Art. 6 
 
Messa a disposizione del documento informatico sulla  piattaforma  da
                         parte del mittente 
 
  1. Il mittente rende disponibile il documento oggetto  di  notifica
caricandolo sulla piattaforma, nel rispetto delle norme  dettate  dal
CAD e dalle relative Linee  Guida,  secondo  le  istruzioni  tecniche
predisposte dal gestore della piattaforma e individuate  nel  manuale
operativo di cui all'articolo  3,  comma  3,  comprensive  anche  del
ricorso alle interfacce di servizio informatiche (API). 
  2. Il mittente identifica il destinatario, specificandone il codice
fiscale, il domicilio digitale speciale, ove eletto, e quello  fisico
e  comunica  automaticamente  i  relativi  dati  al   gestore   della
piattaforma. Il mittente e' tenuto altresi' a precisare se l'atto  da
notificare   riguardi   o   meno   l'attivita'   imprenditoriale    o
professionale eventualmente svolta dal destinatario. 
  3.  Il  gestore   della   piattaforma,   ove   necessario,   risale
automaticamente al domicilio digitale generale, di  cui  all'articolo
26, comma 5, lettera a), del decreto-legge. 
  4. Se il documento e la sua modalita' di messa a disposizione  sono
conformi  alle  regole  tecniche,  il   gestore   della   piattaforma
attribuisce  un  codice  IUN  (Identificativo  Univoco  Notifica)  al
documento oggetto di notificazione e ai suoi eventuali  allegati.  5.
Se il documento e la sua modalita' di messa a disposizione  non  sono
invece conformi alle regole tecniche, il  gestore  della  piattaforma
comunica al mittente l'impossibilita' di procedere alla notificazione
ed elimina automaticamente i documenti caricati. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il testo dell'art. 26 del decreto-legge 16 luglio
          2020, n. 76, si veda nelle note alle premesse.