Art. 14 Tavolo interministeriale di consultazione permanente 1. Al fine di coordinare l'azione di contrasto dell'inquinamento marino, anche dovuto alle plastiche, di ottimizzare l'azione dei pescatori per le finalita' della presente legge e di monitorare l'andamento del recupero dei rifiuti conseguente all'attuazione della presente legge, garantendo la diffusione dei dati e dei contributi, e' istituito, presso il Ministero della transizione ecologica, il Tavolo interministeriale di consultazione permanente, di seguito denominato «Tavolo interministeriale». 2. Il Tavolo interministeriale, che si riunisce almeno due volte l'anno, e' presieduto dal Ministro della transizione ecologica o, in caso di assenza o impedimento del medesimo, da un suo delegato ed e' composto da: a) tre rappresentanti del Ministero della transizione ecologica; b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; d) cinque rappresentanti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui due rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; g) due rappresentanti del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; h) cinque rappresentanti degli enti gestori delle aree marine protette; i) tre rappresentanti delle regioni; l) tre rappresentanti delle cooperative di pesca, due rappresentanti delle imprese di pesca e due rappresentanti delle imprese di acquacoltura; m) un rappresentante della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorita' di sistema portuale. 3. Puo' essere invitato a partecipare alle riunioni del Tavolo interministeriale, con funzione consultiva, ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate. 4. Ai componenti del Tavolo interministeriale non sono corrisposti compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.