Art. 12 
 
             Attestazioni del gestore della piattaforma 
 
  1.  Il  gestore  della  piattaforma  rilascia,  con  valore  legale
opponibile ai  terzi,  ai  sensi  dell'articolo  26,  comma  11,  del
decreto-legge, le attestazioni relative: 
    a) alla  data  e  ora  di  messa  a  disposizione  dei  documenti
informatici sulla piattaforma da  parte  delle  amministrazioni,  con
indicazione della sequenza  crittografica  (hash)  identificativa  di
ciascun documento associato allo IUN; 
    b) all'indirizzo del destinatario risultante,  alla  data  e  ora
dell'invio dell'avviso di avvenuta ricezione, da uno degli elenchi di
cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del CAD  o  che  sia  stato
eletto ai sensi dell'articolo 26, comma  5,  lettere  b)  o  c),  del
decreto legge; 
    c) alla data e  ora  di  invio  e  di  consegna  al  destinatario
dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico e alla  data
di ricezione del messaggio di mancato recapito alle caselle di  posta
elettronica  certificata  o  al  servizio  elettronico  di   recapito
certificato qualificato risultanti sature, non valide o non attive; 
    d) alla data e ora in cui il gestore della  piattaforma  ha  reso
disponibile l'avviso di  mancato  recapito  del  messaggio  ai  sensi
dell'articolo 26, comma 6, del decreto-legge; 
    e) alla data e ora in cui il destinatario  ha  avuto  accesso  al
documento informatico oggetto di notificazione; 
    f) al periodo di malfunzionamento della piattaforma; 
    g) alla data  e  ora  di  ripristino  delle  funzionalita'  della
piattaforma; 
    h)  alla  conformita'  all'originale  della   copia   informatica
dell'avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli atti relativi alla
notificazione effettuata con le modalita'  di  cui  all'articolo  26,
comma 7, del decreto-legge. 
  2. Il documento contenente le attestazioni di cui al comma 1, viene
generato e  marcato  temporalmente  dal  sistema.  Il  gestore  della
piattaforma adotta tutte le misure tecnologiche idonee  a  garantirne
l'autenticita' l'integrita'  e  l'immodificabilita'  Le  attestazioni
sono accessibili, attraverso la piattaforma, da parte  dei  mittenti,
destinatari, e loro delegati e, per i soli mittenti,  anche  mediante
interfacce di servizio informatiche (API). 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per il testo degli articoli 6-bis, 6-ter  e  6-quater
          del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda  nelle
          note all'art. 1.