Art. 11
Materiali di ridotto impatto ambientale.
Riconoscimento ambientale
1. Agli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie
attivita', utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale,
partecipano a campagne di pulizia o conferiscono i rifiuti
accidentalmente pescati e' attribuito un riconoscimento ambientale
attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente e la
sostenibilita' dell'attivita' di pesca da essi svolta.
2. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro della transizione
ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, disciplina le procedure, le modalita' e le
condizioni per l'attribuzione del riconoscimento di cui al comma 1
del presente articolo, anche ai fini dei programmi di etichettatura
ecologica di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
3. E' altresi' prevista per i comuni la possibilita' di realizzare
un sistema incentivante per il rispetto dell'ambiente volto ad
attribuire un riconoscimento ai possessori di imbarcazione, non
esercenti attivita' professionale, che recuperano e conferiscono a
terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati o volontariamente
raccolti.
Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, si rimanda nelle note all'art. 4.
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 2, lettera
d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante
«Misure per il riassetto della normativa in materia di
pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4
giugno 2010, n. 96»:
«Art. 18 (Cancellazione di punti). - (omissis).
2. Se il numero totale di punti assegnati alla
licenza di pesca e' superiore a due vengono cancellati due
punti qualora:
a) il peschereccio utilizzato per commettere
l'infrazione per cui sono stati assegnati i punti utilizzi
in seguito il sistema di controllo dei pescherecci "vessel
monitoring system" - VMS o proceda alla registrazione e
alla trasmissione elettronica dei dati del giornale di
pesca, della dichiarazione di trasbordo e della
dichiarazione di sbarco senza essere legalmente obbligato
all'uso di tali tecnologie, o;
b) il titolare della licenza di pesca si offra
volontariamente, dopo l'assegnazione dei punti, per
partecipare a una campagna scientifica per il miglioramento
della selettivita' degli attrezzi da pesca, o;
c) il titolare della licenza di pesca sia membro di
un'organizzazione di produttori e accetti un piano di pesca
adottato dall'organizzazione di produttori nell'anno
successivo all'assegnazione dei punti che comporti una
riduzione del 10 per cento delle possibilita' di pesca per
il titolare della licenza di pesca, o;
d) il titolare della licenza di pesca partecipi a
una attivita' di pesca che rientri in un programma di
etichettatura ecologica destinato a certificare e
promuovere etichette per i prodotti provenienti da una
corretta gestione della pesca marittima e focalizzato su
temi correlati all'utilizzo sostenibile delle risorse della
pesca.
(omissis).».