Art. 15 
 
Conservazione  dei  documenti  informatici  resi  disponibili   sulla
                             piattaforma 
 
  1. Il gestore della piattaforma conserva i documenti oggetto  delle
attestazioni di cui all'articolo 12 per dieci  anni  dalla  data  del
perfezionamento della notifica  per  il  destinatario,  nel  rispetto
delle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016 e del CAD. 
  2. Gli atti oggetto di  notificazione  restano  invece  disponibili
sulla piattaforma per  centoventi  giorni  successivi  alla  data  di
perfezionamento della notifica per il destinatario. Tale  circostanza
e' espressamente indicata nell'avviso di avvenuta ricezione. 
  3. Il gestore della piattaforma garantisce l'accesso ai documenti e
agli atti di cui ha la disponibilita', per i periodi  rispettivamente
previsti dai commi 1 e  2,  a  mittenti  e  destinatari  interessati,
inclusi i loro delegati, previa loro identificazione tramite  SPID  o
CIE.