Art. 10 
 
                  Notificazione in forma analogica 
 
  1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge,
l'avviso di avvenuta  ricezione,  in  formato  cartaceo  e  in  busta
chiusa, viene notificato a mezzo posta direttamente dal gestore della
piattaforma. 
  2.   L'avviso   di   avvenuta   ricezione   indica   il   mittente,
l'identificativo univoco della notificazione (IUN), le modalita'  con
le quali e' possibile accedere alla piattaforma, nonche' le modalita'
attraverso cui il destinatario puo' ottenere la copia cartacea  degli
atti oggetto di notificazione. 
  3. Al fine di consentire l'estrazione  della  copia  analogica  del
documento anche da  parte  dei  destinatari  privi  di  SPID  o  CIE,
l'avviso di avvenuta ricezione indica anche le modalita'  di  accesso
digitale semplificato all'atto notificato, attraverso link, bar code,
QR code o altra tecnologia equivalente. L'accesso  semplificato  puo'
essere utilizzato per un numero limitato di  volte  e  per  un  lasso
temporale prestabilito espressamente indicati nell'avviso di avvenuta
ricezione. 
  4. Al destinatario e' sempre consentito di rivolgersi al  fornitore
del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
22 luglio 1999,  n.  261,  affinche'  quest'ultimo  gli  consenta  di
estrarre copia analogica del documento informatico disponibile  sulla
piattaforma, tramite l'accesso semplificato di cui al comma 3. Con le
stesse modalita' di cui al periodo  precedente,  al  destinatario  e'
sempre consentito ottenere copia analogica delle attestazioni di  cui
all'articolo 12. 
  5. Nei casi previsti dall'articolo 26, comma 7, sesto periodo,  del
decreto-legge, il destinatario puo' acquisire  copia  dell'avviso  di
avvenuta ricezione tramite il fornitore del  servizio  universale  di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio  1999,  n.  261,
fornendo le generalita' e il codice fiscale. 
  6. Il gestore  della  piattaforma  invia  all'addetto  al  recapito
postale le generalita', il codice fiscale e  l'indirizzo  fisico  del
destinatario  nonche'  il   codice   IUN.   La   piattaforma   riceve
dall'addetto  al  recapito  postale  i   dati   sullo   stato   della
notificazione. 
  7.  L'addetto  al  recapito  postale  comunica  al  gestore   della
piattaforma l'esito degli accertamenti di cui all'art. 26,  comma  7,
quarto periodo, del decreto-legge, mediante  interfacce  di  servizio
informatiche (API). 
  8.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  26,  comma  12,  del
decreto-legge,   l'addetto   al   recapito   postale   inoltra   alla
piattaforma, mediante interfacce di servizio informatiche  (API),  la
copia  digitale  conforme  all'originale  dell'avviso   di   avvenuta
ricezione  cartaceo  e  degli  atti   relativi   alla   notificazione
effettuata in forma analogica. Il gestore della piattaforma  conserva
tali documenti in formato digitale e rilascia le attestazioni di  cui
all'articolo 12, comma 1, lettera h). La versione  cartacea  di  tali
documenti viene conservata dall'addetto al recapito postale. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per il testo dell'art. 26 del decreto-legge 16 luglio
          2020, n. 76, si veda nelle note alle premesse. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3   del   decreto
          legislativo  22  luglio  1999,  n.  261  (Attuazione  della
          direttiva  97/67/CE  concernente  regole  comuni   per   lo
          sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari
          e per il miglioramento della qualita' del servizio): 
                Art. 3 (Servizio universale). - 1. E'  assicurata  la
          fornitura del servizio universale e  delle  prestazioni  in
          esso  ricomprese,  di  qualita'  determinata,  da   fornire
          permanentemente in tutti i punti del territorio  nazionale,
          incluse le situazioni  particolari  delle  isole  minori  e
          delle  zone  rurali  e  montane,   a   prezzi   accessibili
          all'utenza. 
                2.   Il   servizio   universale,    incluso    quello
          transfrontaliero, comprende: 
                  a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento  e  la
          distribuzione degli invii postali fino a 2 kg; 
                  b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento  e  la
          distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg; 
                  c) i servizi relativi agli  invii  raccomandati  ed
          agli invii assicurati. 
                3. Le dimensioni minime e massime degli invii postali
          considerati  sono   quelle   fissate   nelle   disposizioni
          pertinenti adottate dall'Unione postale universale. 
                4. A decorrere dal 1°  giugno  2012,  la  pubblicita'
          diretta  per  corrispondenza  e'  esclusa  dall'ambito  del
          servizio universale. 
                5. Il  servizio  universale  e'  caratterizzato  come
          segue: 
                  a) la qualita' e' definita nell'ambito  di  ciascun
          servizio e trova riferimento nella normativa europea; 
                  b) il servizio e' prestato in via continuativa  per
          tutta la durata dell'anno; 
                  c)  la  dizione  "tutti  i  punti  del   territorio
          nazionale"  trova  specificazione,   secondo   criteri   di
          ragionevolezza,  attraverso  l'attivazione  di  un  congruo
          numero di punti di accesso, al fine di tenere  conto  delle
          esigenze dell'utenza. Detti criteri  sono  individuati  con
          provvedimento dell'autorita' di regolamentazione; 
                  d) la determinazione del «prezzo accessibile»  deve
          prevedere  l'orientamento  ai  costi  in   riferimento   ad
          un'efficiente gestione aziendale. 
                6. Il fornitore del  servizio  universale  garantisce
          per almeno 5 giorni a settimana: 
                  a) una raccolta; 
                  b) una distribuzione al domicilio di  ogni  persona
          fisica o giuridica o, in via  di  deroga,  alle  condizioni
          stabilite    dall'autorita'    di    regolamentazione    in
          installazioni appropriate. 
                7. E' fatta salva la fornitura a giorni alterni,  che
          e'  autorizzata  dall'autorita'  di  regolamentazione,   in
          presenza    di    particolari    situazioni    di    natura
          infrastrutturale o geografica in  ambiti  territoriali  con
          una densita' inferiore a 200 abitanti/kmq e  comunque  fino
          ad un massimo di un  quarto  della  popolazione  nazionale.
          Ogni circostanza eccezionale ovvero  ogni  deroga  concessa
          dall'autorita' di regolamentazione ai  sensi  del  presente
          comma e' comunicata alla Commissione europea. 
                8. Il  servizio  universale  risponde  alle  seguenti
          necessita': 
                  a)  offrire  un  servizio  tale  da  garantire   il
          rispetto delle esigenze essenziali; 
                  b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe,  un
          trattamento identico; 
                  c)  fornire  un  servizio  senza   discriminazioni,
          soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico; 
                  d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi  di
          forza maggiore; 
                  e)  evolvere  in  funzione  del  contesto  tecnico,
          economico e sociale, nonche' delle esigenze dell'utenza. 
                9. Restano impregiudicate le misure che le competenti
          autorita'  adottano  per  motivi  di   interesse   pubblico
          riconosciuti nel  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea,  segnatamente  agli  articoli  36  e  52,  e   che
          riguardano  in  particolare  la  moralita'   pubblica,   la
          pubblica  sicurezza,  comprese  le  indagini  criminali,  e
          l'ordine pubblico. 
                10. Il fornitore del servizio universale e' tenuto  a
          informare gli utenti nonche' i fornitori di servizi postali
          circa le caratteristiche del servizio  universale  offerto,
          in particolare per quanto riguarda le  condizioni  generali
          di accesso ai servizi, i prezzi e il livello  di  qualita'.
          L'informativa,  avente  ad  oggetto  notizie   precise   ed
          aggiornate,  ha  cadenza  regolare  e,   comunque,   almeno
          annuale.  L'informativa  avviene  a   mezzo   di   adeguata
          pubblicazione.  L'autorita'  di  regolamentazione  comunica
          alla Commissione europea le modalita'  con  cui  sono  rese
          disponibili le informazioni di cui al presente comma. 
                11. Il fornitore del servizio universale e' designato
          nel   rispetto   del   principio   di   trasparenza,    non
          discriminazione  e  proporzionalita'.  La  designazione  e'
          effettuata sulla base dell'analisi dei costi  del  servizio
          universale nonche' dei seguenti criteri: 
                  a) garanzia della continuita' della  fornitura  del
          servizio universale in considerazione del ruolo  da  questo
          svolto nella coesione economica e sociale; 
                  b) redditivita' degli investimenti; 
                  c) struttura organizzativa dell'impresa; 
                  d)   stato   economico   dell'impresa   nell'ultimo
          triennio; 
                  e) esperienza di settore; 
                  f) eventuali pregressi  rapporti  con  la  pubblica
          amministrazione nel settore specifico, con esito positivo. 
                12. L'onere per la fornitura del servizio  universale
          e' finanziato: 
                  a) attraverso  trasferimenti  posti  a  carico  del
          bilancio dello Stato. Gli importi  dei  trasferimenti  sono
          quantificati nel contratto di programma  fra  il  Ministero
          dello  sviluppo  economico  e  il  fornitore  del  servizio
          universale, secondo le modalita' previste  dalla  normativa
          vigente; 
                  b) attraverso il  fondo  di  compensazione  di  cui
          all'art. 10 del presente decreto. 
                13.  Il  calcolo  del  costo   netto   del   servizio
          universale e' effettuato nel rispetto degli orientamenti di
          cui all'allegato I della direttiva 97/67/CE del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  15  dicembre  1997,  inserito
          dalla direttiva 2008/6/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 20 febbraio 2008. 
                14. L'autorita' di  regolamentazione  rende  pubblica
          annualmente  la  quantificazione  dell'onere  del  servizio
          universale e le modalita' di finanziamento dello stesso.»