Art. 12 Attestazioni del gestore della piattaforma 1. Il gestore della piattaforma rilascia, con valore legale opponibile ai terzi, ai sensi dell'articolo 26, comma 11, del decreto-legge, le attestazioni relative: a) alla data e ora di messa a disposizione dei documenti informatici sulla piattaforma da parte delle amministrazioni, con indicazione della sequenza crittografica (hash) identificativa di ciascun documento associato allo IUN; b) all'indirizzo del destinatario risultante, alla data e ora dell'invio dell'avviso di avvenuta ricezione, da uno degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del CAD o che sia stato eletto ai sensi dell'articolo 26, comma 5, lettere b) o c), del decreto legge; c) alla data e ora di invio e di consegna al destinatario dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico e alla data di ricezione del messaggio di mancato recapito alle caselle di posta elettronica certificata o al servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultanti sature, non valide o non attive; d) alla data e ora in cui il gestore della piattaforma ha reso disponibile l'avviso di mancato recapito del messaggio ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto-legge; e) alla data e ora in cui il destinatario ha avuto accesso al documento informatico oggetto di notificazione; f) al periodo di malfunzionamento della piattaforma; g) alla data e ora di ripristino delle funzionalita' della piattaforma; h) alla conformita' all'originale della copia informatica dell'avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione effettuata con le modalita' di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge. 2. Il documento contenente le attestazioni di cui al comma 1, viene generato e marcato temporalmente dal sistema. Il gestore della piattaforma adotta tutte le misure tecnologiche idonee a garantirne l'autenticita' l'integrita' e l'immodificabilita' Le attestazioni sono accessibili, attraverso la piattaforma, da parte dei mittenti, destinatari, e loro delegati e, per i soli mittenti, anche mediante interfacce di servizio informatiche (API).
Note all'art. 12: - Per il testo degli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note all'art. 1.