Art. 13
Termine per l'emanazione del decreto previsto dall'articolo 111 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Il decreto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 111 del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 111 (Impianti di acquacoltura e piscicoltura).
- 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle
politiche agricole e forestali, delle infrastrutture e dei
trasporti e delle attivita' produttive, e previa intesa con
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati i criteri relativi al contenimento dell'impatto
sull'ambiente derivante dalle attivita' di acquacoltura e
di piscicoltura.».