Art. 3 Infrastruttura tecnologica, piano dei test per la verifica del corretto funzionamento e malfunzionamenti 1. Il gestore della piattaforma sviluppa l'infrastruttura tecnologica nel rispetto dei principi di cui all'articolo 26, comma 15, lettera a), del decreto-legge. 2. Prima della sua messa in funzione, il gestore della piattaforma verifica il corretto funzionamento della stessa piattaforma tramite lo svolgimento di test sperimentali. Il piano dei test copre la totalita' dei casi d'uso e delle funzionalita' assegnate alla piattaforma dal decreto-legge e dal presente decreto attuativo. 3. L'operativita' della piattaforma e' monitorata da metriche di successo e fallimento delle operazioni eseguite, individuate nel manuale operativo pubblicato sul sito web del gestore della piattaforma e redatto dallo stesso gestore, d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata. 4. Costituiscono casi di malfunzionamento della piattaforma tutti gli impedimenti tecnici, rilevati anche automaticamente dal sistema con le modalita' di cui al comma 3, che rendono impossibile l'inoltro telematico, da parte dell'amministrazione, dei documenti informatici destinati alla notificazione ovvero, al destinatario e al delegato, l'accesso, il reperimento, la consultazione e l'acquisizione degli stessi documenti informatici, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, comma 13, del decreto-legge. 5. Il malfunzionamento della piattaforma viene segnalato sul sito istituzionale della stessa piattaforma, nonche' mediante comunicazione ai sistemi informatici dei mittenti. Con le stesse modalita' il gestore della piattaforma comunica il ripristino della funzionalita' della stessa piattaforma. 6. Il gestore della piattaforma rende disponibili sulla piattaforma le attestazioni di cui all'articolo 26, comma 11, lettere f) e g), del decreto-legge, con le modalita' di cui all'articolo 12 del presente decreto, dando specificatamente atto del periodo intercorso tra il malfunzionamento e il ripristino delle sue funzionalita'. 7. Il gestore della piattaforma cura la manutenzione della stessa e provvede al suo aggiornamento tecnologico.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, si veda nelle note alle premesse.