Art. 14 
 
                      Tavolo interministeriale 
                     di consultazione permanente 
 
  1. Al fine di coordinare l'azione  di  contrasto  dell'inquinamento
marino, anche dovuto alle  plastiche,  di  ottimizzare  l'azione  dei
pescatori per le finalita'  della  presente  legge  e  di  monitorare
l'andamento del recupero dei rifiuti conseguente all'attuazione della
presente legge, garantendo la diffusione dei dati e  dei  contributi,
e' istituito, presso il Ministero  della  transizione  ecologica,  il
Tavolo interministeriale  di  consultazione  permanente,  di  seguito
denominato «Tavolo interministeriale». 
  2. Il Tavolo interministeriale, che si riunisce  almeno  due  volte
l'anno, e' presieduto dal Ministro della transizione ecologica o,  in
caso di assenza o impedimento del medesimo, da un suo delegato ed  e'
composto da: 
    a) tre rappresentanti del Ministero della transizione ecologica; 
    b) un  rappresentante  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali; 
    c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; 
    d) cinque rappresentanti del Sistema  nazionale  a  rete  per  la
protezione dell'ambiente, di  cui  due  rappresentanti  dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); 
    e) un  rappresentante  del  Consiglio  nazionale  delle  ricerche
(CNR); 
    f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili; 
    g) due  rappresentanti  del  Comando  generale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto; 
    h) cinque rappresentanti degli enti  gestori  delle  aree  marine
protette; 
    i) tre rappresentanti delle regioni; 
    l)  tre  rappresentanti   delle   cooperative   di   pesca,   due
rappresentanti delle imprese di  pesca  e  due  rappresentanti  delle
imprese di acquacoltura; 
    m) un rappresentante della Conferenza nazionale di  coordinamento
delle Autorita' di sistema portuale. 
  3. Puo' essere invitato a  partecipare  alle  riunioni  del  Tavolo
interministeriale,  con  funzione  consultiva,  ogni  altro  soggetto
ritenuto  utile  alla  completa  rappresentazione   degli   interessi
coinvolti e delle questioni trattate. 
  4. Ai componenti del Tavolo interministeriale non sono  corrisposti
compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri
emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente articolo
non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.