Art. 12 
 
Criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione 
 
  1. Al fine di tutelare l'ambiente  marino  e  costiero,  tutti  gli
impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione
di  impatto  ambientale,  di  cui  alla  parte  seconda  del  decreto
legislativo 3 aprile  2006,  n.  152.  Nell'allegato  II  alla  parte
seconda del citato decreto legislativo,  dopo  il  punto  17-bis)  e'
inserito il seguente: 
    «17-ter) Impianti di desalinizzazione». 
  2. Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui al  comma
1 sono autorizzati in conformita' alla disciplina degli  scarichi  di
cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152.
Entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto del Ministro della transizione  ecologica
sono definiti, per gli scarichi di tali impianti,  criteri  specifici
ad integrazione di quanto riportato nell'allegato 5 alla parte  terza
del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. 
  3. Gli impianti di desalinizzazione destinati  alla  produzione  di
acqua per il consumo umano sono ammissibili: 
    a) in situazioni di comprovata carenza idrica e  in  mancanza  di
fonti idricopotabili alternative economicamente sostenibili; 
    b)  qualora  sia  dimostrato  che  siano  stati  effettuati   gli
opportuni interventi per ridurre significativamente le perdite  della
rete degli acquedotti  e  per  la  razionalizzazione  dell'uso  della
risorsa idrica prevista dalla pianificazione di settore; 
    c) nei casi in cui gli  impianti  siano  previsti  nei  piani  di
settore in materia di acque e in particolare nel piano d'ambito anche
sulla base di un'analisi costi benefici. 
  4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica,
di concerto con il Ministro della salute, sono  definiti  criteri  di
indirizzo nazionali sull'analisi dei  rischi  ambientali  e  sanitari
correlati agli impianti di  desalinizzazione  nonche'  le  soglie  di
assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale  di  cui  al
comma 1. 
  5. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo gli
impianti di desalinizzazione installati  a  bordo  delle  navi,  come
definite all'articolo 136 del codice della navigazione. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per i riferimenti al  decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, si rimanda nelle note all'art. 1. 
              - Si riporta il testo dell'art. 136  del  codice  della
          navigazione: 
                «Art. 136  (Navi  e  galleggianti).  -  Per  nave  si
          intende qualsiasi costruzione destinata  al  trasporto  per
          acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto,  o
          ad altro scopo. 
                Le navi si distinguono in  maggiori  e  minori.  Sono
          maggiori le navi alturiere; sono minori le  navi  costiere,
          quelle del servizio marittimo dei porti e le  navi  addette
          alla navigazione interna. 
                Le disposizioni che riguardano le navi si  applicano,
          in  quanto  non  sia  diversamente   disposto,   anche   ai
          galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio  attinente
          alla  navigazione  o  al  traffico  in  acque  marittime  o
          interne.».