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                6. Se la casella di posta elettronica  certificata  o
          il servizio elettronico di recapito certificato qualificato
          risultano saturi, il gestore della piattaforma effettua  un
          secondo tentativo di consegna decorsi almeno  sette  giorni
          dal primo invio. Se anche a seguito di  tale  tentativo  la
          casella di posta  elettronica  certificata  o  il  servizio
          elettronico di recapito certificato  qualificato  risultano
          saturi oppure se l'indirizzo elettronico  del  destinatario
          non risulta valido o attivo, il gestore  della  piattaforma
          rende disponibile in apposita area riservata,  per  ciascun
          destinatario  della  notificazione,  l'avviso  di   mancato
          recapito del messaggio, secondo le modalita'  previste  dal
          decreto di cui al comma 15. Il  gestore  della  piattaforma
          inoltre   da'   notizia   al   destinatario   dell'avvenuta
          notificazione dell'atto a mezzo  di  lettera  raccomandata,
          senza ulteriori  adempimenti  a  proprio  carico.  In  tale
          ultimo caso,  il  gestore  della  piattaforma  invia  anche
          l'avviso di cortesia di cui al comma 5-bis, ove  sussistano
          i presupposti ivi previsti. 
                7. Ai destinatari diversi da quelli di cui  al  comma
          5, l'avviso  di  avvenuta  ricezione  e'  notificato  senza
          ritardo, in formato cartaceo, a  mezzo  posta  direttamente
          dal gestore della piattaforma, con  le  modalita'  previste
          dalla legge 20 novembre 1982, n.  890  e  con  applicazione
          degli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge. In tutti  i
          casi in cui la legge consente la notifica a mezzo posta con
          raccomandata con avviso di  ricevimento,  la  notificazione
          dell'avviso di avvenuta ricezione avviene senza ritardo, in
          formato  cartaceo  e  in  busta  chiusa,  a   mezzo   posta
          direttamente dal gestore della piattaforma, mediante  invio
          di   raccomandata   con   avviso   di   ricevimento.    Ove
          all'indirizzo indicato non sia possibile  il  recapito  del
          plico contenente l'avviso di avvenuta ricezione  per  cause
          diverse  dalla  temporanea  assenza  o  dal   rifiuto   del
          destinatario o delle altre persone alle quali  puo'  essere
          consegnato il plico, l'addetto al recapito  postale  svolge
          in loco ogni opportuna indagine per  accertare  l'indirizzo
          dell'abitazione,   ufficio   o   sede   del    destinatario
          irreperibile. Gli accertamenti svolti e il  relativo  esito
          sono   verbalizzati   e   comunicati   al   gestore   della
          piattaforma. Ove dagli accertamenti svolti dall'addetto  al
          recapito postale ovvero dalla  consultazione  del  registro
          dell'anagrafe della popolazione residente  o  dal  registro
          delle imprese sia possibile individuare  un  indirizzo  del
          destinatario diverso da quello al quale e' stato tentato il
          precedente recapito, il gestore della piattaforma  invia  a
          tale diverso indirizzo l'avviso di avvenuta  ricezione;  in
          caso contrario, deposita  l'avviso  di  avvenuta  ricezione
          sulla  piattaforma  e  lo  rende   cosi'   disponibile   al
          destinatario. Quest'ultimo  puo'  in  ogni  caso  acquisire
          copia  dell'avviso  di  avvenuta   ricezione   tramite   il
          fornitore di cui al successivo comma 20, con  le  modalita'
          fissate dal  decreto  di  cui  al  comma  15.  La  notifica
          dell'avviso di avvenuta ricezione si perfeziona nel  decimo
          giorno successivo a quello di deposito  nella  piattaforma.
          Il destinatario che incorra in decadenze e dimostri di  non
          aver ricevuto la notifica per causa ad esso non  imputabile
          puo'  essere  rimesso   in   termini.   L'avviso   contiene
          l'indicazione delle modalita' con  le  quali  e'  possibile
          accedere alla piattaforma e l'identificativo univoco  della
          notificazione (IUN) mediante il  quale,  con  le  modalita'
          previste dal decreto di cui al comma  15,  il  destinatario
          puo' ottenere la  copia  cartacea  degli  atti  oggetto  di
          notificazione.  Agli  stessi   destinatari,   ove   abbiano
          comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di
          telefono o un altro analogo recapito  digitale  diverso  da
          quelli di cui al comma  5,  il  gestore  della  piattaforma
          invia  un  avviso  di  cortesia  in  modalita'  informatica
          contenente le stesse informazioni dell'avviso  di  avvenuta
          ricezione.  L'avviso  di  cortesia  e'   reso   disponibile
          altresi' tramite il punto di accesso di cui all'art. 64-bis
          del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                8.  L'autenticazione   alla   piattaforma   ai   fini
          dell'accesso avviene tramite il  sistema  pubblico  per  la
          gestione dell'identita' digitale  di  cittadini  e  imprese
          (SPID) di cui all'art. 64 del decreto legislativo  7  marzo
          2005, n. 82 ovvero tramite la Carta d'identita' elettronica
          (CIE) di cui all'art. 66 del medesimo decreto  legislativo.
          L'accesso  all'area  riservata,  ove  sono  consentiti   il
          reperimento,  la   consultazione   e   l'acquisizione   dei
          documenti informatici oggetto di  notifica,  e'  assicurato
          anche tramite il punto di accesso di  cui  all'art.  64-bis
          del decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82.  Con  le
          modalita' previste dal  decreto  di  cui  al  comma  15,  i
          destinatari possono conferire apposita delega per l'accesso
          alla piattaforma a uno o piu' delegati. 
                9. La notificazione si perfeziona: 
                  a) per l'amministrazione,  nella  data  in  cui  il
          documento   informatico   e'   reso    disponibile    sulla
          piattaforma; 
                  b) per il destinatario: 
                    1) il settimo  giorno  successivo  alla  data  di
          consegna  dell'avviso  di  avvenuta  ricezione  in  formato
          elettronico, risultante dalla ricevuta che il gestore della
          casella di posta elettronica  certificata  o  del  servizio
          elettronico  di  recapito   certificato   qualificato   del
          destinatario trasmette al gestore della piattaforma o,  nei
          casi di casella postale satura, non valida o non attiva, il
          quindicesimo  giorno  successivo  alla  data  del  deposito
          dell'avviso di mancato recapito  di  cui  al  comma  6.  Se
          l'avviso   di   avvenuta   ricezione   e'   consegnato   al
          destinatario dopo le ore 21,00, il termine di sette  giorni
          si computa a decorrere dal giorno successivo; 
                    2) il decimo giorno successivo al perfezionamento
          della notificazione dell'avviso di  avvenuta  ricezione  in
          formato cartaceo; 
                    3) in ogni caso, se anteriore, nella data in  cui
          il destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite  la
          piattaforma,   al   documento   informatico   oggetto    di
          notificazione. 
                10.  La  messa   a   disposizione   ai   fini   della
          notificazione del documento informatico  sulla  piattaforma
          impedisce  qualsiasi   decadenza   dell'amministrazione   e
          interrompe  il  termine  di  prescrizione  correlato   alla
          notificazione   dell'atto,    provvedimento,    avviso    o
          comunicazione. 
                11. Il gestore della piattaforma,  con  le  modalita'
          previste dal decreto di cui al  comma  15,  forma  e  rende
          disponibili sulla piattaforma, alle  amministrazioni  e  ai
          destinatari, le attestazioni opponibili ai terzi relative: 
                  a) alla data di messa a disposizione dei  documenti
          informatici    sulla    piattaforma    da    parte    delle
          amministrazioni; 
                  b) all'indirizzo del destinatario risultante,  alla
          data dell'invio dell'avviso di avvenuta ricezione,  da  uno
          degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e  6-quater
          del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82  o  eletto  ai
          sensi del comma 5, lettera c); 
                  c) alla data di invio e di consegna al destinatario
          dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico; e
          alla data di ricezione del messaggio  di  mancato  recapito
          alle caselle di posta elettronica certificata o al servizio
          elettronico di recapito certificato qualificato  risultanti
          sature, non valide o non attive; 
                  d) alla data in cui il gestore della piattaforma ha
          reso disponibile l'avviso di mancato recapito del messaggio
          ai sensi del comma 6; 
                  e) alla  data  in  cui  il  destinatario  ha  avuto
          accesso al documento informatico oggetto di notificazione; 
                  f) al periodo di malfunzionamento della piattaforma
          ai sensi del comma 13; 
                  g) alla  data  di  ripristino  delle  funzionalita'
          della piattaforma ai sensi del comma 13. 
                12.  Il  gestore  della  piattaforma  rende  altresi'
          disponibile la copia informatica  dell'avviso  di  avvenuta
          ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione
          effettuata con le modalita' di cui al comma  7,  dei  quali
          attesta la conformita' agli originali. 
                13. Il malfunzionamento della piattaforma,  attestato
          dal gestore con le modalita' previste dal comma 15, lettera
          d), qualora  renda  impossibile  l'inoltro  telematico,  da
          parte  dell'amministrazione,  dei   documenti   informatici
          destinati alla notificazione ovvero, al destinatario  e  al
          delegato, l'accesso, il  reperimento,  la  consultazione  e
          l'acquisizione   dei   documenti   informatici   messi    a
          disposizione, comporta: 
                  a) la sospensione del termine di  prescrizione  dei
          diritti   dell'amministrazione   correlati    agli    atti,
          provvedimenti,   avvisi   e   comunicazioni   oggetto    di
          notificazione, scadente nel  periodo  di  malfunzionamento,
          sino al settimo giorno  successivo  alla  comunicazione  di
          avvenuto ripristino delle funzionalita' della piattaforma; 
                  b) la proroga del termine di decadenza di  diritti,
          poteri o facolta' dell'amministrazione o del  destinatario,
          correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e  comunicazioni
          oggetto  di  notificazione,   scadente   nel   periodo   di
          malfunzionamento, sino al settimo  giorno  successivo  alla
          comunicazione di avvenuto  ripristino  delle  funzionalita'
          della piattaforma. 
                14.   Le   spese   di   notificazione   degli   atti,
          provvedimenti,   avvisi   e   comunicazioni   oggetto    di
          notificazione tramite piattaforma sono poste a  carico  del
          destinatario e  sono  destinate  alle  amministrazioni,  al
          fornitore del servizio universale di  cui  all'art.  3  del
          decreto legislativo 22 luglio 1999, n.  261  e  al  gestore
          della piattaforma. Con decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri, o del  Ministro  delegato  per  l'innovazione
          tecnologica e  la  digitalizzazione,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  disciplinate
          le modalita' di determinazione e anticipazione delle  spese
          e i criteri di riparto. 
                15.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri,  o  del  Ministro  delegato   per
          l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentiti il
          Ministro dell'economia e delle finanze e il Garante per  la
          protezione  dei  dati  personali   per   gli   aspetti   di
          competenza, acquisito  il  parere  in  sede  di  Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, da adottare  entro  centoventi  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente articolo,  nel
          rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
                  a) sono definiti l'infrastruttura tecnologica della
          piattaforma e  il  piano  dei  test  per  la  verifica  del
          corretto  funzionamento.  La  piattaforma   e'   sviluppata
          applicando i criteri di accessibilita' di cui alla legge  9
          gennaio 2004, n. 4 nel rispetto dei principi di usabilita',
          completezza  di  informazione,  chiarezza  di   linguaggio,
          affidabilita',  semplicita'  di  consultazione,   qualita',
          omogeneita' e interoperabilita'; 
                  b) sono stabilite le regole tecniche e le modalita'
          con le quali le amministrazioni identificano i  destinatari
          e rendono disponibili telematicamente sulla  piattaforma  i
          documenti informatici oggetto di notificazione; 
                  c) sono stabilite le  modalita'  con  le  quali  il
          gestore della piattaforma attesta e certifica,  con  valore
          legale opponibile ai terzi,  la  data  e  l'ora  in  cui  i
          documenti informatici delle amministrazioni sono depositati
          sulla  piattaforma  e  resi  disponibili   ai   destinatari
          attraverso  la  piattaforma,  nonche'  il   domicilio   del
          destinatario risultante dagli elenchi di cui  al  comma  5,
          lettera a) alla data della notificazione; 
                  d) sono  individuati  i  casi  di  malfunzionamento
          della piattaforma, nonche' le modalita'  con  le  quali  il
          gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e
          comunica il ripristino della sua funzionalita'; 
                  e) sono stabilite  le  modalita'  di  accesso  alla
          piattaforma e di consultazione degli  atti,  provvedimenti,
          avvisi e comunicazioni  da  parte  dei  destinatari  e  dei
          delegati, nonche' le modalita'  con  le  quali  il  gestore
          della piattaforma  attesta  la  data  e  l'ora  in  cui  il
          destinatario   o   il   delegato   accedono,   tramite   la
          piattaforma, all'atto oggetto di notificazione; 
                  f) sono stabilite  le  modalita'  con  le  quali  i
          destinatari  eleggono  il  domicilio  digitale  presso   la
          piattaforma  e,  anche  attraverso  modelli   semplificati,
          conferiscono o revocano ai delegati la delega per l'accesso
          alla piattaforma, nonche' le modalita'  di  accettazione  e
          rinunzia delle deleghe; 
                  g)  sono  stabiliti  i  tempi  e  le  modalita'  di
          conservazione dei documenti  informatici  resi  disponibili
          sulla piattaforma; 
                  h) sono stabilite le regole tecniche e le modalita'
          con le quali i destinatari indicano il recapito digitale ai
          fini della ricezione dell'avviso  di  cortesia  di  cui  ai
          commi 5-bis, 6 e 7; 
                  i) sono individuate le modalita'  con  le  quali  i
          destinatari dell'avviso di avvenuta ricezione notificato in
          formato cartaceo ottengono la  copia  cartacea  degli  atti
          oggetto di notificazione o, nei casi previsti dal comma  7,
          sesto periodo, dell'avviso di avvenuta ricezione; 
                  l) sono disciplinate le modalita' di adesione delle
          amministrazioni alla piattaforma; 
                  l-bis) sono disciplinate le modalita' con le  quali
          gli addetti al recapito postale comunicano al gestore della
          piattaforma l'esito degli accertamenti di cui al  comma  7,
          quarto periodo. 
                16. Con atto  del  Capo  della  competente  struttura
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  ultimati  i
          test e le prove tecniche di  corretto  funzionamento  della
          piattaforma, e' fissato il termine a decorrere dal quale le
          amministrazioni possono aderire alla piattaforma. 
                17. La notificazione a mezzo della piattaforma di cui
          al comma 1 non si applica: 
                  a) agli  atti  del  processo  civile,  penale,  per
          l'applicazione di misure  di  prevenzione,  amministrativo,
          tributario  e  contabile  e   ai   provvedimenti   e   alle
          comunicazioni ad essi connessi; 
                  b) agli  atti  della  procedura  di  espropriazione
          forzata disciplinata dal titolo  II,  capi  II  e  IV,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602, diversi da quelli di cui agli articoli 50, commi  2
          e 3, e 77, comma 2-bis, del medesimo decreto; 
                  c) agli atti dei procedimenti di  competenza  delle
          autorita' provinciali  di  pubblica  sicurezza  relativi  a
          pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e
          patrimoniali,  autorizzazioni  e  altri   provvedimenti   a
          contenuto    abilitativo,    soggiorno,    espulsione     e
          allontanamento dal territorio nazionale degli  stranieri  e
          dei cittadini dell'Unione europea, o comunque agli atti  di
          ogni altro procedimento a carattere preventivo  in  materia
          di  pubblica  sicurezza,  e   ai   provvedimenti   e   alle
          comunicazioni ad essi connessi. 
                18. All'art. 50, comma 3, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  602,  le  parole
          «trascorsi  centottanta  giorni»  sono   sostituite   dalle
          seguenti: "trascorso un anno". 
                19. All'art. 1, comma 402, della  legge  27  dicembre
          2019,  n.  160,  il  secondo  periodo  e'  sostituito   dal
          seguente: "La societa' di cui al primo periodo  affida,  in
          tutto  o  in  parte,  lo  sviluppo  della  piattaforma   al
          fornitore del servizio universale di  cui  all'art.  3  del
          decreto  legislativo  22  luglio  1999,   n.   261,   anche
          attraverso   il   riuso   dell'infrastruttura   tecnologica
          esistente di proprieta' del suddetto fornitore." 
                20. Il gestore si avvale del fornitore  del  servizio
          universale di cui all'art. 3  del  decreto  legislativo  22
          luglio 1999,  n.  261,  anche  per  effettuare  ((...))  la
          consegna  della  copia  cartacea  degli  atti  oggetto   di
          notificazione previste dal comma 7 e garantire, su tutto il
          territorio nazionale, l'accesso universale alla piattaforma
          e al nuovo servizio di notificazione digitale. 
                21.   Per    l'adesione    alla    piattaforma,    le
          amministrazioni utilizzano le risorse umane, finanziarie  e
          strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                22. Per la realizzazione della piattaforma di cui  al
          comma 1 e l'attuazione  della  presente  disposizione  sono
          utilizzate le risorse di cui all'art. 1, comma  403,  della
          legge 27 dicembre 2019, n. 160.» 
              - Si riportano gli artt. 7, 8, 9 e 14  della  legge  20
          novembre 1982, n. 890, recante  «Notificazioni  di  atti  a
          mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta  connesse  con
          la notificazione di atti giudiziari»: 
                «Art. 7. - 1. L'operatore postale consegna  il  piego
          nelle mani proprie del destinatario,  anche  se  dichiarato
          fallito. 
                2. Se la consegna non puo' essere fatta personalmente
          al destinatario, il piego e' consegnato, nel luogo indicato
          sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di
          famiglia che conviva anche temporaneamente con  lui  ovvero
          addetta alla casa  ovvero  al  servizio  del  destinatario,
          purche' il consegnatario  non  sia  persona  manifestamente
          affetta da  malattia  mentale  o  abbia  eta'  inferiore  a
          quattordici anni. In mancanza  delle  persone  indicate  al
          periodo precedente, il  piego  puo'  essere  consegnato  al
          portiere dello stabile ovvero a persona che,  vincolata  da
          rapporto di lavoro continuativo, e'  comunque  tenuta  alla
          distribuzione della posta al destinatario. 
                3. L'avviso di ricevimento e di documenti  attestanti
          la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona  alla
          quale e' consegnato il piego  e,  quando  la  consegna  sia
          effettuata a persona diversa  dal  destinatario,  la  firma
          deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati,
          dalla   specificazione   della   qualita'   rivestita   dal
          consegnatario, con l'aggiunta, se  trattasi  di  familiare,
          dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.  Se  il
          piego non viene consegnato  personalmente  al  destinatario
          dell'atto, l'operatore postale da' notizia al  destinatario
          medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a  mezzo  di
          lettera raccomandata. Il  costo  della  raccomandata  e'  a
          carico del mittente. 
                4. Se il destinatario o le persone  alle  quali  puo'
          farsi  la  consegna  rifiutano  di  firmare   l'avviso   di
          ricevimento  pur  ricevendo  il   piego,   ovvero   se   il
          destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare documenti
          attestanti la consegna,  il  che  equivale  a  rifiuto  del
          piego, l'operatore postale ne fa  menzione  sull'avviso  di
          ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa  dal
          destinatario, il nome  ed  il  cognome  della  persona  che
          rifiuta di firmare nonche' la sua qualita', appone la  data
          e la propria firma sull'avviso di ricevimento che e' subito
          restituito al mittente in  raccomandazione,  unitamente  al
          piego nel caso di rifiuto del  destinatario  di  riceverlo.
          Analogamente,  la   prova   della   consegna   e'   fornita
          dall'addetto alla notifica nel  caso  di  impossibilita'  o
          impedimento determinati da analfabetismo o  da  incapacita'
          fisica alla sottoscrizione.» 
                «Art. 8. - 1. Se le persone abilitate a  ricevere  il
          piego in luogo del  destinatario  rifiutano  di  riceverlo,
          ovvero se l'operatore  postale  non  puo'  recapitarlo  per
          temporanea  assenza  del  destinatario  o   per   mancanza,
          inidoneita' o assenza delle persone  sopra  menzionate,  il
          piego e' depositato entro due giorni lavorativi dal  giorno
          del tentativo di notifica presso il punto di deposito  piu'
          vicino al destinatario. 
                2.  Per  il  ritiro  della  corrispondenza  inesitata
          l'operatore  postale  di  riferimento  deve  assicurare  la
          disponibilita' di un adeguato numero di punti di giacenza o
          modalita'  alternative  di  consegna  della  corrispondenza
          inesitata al  destinatario,  secondo  criteri  e  tipologie
          definite   dall'Autorita'    per    le    garanzie    nelle
          comunicazioni, tenuto conto delle esigenze di riservatezza,
          sicurezza,  riconoscibilita'  ed  accessibilita'  richieste
          dalla natura del servizio. 
                3. In ogni caso, deve essere  assicurata  la  diretta
          supervisione  e  responsabilita'  dell'operatore   postale,
          presso i punti di giacenza o sulle modalita' alternative di
          consegna della corrispondenza inesitata, in relazione  alla
          custodia ed alle altre attivita'  funzionali  al  ritiro  o
          alla consegna degli invii. 
                4. Del tentativo di notifica  del  piego  e  del  suo
          deposito  e'  data  notizia   al   destinatario,   a   cura
          dell'operatore postale, mediante avviso in busta  chiusa  a
          mezzo lettera raccomandata con avviso di  ricevimento  che,
          in caso di assenza del destinatario,  deve  essere  affisso
          alla porta d'ingresso oppure immesso nella  cassetta  della
          corrispondenza     dell'abitazione,     dell'ufficio      o
          dell'azienda. L'avviso  deve  contenere  l'indicazione  del
          soggetto che ha richiesto la notifica e del  suo  eventuale
          difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la  notifica
          e' stata richiesta e del  numero  di  registro  cronologico
          corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del
          punto   di   deposito,   nonche'   l'espresso   invito   al
          destinatario a provvedere al ricevimento del  piego  a  lui
          destinato mediante ritiro dello  stesso  entro  il  termine
          massimo  di   sei   mesi,   con   l'avvertimento   che   la
          notificazione si ha comunque per eseguita  trascorsi  dieci
          giorni dalla data di spedizione della lettera  raccomandata
          di cui al periodo precedente  e  che,  decorso  inutilmente
          anche  il  predetto  termine  di  sei  mesi,  l'atto  sara'
          restituito al mittente. 
                5. La notificazione si ha per eseguita dalla data del
          ritiro del piego, se anteriore al decorso  del  termine  di
          dieci giorni di cui al comma 4. In  tal  caso,  l'impiegato
          del  punto  di  deposito   lo   dichiara   sull'avviso   di
          ricevimento che, datato e firmato dal  destinatario  o  dal
          suo incaricato che ne ha curato il ritiro,  e',  entro  due
          giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione. 
                6. Trascorsi dieci giorni dalla  data  di  spedizione
          della lettera raccomandata, di cui al comma 4, senza che il
          destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro,
          l'avviso di ricevimento e', entro  due  giorni  lavorativi,
          spedito al mittente in raccomandazione con  annotazione  in
          calce,  sottoscritta  dall'operatore  postale,  della  data
          dell'avvenuto   deposito   e   dei   motivi   che   l'hanno
          determinato, dell'indicazione 'atto non ritirato  entro  il
          termine di dieci  giorni  e  della  data  di  restituzione.
          Trascorsi sei mesi dalla data in  cui  il  piego  e'  stato
          depositato, il piego stesso e' restituito  al  mittente  in
          raccomandazione  con  annotazione  in  calce,  sottoscritta
          dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e
          dei motivi che l'hanno determinato,  dell'indicazione  'non
          ritirato entro il termine di sei  mesi'  e  della  data  di
          restituzione. Qualora la  data  delle  eseguite  formalita'
          manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta,
          la notificazione si ha per eseguita alla data risultante da
          quanto riportato sull'avviso stesso. 
                7.  Fermi  i  termini  sopra  indicati,   l'operatore
          postale puo' consentire al destinatario  di  effettuare  il
          ritiro  digitale  dell'atto  non   recapitato   assicurando
          l'identificazione del consegnatario ed il rilascio da parte
          di quest'ultimo di un  documento  informatico  recante  una
          firma equipollente a quella autografa.» 
                «Art.  9.  -  1.  Fermo  restando   quanto   previsto
          dall'art. 201, comma 3, del codice della strada, di cui  al
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono restituiti
          al mittente in raccomandazione e con indicazione del motivo
          del mancato recapito  gli  invii  che  non  possono  essere
          consegnati per i seguenti motivi: destinatario sconosciuto,
          trasferito,  irreperibile,  deceduto,  indirizzo  inesatto,
          indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente.» 
                «Art. 14 - La  notificazione  degli  avvisi  e  degli
          altri atti  che  per  legge  devono  essere  notificati  al
          contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato
          e puo' eseguirsi a mezzo  della  posta  direttamente  dagli
          uffici finanziari, nonche', ove cio' risulti impossibile, a
          cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali  ovvero
          dei   messi   speciali   autorizzati   dall'Amministrazione
          finanziaria, secondo le modalita' previste  dalla  presente
          legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 26,
          45 e seguenti del decreto del Presidente  della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 602, e 60 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  nonche'  le
          altre modalita' di notifica previste dalle  norme  relative
          alle singole leggi di imposta. Qualora i messi comunali e i
          messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria
          si avvalgano del sistema di  notifica  a  mezzo  posta,  il
          compenso loro spettante ai sensi del primo comma  dell'art.
          4 della legge 10 maggio 1976,  n.  249,  e'  ridotto  della
          meta'.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge  14
          dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in  materia  di
          sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica
          amministrazione), convertito, con modificazioni dalla legge
          11 febbraio 2019, n. 12: 
                «Art.  8  (Piattaforme  digitali).  -  1.   Ai   fini
          dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda  digitale
          italiana anche in coerenza con  gli  obiettivi  dell'Agenda
          digitale europea, la  gestione  della  piattaforma  di  cui
          all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo  2005,
          n. 82, nonche' i  compiti,  relativi  a  tale  piattaforma,
          svolti dall'Agenzia per l'Italia digitale, sono  trasferiti
          alla Presidenza del Consiglio dei ministri che a  tal  fine
          si avvale, se nominato, del  Commissario  straordinario  di
          cui all'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto
          2016, n. 179. 
                1-bis. Il mandato del Commissario  straordinario  per
          l'attuazione dell'Agenda digitale, nominato con decreto del
          Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre  2018,  ai
          sensi dell'art. 63 del decreto legislativo 26 agosto  2016,
          n. 179, nonche' l'operativita' della relativa struttura  di
          supporto, sono prorogati al 31 dicembre 2019. 
                1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2020,  al  fine  di
          garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale
          italiana, anche in coerenza con l'Agenda digitale  europea,
          le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al  Commissario
          straordinario   per   l'attuazione   dell'Agenda   digitale
          dall'art. 63 del decreto legislativo  26  agosto  2016,  n.
          179,  sono  attribuiti  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o al Ministro delegato  che  li  esercita  per  il
          tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri dallo  stesso  individuate,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze per le  materie  di
          sua competenza. Allo stesso fine e per  lo  sviluppo  e  la
          diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese
          e pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei
          ministri, o il Ministro  delegato,  individua,  promuove  e
          gestisce mediante la competente struttura per l'innovazione
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  progetti  di
          innovazione tecnologica e  di  trasformazione  digitale  di
          rilevanza strategica e di interesse nazionale. 
                1-quater. A supporto delle strutture della Presidenza
          del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-ter, opera  un
          contingente di personale formato da esperti in possesso  di
          specifica ed elevata competenza nello sviluppo  e  gestione
          di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle
          correlate iniziative  di  comunicazione  e  disseminazione,
          nonche'  di  significativa  esperienza   in   progetti   di
          trasformazione  digitale,  ivi  compreso  lo  sviluppo   di
          programmi e piattaforme digitali con  diffusione  su  larga
          scala. Il contingente opera alle dirette  dipendenze  delle
          strutture di cui al comma 1-ter ed e' composto da personale
          in posizione  di  fuori  ruolo,  comando  o  altra  analoga
          posizione,  prevista  dagli  ordinamenti  di  appartenenza,
          proveniente  da  ministeri,  ad  esclusione  dei  ministeri
          dell'interno, della difesa, della giustizia,  dell'economia
          e delle finanze e dell'istruzione, dell'universita' e della
          ricerca e del personale docente, educativo, amministrativo,
          tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero
          da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi  dell'art.  9,
          comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e
          dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
          All'atto del collocamento fuori ruolo, laddove disposto, e'
          reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto
          di vista finanziario nelle amministrazioni di  provenienza.
          Il  trattamento  economico  e'   corrisposto   secondo   le
          modalita' previste dall'art. 9, comma  5-ter,  del  decreto
          legislativo 30 luglio  1999,  n.  303.  Il  contingente  di
          esperti e'  altresi'  composto  da  personale  di  societa'
          pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia  e  delle
          finanze, in base a rapporto regolato su base convenzionale,
          su parere favorevole del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, ovvero da personale non appartenente alla pubblica
          amministrazione. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri e nei limiti complessivi dello stanziamento di
          cui al comma  1-quinquies,  sono  definiti  la  consistenza
          numerica e le modalita' di formazione del  contingente,  la
          tipologia  del  rapporto  di  lavoro  e  le  modalita'   di
          chiamata, la durata e  il  regime  giuridico  del  rapporto
          intercorrente  con  i  componenti   del   contingente,   le
          specifiche  professionalita'  richieste   e   il   compenso
          spettante  per  ciascuna  professionalita'.  Gli  incarichi
          conferiti   ad   esperti   con    provvedimento    adottato
          anteriormente al 30 dicembre 2019 sono confermati sino alla
          scadenza  prevista   nell'atto   di   conferimento   ovvero
          nell'eventuale atto di rinnovo. 
                1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei
          commi 1-ter e) 1-quater, anche per spese di missione e  per
          l'acquisto di servizi immediatamente correlate ai  progetti
          di cui al comma 1-ter, pari a 6 milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2020, si provvede: 
                  a) quanto a 4 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2019-2021,  nell'ambito  del  programma
          "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
          ripartire"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero dell'economia e delle finanze; 
                  b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6
          milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2021,  mediante
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  1,
          comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  relativa
          al Fondo per esigenze indifferibili. (10) 
                2. Entro 120 giorni dalla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto, per lo svolgimento delle attivita' di
          cui al comma 1, sulla base  degli  obiettivi  indicati  con
          direttiva  adottata  dal  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri, e' costituita una societa' per azioni interamente
          partecipata dallo Stato, ai sensi dell'art. 9  del  decreto
          legislativo 19 agosto  2016,  n.  175,  secondo  criteri  e
          modalita'  individuati  con  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri,   utilizzando   ai   fini   della
          sottoscrizione del capitale sociale  iniziale  quota  parte
          delle risorse finanziarie gia' destinate  dall'Agenzia  per
          l'Italia digitale per le esigenze della piattaforma di  cui
          al comma 1, secondo  procedure  definite  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette  risorse
          finanziarie sono versate, nell'anno 2019,  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate allo  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e
          destinate  al  bilancio  autonomo  della   Presidenza   del
          Consiglio dei ministri. Nello statuto della  societa'  sono
          previste  modalita'  di  vigilanza,  anche  ai  fini  della
          verifica degli obiettivi di cui al comma 1,  da  parte  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          delegato. 
                3. Al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  sono
          attribuite  le  funzioni  di  indirizzo,  coordinamento   e
          supporto tecnico delle pubbliche  amministrazioni,  che  le
          esercita avvalendosi della societa' di cui al comma 2,  per
          assicurare la capillare diffusione del sistema di pagamento
          elettronico attraverso la piattaforma di  cui  all'art.  5,
          comma 2, del decreto legislativo n. 82  del  2005.  Per  la
          progettazione, lo sviluppo, la gestione e l'implementazione
          del punto di accesso telematico di cui all'art. 64-bis  del
          decreto legislativo n. 82 del 2005 e della  piattaforma  di
          cui all'art. 50-ter del medesimo decreto legislativo n.  82
          del 2005, la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  si
          avvale della societa' di cui al comma 2.  Le  attivita'  di
          sviluppo e implementazione sono realizzate nei limiti delle
          risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del
          Consiglio dei ministri  e  destinate  ai  progetti  e  alle
          iniziative  per  l'attuazione  dell'Agenda  digitale.  Alla
          compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini   di
          fabbisogno e di indebitamento  netto  derivanti  dal  primo
          periodo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
          2019,  2020,  2021,  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione del  Fondo  di  cui  all'art.  6,  comma  2,  del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
                4. All'art. 65, comma 2, del decreto  legislativo  13
          dicembre 2017, n. 217, le parole  «1°  gennaio  2019»  sono
          sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019». 
                5. All'art. 65 del decreto  legislativo  13  dicembre
          2017, n. 217, il comma 7 e' sostituito  dal  seguente:  "7.
          Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la
          protezione dei dati  personali,  sono  adottate  le  misure
          necessarie a garantire la conformita' dei servizi di  posta
          elettronica certificata di cui agli articoli 29  e  48  del
          decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, al regolamento
          (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  23  luglio  2014,  in   materia   di   identificazione
          elettronica  e  servizi  fiduciari   per   le   transazioni
          elettroniche nel mercato interno e che abroga la  direttiva
          1999/93/CE. A far data dall'entrata in vigore  del  decreto
          di cui al primo periodo, l'art. 48 del decreto  legislativo
          n. 82 del 2005 e' abrogato.".» 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 26 del decreto-legge 16 luglio
          2020, n. 76 si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riportano gli artt. 64, 64-bis e  66  del  decreto
          legislativo  7  marzo   2005,   n.   82   recante   «Codice
          dell'amministrazione digitale»: 
                «Art. 64 (Sistema  pubblico  per  la  gestione  delle
          identita'  digitali  e  modalita'  di  accesso  ai  servizi
          erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. 
                2. 
                2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in  rete
          e agevolare l'accesso agli stessi da parte di  cittadini  e
          imprese,  anche  in  mobilita',  e'   istituito,   a   cura
          dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
          la gestione dell'identita' digitale di cittadini e  imprese
          (SPID). 
                2-ter. Il sistema SPID  e'  costituito  come  insieme
          aperto  di  soggetti  pubblici  e   privati   che,   previo
          accreditamento  da  parte  dell'AgID,   secondo   modalita'
          definite  con  il  decreto  di  cui  al   comma   2-sexies,
          identificano gli utenti per consentire loro  il  compimento
          di attivita' e l'accesso ai servizi in rete. 
                2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati  dalle
          pubbliche amministrazioni  che  richiedono  identificazione
          informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la  carta
          di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
          pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le  modalita'
          definiti con il decreto di cui  al  comma  2-sexies.  Resta
          fermo quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 01. 
                2-quinquies.  Ai  fini  dell'erogazione  dei   propri
          servizi in  rete,  e'  altresi'  riconosciuta  ai  soggetti
          privati, secondo le modalita' definite con  il  decreto  di
          cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema
          SPID per la gestione  dell'identita'  digitale  dei  propri
          utenti, nonche' la facolta' di  avvalersi  della  carta  di
          identita' elettronica. L'adesione al  sistema  SPID  ovvero
          l'utilizzo della carta  di  identita'  elettronica  per  la
          verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per
          i quali e' richiesto il riconoscimento dell'utente  esonera
          i predetti soggetti da un obbligo generale di  sorveglianza
          delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'art. 17  del
          decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 
                2-sexies. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  delegato   per
          l'innovazione tecnologica e del Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante
          per la protezione dei  dati  personali,  sono  definite  le
          caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: 
                  a) al modello architetturale  e  organizzativo  del
          sistema; 
                  b) alle modalita'  e  ai  requisiti  necessari  per
          l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; 
                  c)  agli  standard  tecnologici  e  alle  soluzioni
          tecniche e organizzative  da  adottare  anche  al  fine  di
          garantire l'interoperabilita'  delle  credenziali  e  degli
          strumenti  di  accesso   resi   disponibili   dai   gestori
          dell'identita'  digitale  nei  riguardi  di   cittadini   e
          imprese; 
                  d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini
          e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; 
                  e) ai tempi e alle modalita' di adozione  da  parte
          delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
          servizi in rete; 
                  f)  alle  modalita'  di  adesione  da  parte  delle
          imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi  in
          rete. 
                2-septies. 
                2-octies. 
                2-nonies. L'accesso di cui  al  comma  2-quater  puo'
          avvenire anche con la carta nazionale dei servizi. 
                2-decies. Le pubbliche amministrazioni,  in  qualita'
          di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente  delle
          verifiche  rese  disponibili  dai  gestori   di   identita'
          digitali e dai gestori di attributi qualificati. 
                2-undecies.   I   gestori   dell'identita'   digitale
          accreditati sono iscritti in un apposito  elenco  pubblico,
          tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica. 
                2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale  con
          livello  di  garanzia  almeno   significativo,   ai   sensi
          dell'art. 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n.  910/2014
          del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio  2014,
          produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso  ai
          servizi   in   rete,   gli   effetti   del   documento   di
          riconoscimento equipollente, di cui all'art. 35  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445. L'identita' digitale, verificata  ai
          sensi del presente articolo  e  con  livello  di  sicurezza
          almeno significativo,  attesta  gli  attributi  qualificati
          dell'utente, ivi compresi i dati relativi  al  possesso  di
          abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge  ovvero
          stati,  qualita'  personali  e  fatti  contenuti  in  albi,
          elenchi  o  registri  pubblici  o  comunque  accertati   da
          soggetti  titolari  di  funzioni  pubbliche,   secondo   le
          modalita' stabilite da AgID con Linee guida. 
                3. 
                3-bis.  Fatto  salvo  quanto   previsto   dal   comma
          2-nonies, i soggetti di cui all'art. 2,  comma  2,  lettera
          a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID  e
          la    carta    di    identita'    elettronica    ai    fini
          dell'identificazione dei cittadini che accedono  ai  propri
          servizi in rete. Con uno o piu' decreti del Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro   delegato   per
          l'innovazione tecnologica  e  la  transizione  digitale  e'
          stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui
          all'art. 2, comma 2, lettera a), utilizzano  esclusivamente
          le  identita'  digitali  SPID,  la   carta   di   identita'
          elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire
          l'accesso delle imprese  e  dei  professionisti  ai  propri
          servizi in rete, nonche' la data a decorrere dalla quale  i
          soggetti di cui all'art.  2,  comma  2,  lettere  b)  e  c)
          utilizzano esclusivamente le identita'  digitali  SPID,  la
          carta di identita' elettronica e  la  carta  Nazionale  dei
          servizi  ai  fini  dell'identificazione  degli  utenti  dei
          propri servizi ((on-line)).» 
                «Art. 64-bis (Accesso  telematico  ai  servizi  della
          Pubblica Amministrazione). - 1. I soggetti di cui  all'art.
          2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in  rete,  in
          conformita' alle Linee guida, tramite il punto  di  accesso
          telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio  dei
          ministri, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
                1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui
          all'art. 7, comma 01, i soggetti di cui all'art.  2,  comma
          2, i fornitori di identita' digitali  e  i  prestatori  dei
          servizi  fiduciari  qualificati,  in  sede  di  evoluzione,
          progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in  modo
          da garantire l'integrazione  e  l'interoperabilita'  tra  i
          diversi sistemi e servizi e con i servizi di cui ai commi 1
          e 1-ter, espongono per ogni servizio le relative interfacce
          applicative e,  al  fine  di  consentire  la  verifica  del
          rispetto degli  standard  e  livelli  di  qualita'  di  cui
          all'art. 7, comma 1,  adottano  gli  strumenti  di  analisi
          individuati dall'AgID con le Linee guida. 
                1-ter. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera
          a), rendono fruibili i propri servizi in rete, nel rispetto
          del   principio   di   neutralita'   tecnologica,   tramite
          applicazione su  dispositivi  mobili  anche  attraverso  il
          punto di accesso telematico di cui  al  presente  articolo,
          salvo impedimenti di  natura  tecnologica  attestati  dalla
          societa' di cui all'art. 8, comma 2  del  decreto-legge  14
          dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 11 febbraio 2019, n. 12. 
                1-quater. I soggetti di  cui  all'art.  2,  comma  2,
          lettera a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche  in
          modalita' digitale  e,  al  fine  di  attuare  il  presente
          articolo, avviano i  relativi  progetti  di  trasformazione
          digitale entro il 28 febbraio 2021. 
                1-quinquies. La violazione dell'art. 64, comma  3-bis
          e  delle  disposizioni  di  cui   al   presente   articolo,
          costituisce  mancato  raggiungimento   di   uno   specifico
          risultato  e  di  un  rilevante  obiettivo  da  parte   dei
          dirigenti  responsabili  delle   strutture   competenti   e
          comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento  della
          retribuzione di  risultato  e  del  trattamento  accessorio
          collegato  alla  performance  individuale   dei   dirigenti
          competenti,  oltre  al  divieto  di  attribuire   premi   o
          incentivi nell'ambito delle medesime strutture.» 
                «Art.  66  (Carta  d'identita'  elettronica  e  carta
          nazionale dei  servizi).  -  1.  Le  caratteristiche  e  le
          modalita'  per  il  rilascio,   della   carta   d'identita'
          elettronica  sono  definite  dal  comma   2-bis   dell'art.
          7-vicies ter del  decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31  marzo  2005,
          n. 43. 
                2. Le caratteristiche e le modalita' per il rilascio,
          per la diffusione e l'uso della carta nazionale dei servizi
          sono  definite  con  uno  o  piu'  regolamenti,  ai   sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione
          pubblica e per l'innovazione e le tecnologie,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentito  il
          Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con
          la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  nel  rispetto  dei
          seguenti principi: 
                  a) all'emissione della carta nazionale dei  servizi
          provvedono,  su  richiesta  del  soggetto  interessato,  le
          pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla; 
                  b) l'onere economico di produzione e rilascio delle
          carte nazionale dei  servizi  e'  a  carico  delle  singole
          amministrazioni che le emettono; 
                  c) eventuali indicazioni di  carattere  individuale
          connesse all'erogazione  dei  servizi  al  cittadino,  sono
          possibili nei limiti  di  cui  al  decreto  legislativo  30
          giugno 2003, n. 196; 
                  d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi
          in rete devono  consentirne  l'accesso  ai  titolari  delle
          carta nazionale dei servizi indipendentemente dall'ente  di
          emissione, che e' responsabile del suo rilascio; 
                  e) la  carta  nazionale  dei  servizi  puo'  essere
          utilizzata anche per i pagamenti informatici  tra  soggetti
          privati  e  pubbliche   amministrazioni,   secondo   quanto
          previsto dalla normativa vigente. 
                3.  La  carta  d'identita'  elettronica  e  l'analogo
          documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e
          prima del compimento dell'eta' prevista dalla legge per  il
          rilascio  della  carta  d'identita'   elettronica,   devono
          contenere: 
                  a) i dati identificativi della persona; 
                  b) il codice fiscale. 
                4.  La  carta  d'identita'  elettronica  e  l'analogo
          documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e
          prima del compimento dell'eta' prevista dalla legge per  il
          rilascio  della  carta  d'identita'  elettronica,   possono
          contenere, a richiesta dell'interessato ove  si  tratti  di
          dati sensibili: 
                  a) l'indicazione del gruppo sanguigno; 
                  b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla
          legge; 
                  c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al
          comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA; 
                  d)  tutti  gli  altri  dati  utili   al   fine   di
          razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa  e  i
          servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel
          rispetto della normativa in materia di riservatezza; 
                  e) le procedure informatiche e le informazioni  che
          possono  o  debbono  essere   conosciute   dalla   pubblica
          amministrazione e da  altri  soggetti,  occorrenti  per  la
          firma elettronica. 
                5.  La  carta  d'identita'  elettronica  e  la  carta
          nazionale  dei  servizi  possono  essere  utilizzate  quali
          strumenti di autenticazione telematica per  l'effettuazione
          di   pagamenti   tra   soggetti   privati    e    pubbliche
          amministrazioni, secondo  le  modalita'  stabilite  con  le
          Linee guida, sentiti  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e la Banca d'Italia. 
                6.  Con  decreto  del  Ministro   dell'interno,   del
          Ministro per l'innovazione e le tecnologie e  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante  per  la
          protezione dei dati personali e d'intesa con la  Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole tecniche  e  di
          sicurezza  relative  alle   tecnologie   e   ai   materiali
          utilizzati per  la  produzione  della  carta  di  identita'
          elettronica, del documento di identita' elettronico e della
          carta  nazionale  dei  servizi,  nonche'  le  modalita'  di
          impiego. 
                7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai
          decreti  di  cui  al  presente  articolo  e  delle  vigenti
          disposizioni in materia di protezione dei  dati  personali,
          le pubbliche amministrazioni,  nell'ambito  dei  rispettivi
          ordinamenti,    possono    sperimentare    modalita'     di
          utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per
          l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'. 
                8. Le  tessere  di  riconoscimento  rilasciate  dalle
          amministrazioni  dello  Stato  ai  sensi  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono
          essere realizzate anche  con  modalita'  elettroniche,  nel
          rispetto delle Linee guida, e  contenere  le  funzionalita'
          della carta nazionale dei servizi per consentire  l'accesso
          per  via  telematica  ai  servizi  erogati  in  rete  dalle
          pubbliche amministrazioni. 
                8-bis.» 
              - Si riportano  gli  articoli  3-bis,  6-bis,  6-ter  e
          6-quater del citato decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82: 
                «Art.   3-bis   (Identita'   digitale   e   Domicilio
          digitale). - 01. Chiunque ha  il  diritto  di  accedere  ai
          servizi on-line offerti dai soggetti  di  cui  all'art.  2,
          comma 2, tramite la  propria  identita'  digitale  e  anche
          attraverso il punto di accesso telematico di  cui  all'art.
          64-bis. 
                1.  I  soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma  2,   i
          professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i
          soggetti tenuti all'iscrizione nel registro  delle  imprese
          hanno  l'obbligo  di  dotarsi  di  un  domicilio   digitale
          iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter. 
                1-bis. Fermo restando quanto  previsto  al  comma  1,
          chiunque ha facolta' di eleggere o  modificare  il  proprio
          domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'art.
          6-quater. Nel caso in cui il domicilio eletto  risulti  non
          piu'  attivo  si  procede  alla   cancellazione   d'ufficio
          dall'indice di cui all'art. 6-quater secondo  le  modalita'
          fissate nelle Linee guida. 
                1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1, 1-bis e
          4-quinquies sono eletti secondo le modalita' stabilite  con
          le  Linee  guida.  Le  persone  fisiche  possono   altresi'
          eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio  di
          cui all'art. 64-bis, di  quello  reso  disponibile  on-line
          dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente  (ANPR)
          di cui  all'art.  62,  ovvero  recandosi  presso  l'ufficio
          anagrafe del proprio comune di residenza. 
                1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis  hanno
          l'obbligo di fare un uso diligente  del  proprio  domicilio
          digitale e di comunicare ogni  modifica  o  variazione  del
          medesimo secondo le modalita' fissate  nelle  Linee  guida.
          Con le stesse Linee guida, fermo restando  quanto  previsto
          ai commi 3-bis e  4-bis,  sono  definite  le  modalita'  di
          gestione e di aggiornamento  dell'elenco  di  cui  all'art.
          6-quater  anche  nei  casi  di  decesso  del  titolare  del
          domicilio digitale eletto o di impossibilita'  sopravvenuta
          di avvalersi del domicilio. 
                2. 
                3. 
                3-bis. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri o del Ministro delegato per la  semplificazione  e
          la pubblica amministrazione, sentiti l'AgID  e  il  Garante
          per la protezione dei dati personali e acquisito il  parere
          della  Conferenza  unificata,  e'  stabilita  la   data   a
          decorrere dalla quale le comunicazioni tra  i  soggetti  di
          cui all'art. 2, comma 2, e coloro che non hanno  provveduto
          a eleggere un domicilio digitale ai sensi del comma  1-bis,
          avvengono  esclusivamente  in  forma  elettronica.  Con  lo
          stesso decreto sono determinate le modalita' con  le  quali
          ai predetti soggetti e' attribuito  un  domicilio  digitale
          ovvero altre modalita' con le quali, anche per superare  il
          divario  digitale,  i  documenti  possono  essere  messi  a
          disposizione e consegnati a coloro che non hanno accesso ad
          un domicilio digitale. 
                4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i  casi  in
          cui  e'  prevista  dalla  normativa  vigente  una   diversa
          modalita'  di  comunicazione  o  di  pubblicazione  in  via
          telematica, le amministrazioni  pubbliche  e  i  gestori  o
          esercenti di pubblici servizi comunicano con  il  cittadino
          esclusivamente tramite il domicilio digitale  dallo  stesso
          dichiarato, anche ai sensi dell'art. 21-bis della  legge  7
          agosto 1990, n.  241,  senza  oneri  di  spedizione  a  suo
          carico. Ogni altra forma di comunicazione non puo' produrre
          effetti pregiudizievoli per il destinatario. L'utilizzo  di
          differenti  modalita'  di  comunicazione  rientra   tra   i
          parametri di valutazione della performance dirigenziale  ai
          sensi dell'art. 11, comma 9,  del  decreto  legislativo  27
          ottobre 2009, n. 150. 
                4-bis. Fino alla data fissata nel decreto di  cui  al
          comma 3-bis, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, possono
          predisporre le comunicazioni ai soggetti che non  hanno  un
          domicilio digitale ovvero nei casi  di  domicilio  digitale
          non attivo,  non  funzionante  o  non  raggiungibile,  come
          documenti informatici sottoscritti  con  firma  digitale  o
          altra firma  elettronica  qualificata,  da  conservare  nei
          propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria
          o raccomandata con avviso di ricevimento,  copia  analogica
          di  tali  documenti  su  cui  e'  apposto   a   stampa   il
          contrassegno  di   cui   all'art.   23,   comma   2-bis   o
          l'indicazione a mezzo stampa del responsabile  pro  tempore
          in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'art.  3
          del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39  ovvero  un
          avviso con le indicazioni delle modalita' con  le  quali  i
          suddetti documenti sono messi a disposizione  e  consegnati
          al destinatario. 
                4-ter.  Le  disposizioni  di  cui  al   comma   4-bis
          soddisfano a tutti gli effetti di  legge  gli  obblighi  di
          conservazione e di esibizione dei documenti previsti  dalla
          legislazione vigente laddove la copia analogica inviata  al
          cittadino contenga  una  dicitura  che  specifichi  che  il
          documento informatico, da cui la copia e' tratta, e'  stato
          predisposto  come   documento   nativo   digitale   ed   e'
          disponibile presso l'amministrazione. 
                4-quater. La  copia  analogica  con  l'indicazione  a
          mezzo stampa del responsabile in sostituzione  della  firma
          autografa ai sensi dell'art. 3 del decreto  legislativo  12
          febbraio  1993,  n.  39,  soddisfa  le  condizioni  di  cui
          all'art. 23, comma 2-bis, salvo i casi in cui il  documento
          rappresenti,  per  propria   natura,   una   certificazione
          rilasciata dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti
          tra privati. 
                4-quinquies. e' possibile eleggere anche un domicilio
          digitale speciale  per  determinati  atti,  procedimenti  o
          affari. In tal caso, ferma restando la  validita'  ai  fini
          delle  comunicazioni  elettroniche  aventi  valore  legale,
          colui che lo ha eletto non puo' opporre eccezioni  relative
          alla forma e alla data della spedizione e  del  ricevimento
          delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate. 
                5.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.» 
                «Art. 6-bis (Indice nazionale dei  domicili  digitali
          delle imprese e  dei  professionisti).  -  1.  Al  fine  di
          favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati,
          nonche' lo  scambio  di  informazioni  e  documenti  tra  i
          soggetti di cui all'art. 2,  comma  2  e  le  imprese  e  i
          professionisti in modalita'  telematica,  e'  istituito  il
          pubblico elenco denominato Indice  nazionale  dei  domicili
          digitali (INI-PEC)  delle  imprese  e  dei  professionisti,
          presso il Ministero per lo sviluppo economico. 
                2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 e' realizzato
          a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti  presso
          il  registro  delle  imprese  e  gli   ordini   o   collegi
          professionali, in attuazione di quanto  previsto  dall'art.
          16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2.
          Nell'Indice  nazionale  sono  inseriti  anche  i   domicili
          digitali dei professionisti diversi da  quelli  di  cui  al
          primo periodo, iscritti  in  elenchi  o  registri  detenuti
          dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con legge dello
          Stato.  I  domicili  digitali  inseriti  in   tale   Indice
          costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione  e  notifica
          con i soggetti di cui all'art. 2, comma 2. 
                2-bis.  L'INI-PEC  acquisisce  dagli  ordini  e   dai
          collegi    professionali    gli    attributi    qualificati
          dell'identita' digitale ai  fini  di  quanto  previsto  dal
          decreto di cui all'art. 64, comma 2-sexies. 
                3. 
                4. Il Ministero per lo sviluppo  economico,  al  fine
          del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale  delle
          risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale
          per  la  realizzazione  e  gestione  operativa  dell'Indice
          nazionale di cui al comma 1  delle  strutture  informatiche
          delle  Camere  di  commercio  deputate  alla  gestione  del
          registro imprese e ne definisce  con  proprio  decreto,  da
          emanare entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione, le modalita' di accesso  e  di
          aggiornamento. 
                5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche  definite
          le modalita' e le forme con cui  gli  ordini  e  i  collegi
          professionali   nonche'   le   pubbliche    amministrazioni
          comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli
          indirizzi  PEC  relativi  ai  professionisti   di   propria
          competenza e sono previsti gli  strumenti  telematici  resi
          disponibili dalle Camere di commercio per il tramite  delle
          proprie strutture informatiche al fine  di  ottimizzare  la
          raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi. 
                6.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.» 
                «Art.  6-ter  (Indice  dei  domicili  digitali  delle
          pubbliche  amministrazioni  e  dei  gestori   di   pubblici
          servizi). - 1. Al fine di  assicurare  la  pubblicita'  dei
          riferimenti telematici delle  pubbliche  amministrazioni  e
          dei gestori dei pubblici servizi e' istituito  il  pubblico
          elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili  digitali
          della pubblica amministrazione e dei  gestori  di  pubblici
          servizi", nel quale sono indicati i  domicili  digitali  da
          utilizzare  per  le  comunicazioni  e  per  lo  scambio  di
          informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti
          di legge tra le pubbliche  amministrazioni,  i  gestori  di
          pubblici servizi e i privati. 
                2. La realizzazione e la  gestione  dell'Indice  sono
          affidate all'AgID, che puo' utilizzare a tal fine elenchi e
          repertori gia' formati dalle amministrazioni pubbliche. 
                3. Le amministrazioni di cui al comma 1 e  i  gestori
          di pubblici servizi aggiornano gli indirizzi e i  contenuti
          dell'Indice tempestivamente e comunque con  cadenza  almeno
          semestrale, secondo le indicazioni  dell'AgID.  La  mancata
          comunicazione degli  elementi  necessari  al  completamento
          dell'Indice e del loro aggiornamento e'  valutata  ai  fini
          della  responsabilita'  dirigenziale  e   dell'attribuzione
          della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.» 
                «Art.  6-quater  (Indice   nazionale   dei   domicili
          digitali delle persone fisiche, dei professionisti e  degli
          altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in
          albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle
          imprese). - 1. E' istituito il pubblico elenco dei domicili
          digitali delle persone fisiche, dei professionisti e  degli
          altri enti di diritto  privato  non  tenuti  all'iscrizione
          nell'indice di cui all'art. 6-bis, nel quale sono  indicati
          i domicili eletti ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis. La
          realizzazione  e  la  gestione  del  presente  Indice  sono
          affidate  all'AgID,  che  vi  provvede  avvalendosi   delle
          strutture  informatiche  delle  Camere  di  commercio  gia'
          deputate alla gestione dell'elenco di cui  all'art.  6-bis.
          e' fatta salva la facolta' del professionista, non iscritto
          in albi, registri o elenchi professionali di  cui  all'art.
          6-bis, di eleggere presso il presente Indice  un  domicilio
          digitale professionale e un  domicilio  digitale  personale
          diverso dal primo. 
                2. Per i professionisti iscritti in albi  ed  elenchi
          il domicilio digitale e' l'indirizzo  inserito  nell'elenco
          di  cui  all'art.  6-bis,  fermo  restando  il  diritto  di
          eleggerne uno  diverso  ai  sensi  dell'art.  3-bis,  comma
          1-bis.  Ai   fini   dell'inserimento   dei   domicili   dei
          professionisti  nel  predetto  elenco  il  Ministero  dello
          sviluppo  economico  rende  disponibili  all'AgID,  tramite
          servizi  informatici  individuati  nelle  Linee  guida,   i
          relativi  indirizzi  gia'  contenuti  nell'elenco  di   cui
          all'art. 6-bis. 
                3. AgID provvede costantemente all'aggiornamento e al
          trasferimento dei domicili digitali delle  persone  fisiche
          contenuti nell'elenco di cui al presente articolo nell'ANPR
          e  il   Ministero   dell'interno   provvede   costantemente
          all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili  digitali
          delle persone fisiche contenuti  nell'ANPR  nell'elenco  di
          cui al presente articolo. Le funzioni  di  aggiornamento  e
          trasferimento  dei  dati  sono  svolte   con   le   risorse
          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.» 
              -  Per  il  testo  dell'art.  8  del  decreto-legge  14
          dicembre 2018, n. 135 si veda nelle note alle premesse.