Art. 3 
 
Infrastruttura tecnologica,  piano  dei  test  per  la  verifica  del
              corretto funzionamento e malfunzionamenti 
 
  1.  Il  gestore   della   piattaforma   sviluppa   l'infrastruttura
tecnologica nel rispetto dei principi di cui all'articolo  26,  comma
15, lettera a), del decreto-legge. 
  2. Prima della sua messa in funzione, il gestore della  piattaforma
verifica il corretto funzionamento della stessa  piattaforma  tramite
lo svolgimento di test sperimentali.  Il  piano  dei  test  copre  la
totalita'  dei  casi  d'uso  e  delle  funzionalita'  assegnate  alla
piattaforma dal decreto-legge e dal presente decreto attuativo. 
  3. L'operativita' della piattaforma e' monitorata  da  metriche  di
successo e fallimento  delle  operazioni  eseguite,  individuate  nel
manuale  operativo  pubblicato  sul  sito  web  del   gestore   della
piattaforma  e  redatto  dallo  stesso  gestore,  d'intesa   con   il
Dipartimento per la  trasformazione  digitale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata. 
  4. Costituiscono casi di malfunzionamento della  piattaforma  tutti
gli impedimenti tecnici, rilevati anche automaticamente  dal  sistema
con le modalita' di cui al comma 3, che rendono impossibile l'inoltro
telematico, da parte dell'amministrazione, dei documenti  informatici
destinati alla notificazione ovvero, al destinatario e  al  delegato,
l'accesso, il reperimento, la consultazione  e  l'acquisizione  degli
stessi documenti informatici, ai sensi  e  per  gli  effetti  di  cui
all'articolo 26, comma 13, del decreto-legge. 
  5. Il malfunzionamento della piattaforma viene segnalato  sul  sito
istituzionale   della   stessa    piattaforma,    nonche'    mediante
comunicazione ai sistemi informatici  dei  mittenti.  Con  le  stesse
modalita' il gestore della piattaforma comunica il  ripristino  della
funzionalita' della stessa piattaforma. 
  6. Il gestore della piattaforma rende disponibili sulla piattaforma
le attestazioni di cui all'articolo 26, comma 11, lettere  f)  e  g),
del decreto-legge, con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  12  del
presente decreto, dando specificatamente atto del periodo  intercorso
tra il malfunzionamento e il ripristino delle sue funzionalita'. 
  7. Il gestore della piattaforma cura la manutenzione della stessa e
provvede al suo aggiornamento tecnologico. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'art. 26 del decreto-legge 16 luglio
          2020, n. 76, si veda nelle note alle premesse.