Art. 11 Avviso di cortesia 1. Il gestore della piattaforma invia ai destinatari un avviso di cortesia in modalita' informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione, nei casi previsti dall'articolo 26, comma 5-bis, 6, e 7 del decreto-legge. 2. L'avviso di cortesia e' reso disponibile altresi' tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del CAD. Gli utenti di app IO, che risultino avere attivato il servizio di messaggistica, ricevono un messaggio che consente di abilitare il servizio di messaggistica anche per la ricezione degli avvisi di cortesia di cui al presente articolo.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note all'art. 1.