Art. 17 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto  si
provvede nei limiti delle risorse finanziarie,  umane  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 8 febbraio 2022 
 
                                                   Il Ministro: Colao 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2022 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della  giustizia  e  del  Ministero  degli  affari  esteri,
registrazione n. 686