Art. 13 Termine per l'emanazione del decreto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 1. Il decreto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 111 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Art. 111 (Impianti di acquacoltura e piscicoltura). - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e delle attivita' produttive, e previa intesa con Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attivita' di acquacoltura e di piscicoltura.».