Art. 7 
 
                         Spedizione digitale 
 
  1. Il gestore della piattaforma esegue la notificazione  presso  il
domicilio  digitale  di  piattaforma  eletto  dal  destinatario.   In
mancanza del predetto domicilio ovvero nel  caso  in  cui  lo  stesso
risulti saturo, non  valido  o  non  attivo,  il  gestore  esegue  la
notificazione presso il domicilio digitale speciale del destinatario.
Se neanche quest'ultimo risulta eletto ovvero  nel  caso  in  cui  lo
stesso risulti  saturo,  non  valido  o  non  attivo,  la  spedizione
digitale viene eseguita presso il  domicilio  digitale  generale  del
destinatario rilevato al momento dell'invio. 
  2. Il gestore della piattaforma effettua il  secondo  tentativo  di
cui all'articolo 26, comma 6,  del  decreto-legge,  solo  dopo  avere
verificato che tutti i domicili digitali del  destinatario,  previsti
al comma 5 del suddetto decreto-legge, risultano saturi, non validi o
non attivi. Il secondo tentativo di consegna viene effettuato  presso
ciascuno dei domicili digitali risultati saturi,  non  validi  o  non
attivi decorsi almeno sette giorni da quando il sistema  ha  rilevato
la condizione di saturazione, di non validita' o di non attivita' che
impedisce la  ricezione  di  nuove  notificazioni.  Se  all'atto  del
secondo tentativo, il domicilio digitale di piattaforma e' stato  nel
frattempo  modificato  dal  destinatario,  il   gestore   esegue   la
notificazione anche presso quest'ultimo indirizzo. 
  3. Nei casi in cui la casella di posta elettronica certificata o il
servizio di recapito certificato qualificato  risultano  saturi,  non
validi o non  attivi,  anche  a  seguito  del  secondo  tentativo  di
consegna, il gestore della piattaforma rende disponibile in  apposita
area  riservata,  per  ciascun  destinatario   della   notificazione,
l'avviso di mancato recapito del messaggio, di cui  all'articolo  26,
comma 6, del decreto-legge, con cui vengono indicate le ragioni della
mancata  consegna  dell'avviso  di  avvenuta  ricezione  in   formato
elettronico e le modalita' di acquisizione del documento  informatico
oggetto di notificazione. Il gestore della piattaforma, inoltre,  da'
notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo
di lettera raccomandata. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il testo dell'art. 26 del decreto-legge 16 luglio
          2020, n. 76, si veda nelle note alle premesse.