Art. 9 
 
                Delega per l'accesso alla piattaforma 
 
  1. I destinatari,  attraverso  una  specifica  funzionalita'  della
piattaforma, nonche' attraverso il sistema di cui all'art. 64-ter del
CAD, possono conferire ai soggetti  delegati,  indicati  all'articolo
26, comma 2, lettera e), del decreto-legge,  il  potere  di  accedere
alla piattaforma per  reperire,  consultare  e  acquisire,  per  loro
conto, atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni  notificati  dalle
amministrazioni. 
  2. La delega conferita attraverso una specifica funzionalita' della
piattaforma contiene nome, cognome  e  codice  fiscale  del  soggetto
delegato, e puo' essere conferita per  tutti  o  anche  soltanto  per
alcuni specifici  mittenti.  La  piattaforma  elabora  un  codice  di
accettazione che il delegante comunica al delegato. 
  3. Il soggetto delegato, accedendo alla piattaforma, presa  visione
della proposta di delega, procede alla  sua  accettazione,  inserendo
sulla piattaforma il codice di accettazione fornitogli dal delegante. 
  4. La piattaforma consente al  destinatario  di  revocare  in  ogni
tempo la delega conferita, informando automaticamente il delegato. La
piattaforma consente altresi' al delegato di rinunciare in ogni tempo
alla delega, informando automaticamente il delegante. 
  5. La piattaforma invia al destinatario, con periodicita'  mensile,
un promemoria delle deleghe attive, e consente altresi'  allo  stesso
di monitorare in ogni tempo gli accessi operati per suo  conto  sulla
piattaforma. 
  6. La funzionalita' di conferimento della delega, di cui  ai  commi
precedenti,  viene  utilizzata  anche  nei  casi  in  cui  il  legale
rappresentante  dell'ente  giuridico  destinatario  ovvero   delegato
intenda conferire il potere di accedere alla  piattaforma  ad  uno  o
piu' dipendenti del  medesimo  ente.  In  tal  caso,  la  piattaforma
consente di circoscrivere la  delega  in  relazione  ad  uno  o  piu'
mittenti, non e' richiesta accettazione da parte del delegato  e  non
e' prevista la possibilita' di rinuncia. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per il testo dell'art. 26 del decreto-legge 16 luglio
          2020, n. 76, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  64-ter  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
                «Art. 64-ter (Sistema di gestione deleghe). -  1.  E'
          istituito il Sistema di gestione  deleghe  (SGD),  affidato
          alla responsabilita' della struttura della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri   competente   per   l'innovazione
          tecnologica e la transizione digitale. 
                2. Il SGD consente a chiunque di delegare l'accesso a
          uno o piu' servizi a un  soggetto  titolare  dell'identita'
          digitale di cui all'art. 64, comma 2-quater, con livello di
          sicurezza  almeno  significativo.  La  presentazione  della
          delega  avviene  mediante  una  delle  modalita'   previste
          dall'art. 65, comma 1, ovvero presso gli sportelli  di  uno
          dei soggetti di cui  all'art.  2,  comma  2,  presenti  sul
          territorio.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  7   sono
          disciplinate le modalita' di acquisizione della  delega  al
          SGD. 
                3. A seguito dell'acquisizione della delega  al  SGD,
          e'   generato   un    attributo    qualificato    associato
          all'identita' digitale del delegato, secondo  le  modalita'
          stabilite dall'AgID con Linee guida.  Tale  attributo  puo'
          essere utilizzato anche  per  l'erogazione  di  servizi  in
          modalita' analogica. 
                4. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, sono tenuti
          ad accreditarsi al SGD. 
                5. Per la realizzazione, gestione e manutenzione  del
          SGD e per l'erogazione del  servizio,  la  struttura  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  competente   per
          l'innovazione tecnologica  e  la  transizione  digitale  si
          avvale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
          I rapporti tra la struttura di cui al precedente periodo  e
          l'Istituto Poligrafico e  Zecca  dello  Stato  S.p.A.  sono
          regolati, anche ai sensi dell'art. 28 del regolamento  (UE)
          2016/679 del Parlamento Europeo  e  del  Consiglio  del  27
          aprile 2016, con apposita convenzione. 
                6. La struttura della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri competente  per  l'innovazione  tecnologica  e  la
          transizione digitale e' il  titolare  del  trattamento  dei
          dati personali, ferme restando, ai sensi dell'art.  28  del
          regolamento (UE) 2016/679,  le  specifiche  responsabilita'
          spettanti all'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato
          S.p.A. e, nel caso previsto dal comma 2, ai soggetti di cui
          all'art. 2, comma 2. 
                7. Fermo restando quanto previsto dal decreto di  cui
          all'art. 64, comma 2-sexies, relativamente  alle  modalita'
          di accreditamento dei gestori di attributi qualificati, con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
          di concerto con il Ministro dell'interno,  sentiti  l'AgID,
          il Garante per  la  protezione  dei  dati  personali  e  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  sono  definiti  le
          caratteristiche  tecniche,   l'architettura   generale,   i
          requisiti di sicurezza, le modalita' di acquisizione  della
          delega e di funzionamento del SGD nonche' le  modalita'  di
          adozione di un manuale operativo contenente  le  specifiche
          tecniche di funzionamento  del  SGD  e  di  attuazione  del
          decreto. Con il medesimo decreto, inoltre, sono individuate
          le modalita' di adesione al sistema nonche' le tipologie di
          dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e,
          in generale, le modalita' e  procedure  per  assicurare  il
          rispetto dell'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679. 
                8. All'onere derivante dall'attuazione della presente
          disposizione si  provvede  con  le  risorse  disponibili  a
          legislazione vigente.»