Art. 5 
 
              Accesso dei destinatari alla piattaforma 
 
  1. L'autenticazione alla piattaforma ai fini  dell'accesso  avviene
con le modalita' di cui all'articolo 26, comma 8, del decreto-legge. 
  2. Le persone giuridiche accedono alla piattaforma a mezzo  SPID  o
CIE  dei  rispettivi  legali  rappresentanti,  ovvero  dei   soggetti
delegati con le modalita' di cui all'articolo  9.  Il  gestore  della
piattaforma   verifica   la   qualita'   di   legale   rappresentante
dell'utente,  inibendo  l'accesso  in  caso  di  riscontro  negativo,
mediante accesso al Registro delle  Imprese  di  cui  alla  legge  29
dicembre 1993, n. 580 e al decreto del Presidente della Repubblica  7
dicembre 1995, n. 581 gestito da InfoCamere ScpA, ovvero, nel caso di
enti, associazioni e ogni  altro  soggetto  pubblico  o  privato  non
tenuti all'iscrizione nel Registro delle  Imprese,  mediante  accesso
alle base dati dell'Agenzia dell'entrate in grado di restituire  tale
evidenza o mediante acquisizione della dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione, resa  ai  sensi  dell'articolo  46  del  decreto  del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n.  445,  attestante
la  qualita'  di  legale  rappresentante  e  sottoscritta  con  firma
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata  dallo  stesso
dichiarante. 
  3.  I  destinatari  possono  eleggere  un  domicilio  digitale   di
piattaforma o piu' domicili digitali di piattaforma diversificati  in
relazione ai vari mittenti, con le  modalita'  indicate  nel  manuale
operativo  di  cui  all'articolo  3,  comma  3.  Al  destinatario  e'
consentito altresi' di  indicare  un  recapito  digitale  tra  quelli
supportati dalla piattaforma, dove ricevere gli avvisi  di  cortesia.
Il sistema verifica la correttezza di domicilio e  recapito  digitale
attraverso la predisposizione di una  funzionalita'  di  conferma  da
parte del destinatario. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il testo dell' dell'art. 26 del decreto-legge  16
          luglio 2020, n. 76, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  46  del  Decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa): 
                «Art.   46   (R)   (Dichiarazioni   sostitutive    di
          certificazioni). - 1. Sono  comprovati  con  dichiarazioni,
          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti: 
                  a) data e il luogo di nascita; 
                  b) residenza; 
                  c) cittadinanza; 
                  d) godimento dei diritti civili e politici; 
                  e) stato  di  celibe,  coniugato,  vedovo  o  stato
          libero; 
                  f) stato di famiglia; 
                  g) esistenza in vita; 
                  h)  nascita  del  figlio,  decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
                  i)  iscrizione  in  albi,  in  elenchi  tenuti   da
          pubbliche amministrazioni; 
                  l) appartenenza a ordini professionali; 
                  m) titolo di studio, esami sostenuti; 
                  n) qualifica  professionale  posseduta,  titolo  di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
                  o) situazione reddituale o economica anche ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
                  p) assolvimento di specifici obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
                  q) possesso e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
                  r) stato di disoccupazione; 
                  s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
                  t) qualita' di studente; 
                  u) qualita' di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
                  v)  iscrizione  presso  associazioni  o  formazioni
          sociali di qualsiasi tipo; 
                  z) tutte  le  situazioni  relative  all'adempimento
          degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate  nel
          foglio matricolare dello stato di servizio; 
                  aa) di non aver riportato condanne penali e di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
                  bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
          a procedimenti penali; 
                  bb-bis)  di  non  essere  l'ente  destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
                  cc) qualita' di vivenza a carico; 
                  dd)   tutti   i   dati   a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
                  ee) di non trovarsi in stato di liquidazione  o  di
          fallimento e di non aver presentato domanda di  concordato.
          (R).»