Art. 9 Delega per l'accesso alla piattaforma 1. I destinatari, attraverso una specifica funzionalita' della piattaforma, nonche' attraverso il sistema di cui all'art. 64-ter del CAD, possono conferire ai soggetti delegati, indicati all'articolo 26, comma 2, lettera e), del decreto-legge, il potere di accedere alla piattaforma per reperire, consultare e acquisire, per loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni notificati dalle amministrazioni. 2. La delega conferita attraverso una specifica funzionalita' della piattaforma contiene nome, cognome e codice fiscale del soggetto delegato, e puo' essere conferita per tutti o anche soltanto per alcuni specifici mittenti. La piattaforma elabora un codice di accettazione che il delegante comunica al delegato. 3. Il soggetto delegato, accedendo alla piattaforma, presa visione della proposta di delega, procede alla sua accettazione, inserendo sulla piattaforma il codice di accettazione fornitogli dal delegante. 4. La piattaforma consente al destinatario di revocare in ogni tempo la delega conferita, informando automaticamente il delegato. La piattaforma consente altresi' al delegato di rinunciare in ogni tempo alla delega, informando automaticamente il delegante. 5. La piattaforma invia al destinatario, con periodicita' mensile, un promemoria delle deleghe attive, e consente altresi' allo stesso di monitorare in ogni tempo gli accessi operati per suo conto sulla piattaforma. 6. La funzionalita' di conferimento della delega, di cui ai commi precedenti, viene utilizzata anche nei casi in cui il legale rappresentante dell'ente giuridico destinatario ovvero delegato intenda conferire il potere di accedere alla piattaforma ad uno o piu' dipendenti del medesimo ente. In tal caso, la piattaforma consente di circoscrivere la delega in relazione ad uno o piu' mittenti, non e' richiesta accettazione da parte del delegato e non e' prevista la possibilita' di rinuncia.
Note all'art. 9: - Per il testo dell'art. 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 64-ter del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: «Art. 64-ter (Sistema di gestione deleghe). - 1. E' istituito il Sistema di gestione deleghe (SGD), affidato alla responsabilita' della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. 2. Il SGD consente a chiunque di delegare l'accesso a uno o piu' servizi a un soggetto titolare dell'identita' digitale di cui all'art. 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo. La presentazione della delega avviene mediante una delle modalita' previste dall'art. 65, comma 1, ovvero presso gli sportelli di uno dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, presenti sul territorio. Con il decreto di cui al comma 7 sono disciplinate le modalita' di acquisizione della delega al SGD. 3. A seguito dell'acquisizione della delega al SGD, e' generato un attributo qualificato associato all'identita' digitale del delegato, secondo le modalita' stabilite dall'AgID con Linee guida. Tale attributo puo' essere utilizzato anche per l'erogazione di servizi in modalita' analogica. 4. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi al SGD. 5. Per la realizzazione, gestione e manutenzione del SGD e per l'erogazione del servizio, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale si avvale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. I rapporti tra la struttura di cui al precedente periodo e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. sono regolati, anche ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con apposita convenzione. 6. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e' il titolare del trattamento dei dati personali, ferme restando, ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679, le specifiche responsabilita' spettanti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e, nel caso previsto dal comma 2, ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2. 7. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui all'art. 64, comma 2-sexies, relativamente alle modalita' di accreditamento dei gestori di attributi qualificati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti l'AgID, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalita' di acquisizione della delega e di funzionamento del SGD nonche' le modalita' di adozione di un manuale operativo contenente le specifiche tecniche di funzionamento del SGD e di attuazione del decreto. Con il medesimo decreto, inoltre, sono individuate le modalita' di adesione al sistema nonche' le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalita' e procedure per assicurare il rispetto dell'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679. 8. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.»