Art. 15 Conservazione dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma 1. Il gestore della piattaforma conserva i documenti oggetto delle attestazioni di cui all'articolo 12 per dieci anni dalla data del perfezionamento della notifica per il destinatario, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016 e del CAD. 2. Gli atti oggetto di notificazione restano invece disponibili sulla piattaforma per centoventi giorni successivi alla data di perfezionamento della notifica per il destinatario. Tale circostanza e' espressamente indicata nell'avviso di avvenuta ricezione. 3. Il gestore della piattaforma garantisce l'accesso ai documenti e agli atti di cui ha la disponibilita', per i periodi rispettivamente previsti dai commi 1 e 2, a mittenti e destinatari interessati, inclusi i loro delegati, previa loro identificazione tramite SPID o CIE.