Art. 14
Tavolo interministeriale
di consultazione permanente
1. Al fine di coordinare l'azione di contrasto dell'inquinamento
marino, anche dovuto alle plastiche, di ottimizzare l'azione dei
pescatori per le finalita' della presente legge e di monitorare
l'andamento del recupero dei rifiuti conseguente all'attuazione della
presente legge, garantendo la diffusione dei dati e dei contributi,
e' istituito, presso il Ministero della transizione ecologica, il
Tavolo interministeriale di consultazione permanente, di seguito
denominato «Tavolo interministeriale».
2. Il Tavolo interministeriale, che si riunisce almeno due volte
l'anno, e' presieduto dal Ministro della transizione ecologica o, in
caso di assenza o impedimento del medesimo, da un suo delegato ed e'
composto da:
a) tre rappresentanti del Ministero della transizione ecologica;
b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
d) cinque rappresentanti del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente, di cui due rappresentanti dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR);
f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili;
g) due rappresentanti del Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto;
h) cinque rappresentanti degli enti gestori delle aree marine
protette;
i) tre rappresentanti delle regioni;
l) tre rappresentanti delle cooperative di pesca, due
rappresentanti delle imprese di pesca e due rappresentanti delle
imprese di acquacoltura;
m) un rappresentante della Conferenza nazionale di coordinamento
delle Autorita' di sistema portuale.
3. Puo' essere invitato a partecipare alle riunioni del Tavolo
interministeriale, con funzione consultiva, ogni altro soggetto
ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi
coinvolti e delle questioni trattate.
4. Ai componenti del Tavolo interministeriale non sono corrisposti
compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente articolo
non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.