Art. 11 
 
                         Avviso di cortesia 
 
  1. Il gestore della piattaforma invia ai destinatari un  avviso  di
cortesia in modalita' informatica contenente le  stesse  informazioni
dell'avviso di avvenuta ricezione, nei  casi  previsti  dall'articolo
26, comma 5-bis, 6, e 7 del decreto-legge. 
  2. L'avviso di cortesia e' reso  disponibile  altresi'  tramite  il
punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del CAD.  Gli  utenti  di
app IO, che risultino avere attivato il  servizio  di  messaggistica,
ricevono un messaggio  che  consente  di  abilitare  il  servizio  di
messaggistica anche per la ricezione degli avvisi di cortesia di  cui
al presente articolo. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per il testo dell'art. 26 del decreto-legge 16 luglio
          2020, n. 76, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 64-bis del decreto legislativo
          7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note all'art. 1.