Art. 2
Modalita' di gestione dei rifiuti
accidentalmente pescati
1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, i rifiuti
accidentalmente pescati sono equiparati ai rifiuti delle navi ai
sensi dell'articolo 2, primo comma, punto 3), della direttiva (UE)
2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019,
e sono conferiti separatamente ai sensi del comma 5 del presente
articolo.
2. Per le attivita' previste dal presente articolo, non e'
necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui
all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Il comandante della nave o il conducente del natante che approda
in un porto conferisce i rifiuti accidentalmente pescati in mare
all'impianto portuale di raccolta, di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 197. Nel caso di ormeggio di
un'imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di
un'Autorita' di sistema portuale ai sensi della legge 28 gennaio
1994, n. 84, i comuni territorialmente competenti, nell'ambito della
gestione dei rifiuti urbani, dispongono, ai sensi dell'articolo 198
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che i rifiuti di cui
al comma 1 del presente articolo siano conferiti ad apposite
strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimita'
degli ormeggi.
4. Il comandante della nave o il conducente del natante che approda
in un piccolo porto non commerciale, che e' caratterizzato soltanto
da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto,
conferisce i rifiuti accidentalmente pescati agli impianti portuali
di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti.
5. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto
portuale di raccolta, previa pesatura degli stessi all'atto del
conferimento, e' gratuito per il conferente ai sensi dell'articolo 8,
comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197,
e si configura quale deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183,
comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e alle condizioni previste dall'articolo 185-bis del medesimo decreto
legislativo.
6. All'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il numero 6. e' aggiunto il
seguente:
«6-bis. i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente
raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi,
nei fiumi e nelle lagune».
7. Al fine di distribuire sull'intera collettivita' nazionale gli
oneri di cui al presente articolo, i costi di gestione dei rifiuti
accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che
si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o alla tariffa istituita in
luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della
legge n. 147 del 2013.
8. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente,
nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 527 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disciplina i criteri e le
modalita' per la definizione della componente di cui al comma 7 del
presente articolo e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento
distintamente rispetto alle altre voci, individuando altresi' i
soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni
necessari per la determinazione della medesima, nonche' i termini
entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti.
L'Autorita' svolge attivita' di vigilanza sul corretto utilizzo delle
risorse relative al gettito della componente tariffaria di cui al
medesimo comma 7.
9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica,
da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuate misure premiali, ad esclusione di
provvidenze economiche, nei confronti del comandante del peschereccio
soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dal
presente articolo, che non pregiudichino la tutela dell'ecosistema
marino e il rispetto delle norme sulla sicurezza.
Note all'art. 2:
- La direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti
portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle
navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la
direttiva 2000/59/CE, e' pubblicata nella GUUE 6 giugno
2019, n. L 151.
- Si riporta il testo dell'art. 212, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali). - 1.
E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela
del territorio e del mare, l'Albo nazionale gestori
ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un
Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero,
ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
dei capoluoghi di regione e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e
delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica
cinque anni.
2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni
speciali del Comitato nazionale per ogni singola attivita'
soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati
composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo
ha potere deliberante ed e' composto da diciannove membri
effettivi di comprovata e documentata esperienza
tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di
Presidente;
b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con
funzioni di vice-Presidente;
c) uno dal Ministro della salute;
d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;
e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
f) uno dal Ministro dell'interno;
g) tre dalle regioni;
h) uno dall'Unione italiana delle Camere di
commercio industria, artigianato e agricoltura;
i) otto dalle organizzazioni imprenditoriali
maggiormente rappresentative delle categorie economiche
interessate, di cui due dalle organizzazioni
rappresentative della categoria degli autotrasportatori e
due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei
rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle
imprese che effettuano attivita' di bonifica dei siti e di
bonifica di beni contenenti amianto. Per ogni membro
effettivo e' nominato un supplente.
3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono
istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e sono composte:
a) dal Presidente della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o da un membro del
Consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con
funzioni di Presidente;
b) da un funzionario o dirigente di comprovata
esperienza nella materia ambientale designato dalla regione
o dalla provincia autonoma, con funzioni di
vice-Presidente;
c) da un funzionario o dirigente di comprovata
esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione
regionale delle province o dalla provincia autonoma;
d) da un esperto di comprovata esperienza nella
materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
5. L'iscrizione all'Albo e' requisito per lo
svolgimento delle attivita' di raccolta e trasporto di
rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni
contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei
rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati
dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di
cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224,
228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, limitatamente all'attivita' di
intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti
oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende
speciali, i consorzi di comuni e le societa' di gestione
dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo e' effettuata
con apposita comunicazione del comune o del consorzio di
comuni alla sezione regionale territorialmente competente
ed e' valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani
prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al
presente comma, gia' effettuate alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino
alla loro naturale scadenza.
6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque
anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attivita'
di raccolta, di trasporto, di commercio e di
intermediazione dei rifiuti; per le altre attivita'
l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attivita'
medesime.
7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le
attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi
sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attivita'
di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a
condizione che tale ultima attivita' non comporti
variazione della classe per la quale le imprese sono
iscritte.
8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi
che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei
propri rifiuti, nonche' i produttori iniziali di rifiuti
pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e
trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita' non
eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non
sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a
condizione che tali operazioni costituiscano parte
integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa
dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non
sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e
sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla
presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o
provinciale dell'Albo territorialmente competente che
rilascia il relativo provvedimento entro i successivi
trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta
sotto la sua responsabilita', ai sensi dell'articolo 21
della legge n. 241 del 1990:
a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita'
dai quali sono prodotti i rifiuti;
b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti
prodotti;
c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica
dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto
anche conto delle modalita' di effettuazione del trasporto
medesimo;
d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di
registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi
dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28
aprile 1998, n. 406.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e
l'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione
intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni
di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile
2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a
quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
9. Le imprese tenute ad aderire al sistema di
tracciabilita' dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis,
procedono all'iscrizione al Registro elettronico nazionale
per la tracciabilita' dei rifiuti istituito ai sensi
dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
attraverso la piattaforma telematica dell'Albo nazionale
gestori ambientali, che fornisce mediante le Sezioni
regionali e provinciali il necessario supporto tecnico
operativo, ed assicura la gestione dei rapporti con
l'utenza e la riscossione dei contributi.
10. L'iscrizione all'Albo per le attivita' di
raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per
l'attivita' di intermediazione e di commercio dei rifiuti
senza detenzione dei medesimi, e' subordinata alla
prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello
Stato i cui importi e modalita' sono stabiliti con uno o
piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Tali garanzie sono ridotte
del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi
del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta per cento
nel caso di imprese in possesso della certificazione
ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla
data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano
la modalita' e gli importi previsti dal decreto del
Ministro dell'ambiente in data 8 ottobre 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1997, come
modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente in data
23 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148
del 26 giugno 1999.
11. Le imprese che effettuano le attivita' di
bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto
devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della
regione territorialmente competente per ogni intervento di
bonifica nel rispetto dei criteri generali di cui
all'articolo 195, comma 2, lettera g). Tali garanzie sono
ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate
ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta
per cento nel caso di imprese in possesso della
certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso
14001.
12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori
logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti,
gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i
porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono
affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli
stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o
dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso
di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui
alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e' delegato dall'armatore
o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli
adempimenti relativi al sistema di tracciabilita' dei
rifiuti di cui all'articolo 188-bis. L'iscrizione deve
essere rinnovata ogni cinque anni e non e' subordinata alla
prestazione delle garanzie finanziarie.
13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di
sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento
dell'iscrizione, nonche' l'accettazione, la revoca e lo
svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere
prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione
regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale
l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed
alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali
dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di
decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti
stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.
15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, sono
definite le attribuzioni e le modalita' organizzative
dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese,
i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i
termini e le modalita' di iscrizione, i diritti annuali
d'iscrizione. Fino all'adozione del predetto decreto,
continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le
disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28
aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato
nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si
informa ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti per l'iscrizione,
validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le
procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa
sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul
trasporto via mare e per via navigabile interna, in
coerenza con la finalita' di cui alla lettera a);
c) effettiva copertura delle spese attraverso i
diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione;
d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione
relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte
all'Albo nazionale gestori ambientali;
e) interconnessione e interoperabilita' con le
pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di
pubblici registri;
f) riformulazione del sistema
disciplinare-sanzionatorio dell'Albo e delle cause di
cancellazione dell'iscrizione;
g) definizione delle competenze e delle
responsabilita' del responsabile tecnico.
16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al
presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, la cui
abrogazione e' differita al momento della pubblicazione dei
suddetti decreti.
17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato
nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si
provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria
e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni,
anche relative alle modalita' di versamento e di utilizzo,
che saranno determinate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Fino all'adozione del citato decreto, si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui
all'articolo 7, comma 7, del decreto del Ministro
dell'ambiente 29 dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII,
capitolo 2592, articolo 04, dell'entrata del Bilancio dello
Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, al Capitolo 7083 (spesa
corrente funzionamento registro) dello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
18. I compensi da corrispondere ai componenti del
Comitato nazionale dell'Albo e delle Sezioni regionali
dell'Albo sono determinati ai sensi dell'articolo 7, comma
5, del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998,
406.
19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai
sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241, l'esercizio di un'attivita' privata puo' essere
intrapreso sulla base della denuncia di inizio
dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione e
agli atti di competenza dell'Albo.
19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile,
produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri
rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o
regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento
degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di
raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo
183.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 197:
«Art. 4 (Impianti portuali di raccolta). - 1. In
attuazione del piano previsto all'articolo 5, il porto e'
dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di
impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti
delle navi adeguati a rispondere alle esigenze delle navi
che vi fanno abitualmente scalo, in relazione alla
classificazione dello stesso porto, laddove adottata,
ovvero al traffico registrato nei tre anni solari
precedenti all'anno di adozione del Piano, al fine di
assicurare il rapido conferimento di detti rifiuti,
evitando ingiustificati ritardi e garantendo nel contempo
standard di sicurezza per l'ambiente e per la salute
dell'uomo raggiungibili con l'applicazione delle migliori
tecnologie disponibili.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la capacita'
degli impianti portuali di raccolta realizzati, quali
strutture fisse, mobili o galleggianti, e' commisurata alla
tipologia ed al quantitativo di rifiuti delle navi che
abitualmente utilizzano tale porto, tenuto conto:
a) delle esigenze operative degli utenti del porto;
b) dell'ubicazione geografica e delle dimensioni
del porto;
c) della tipologia delle navi che vi fanno scalo;
d) delle esenzioni di cui all'articolo 9.
3. Nel Piano di raccolta di cui all'articolo 5, le
Autorita' competenti definiscono gli adempimenti e le
modalita' operative relative all'utilizzo degli impianti
portuali di raccolta che siano semplici e rapide e non
determinino ingiustificati ritardi alle navi. Nel Piano
sono altresi' definiti i criteri per la determinazione
delle tariffe per il conferimento dei rifiuti agli impianti
portuali di raccolta che non devono creare un disincentivo
all'uso degli impianti stessi da parte delle navi.
4. Ferme restando le disposizioni sanitarie di cui al
regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009, per la gestione dei rifiuti
di cucina e ristorazione derivanti da trasporti
internazionali, i gestori degli impianti portuali di
raccolta provvedono ad una gestione dei rifiuti delle navi
che assicuri la tutela ambientale, conformemente alla
disciplina in materia di rifiuti di cui alla Parte Quarta
del decreto legislativo n. 152 del 2006. Ai fini indicati
al comma 1, i rifiuti delle navi sono raccolti
separatamente, per facilitarne il riutilizzo e il
riciclaggio. Per facilitare tale processo, gli impianti
portuali di raccolta raccolgono le frazioni di rifiuti
eventualmente differenziate dalla nave conformemente alle
categorie di rifiuti stabilite nella convenzione MARPOL,
tenendo conto delle sue linee guida. Anche a fini tariffari
sono comunque raccolti e quantificati separatamente i
residui del carico ed i rifiuti accidentalmente pescati.
5. Gli impianti portuali di cui al comma 1 devono
essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di
sicurezza e di prevenzione incendi.
6. Ferma restando la disciplina in materia di
concessione di beni demaniali e di servizi espletati con
mezzi navali in regime di concessione, gli impianti
portuali di raccolta fissi sono autorizzati per la gestione
dei rifiuti ai sensi della Parte Quarta del decreto
legislativo n. 152 del 2006, fatta salva, ricorrendone le
condizioni, l'applicazione dell'articolo 185-bis del citato
decreto legislativo.
7. L'affidamento dei lavori per la realizzazione
degli impianti portuali di raccolta, nonche' del relativo
servizio di raccolta dei rifiuti, avviene in conformita'
alla legislazione nazionale e comunitaria vigente in
materia di appalti, affidamenti e concessioni, con
particolare riferimento al regolamento (UE) 352/2017.
8. Il gestore dell'impianto portuale di raccolta e
del servizio di raccolta di cui al comma l provvede agli
adempimenti relativi alla comunicazione annuale al Catasto
dei rifiuti ed alla tenuta del registro cronologico di
carico e scarico di cui agli articoli 189 e 190 del decreto
legislativo n. 152 del 2006 ed adempie, laddove previsto,
alle disposizioni in materia di tracciabilita' di cui
all'articolo 188-bis del medesimo decreto e della relativa
normativa di attuazione.
9. Il Ministero della transizione ecologica di
concerto con il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, con decreto da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, stabilisce, in conformita' alle
procedure definite dall'Organizzazione marittima
internazionale, le modalita' di segnalazione all'IMO ed
allo Stato di approdo delle eventuali inadeguatezze degli
impianti portuali di raccolta nonche' le modalita' di
indagine su tutti i casi segnalati di presunta
inadeguatezza e di notifica dell'esito dell'indagine
all'IMO e allo Stato segnalante.
10. Nel Piano di raccolta di cui all'articolo 5 e'
previsto un meccanismo di indennizzo da corrispondere alle
navi a carico del gestore del servizio, nel caso di ritardi
ingiustificati nel conferimento o nella raccolta dei
rifiuti. L'indennizzo e' riconosciuto nella forma della
riduzione sulla tariffa dovuta, fermo restando il diritto
al risarcimento del danno secondo le disposizioni del
codice civile. Nel Piano sono altresi' definite modalita' e
tempistiche per la presentazione di eventuali segnalazioni
da parte delle navi relative ad inadeguatezza degli
impianti o a disservizi, idonee a garantire le opportune
verifiche da parte delle autorita' preposte ai controlli.
- La legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino
della legislazione in materia portuale», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 198 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 198 (Competenze dei comuni). - 1. I comuni
concorrono, nell'ambito delle attivita' svolte a livello
degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200
e con le modalita' ivi previste, alla gestione dei rifiuti
urbani. Sino all'inizio delle attivita' del soggetto
aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta
dall'Autorita' d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i
comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani avviati
allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui
all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei
rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto
dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed
economicita' e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai
sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in
particolare:
a) le misure per assicurare la tutela
igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei
rifiuti urbani;
b) le modalita' del servizio di raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalita' del conferimento, della raccolta
differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di
garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di
rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed
adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei
rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo
184, comma 2, lettera f);
e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di
conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di
imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche,
fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalita' di esecuzione della pesata dei
rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo
smaltimento.
2-bis. Le utenze non domestiche possono conferire al
di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani
previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante
attestazione rilasciata dal soggetto che effettua
l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti
sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi
di riciclaggio dei rifiuti urbani.
3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla
provincia ed alle Autorita' d'ambito tutte le informazioni
sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.
4. I comuni sono altresi' tenuti ad esprimere il
proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di
bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197:
«Art. 8 (Sistemi di recupero dei costi). - 1. I costi
degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento
dei rifiuti delle navi, diversi dai residui del carico,
sono recuperati mediante la riscossione di tariffe a carico
delle navi che approdano nel porto. Tali costi comprendono
gli elementi di cui all'allegato 4.
2. Le tariffe di cui al comma 1 sono determinate
dall'Autorita' competente e sono calcolate in conformita'
alle disposizioni dell'allegato 4. Le tariffe sono
proporzionate ed adeguate in modo che i sistemi di recupero
dei costi istituiti non costituiscano un incentivo per le
navi a scaricare i loro rifiuti in mare. Ai fini di cui al
presente comma, sono applicati tutti i seguenti principi
nell'elaborazione e nel funzionamento dei sistemi di
recupero dei costi:
a) le navi pagano una tariffa indiretta,
indipendentemente dal conferimento dei rifiuti agli
impianti portuali di raccolta;
b) la tariffa indiretta copre:
1) i costi amministrativi indiretti;
2) una parte significativa dei costi operativi
diretti, come stabilito nell'allegato 4, che rappresenta
almeno il 30 per cento del totale dei costi diretti
dell'effettivo conferimento dei rifiuti nell'anno
precedente, con la possibilita' di tenere conto anche dei
costi relativi al volume di traffico previsto per l'anno
successivo;
c) al fine di prevedere l'incentivo massimo per il
conferimento dei rifiuti di cui all'allegato V della
convenzione MARPOL, diversi dai residui del carico, per
tali rifiuti non si impone alcuna tariffa diretta, allo
scopo di garantire un diritto di conferimento senza
ulteriori oneri basati sul volume dei rifiuti conferiti,
eccetto il caso in cui il volume superi la massima
capacita' di stoccaggio dedicata menzionata nel modulo di
cui all'allegato 2 del presente decreto; i rifiuti
accidentalmente pescati rientrano in questo regime, incluso
il diritto di conferimento;
d) la raccolta e il trattamento dei rifiuti
accidentalmente pescati non comporta l'obbligo della
corresponsione della tariffa di cui al presente comma. I
costi della raccolta e del trattamento di tali rifiuti
possono essere coperti, con le entrate generate da sistemi
di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione
dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali
disponibili, tenendo conto di quanto previsto dall'allegato
4;
e) per incoraggiare il conferimento dei residui
delle acque di lavaggio delle cisterne contenenti sostanze
galleggianti persistenti a viscosita' elevata, le Autorita'
competenti possono accordare adeguati incentivi finanziari;
f) la tariffa indiretta non include i costi dei
rifiuti dei sistemi di depurazione dei gas di scarico, che
sono recuperati in base ai tipi e ai quantitativi di
rifiuti conferiti.
3. L'eventuale parte dei costi non coperta dalla
tariffa indiretta e' recuperata in base ai tipi e ai
quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti dalla
nave.
4. Le tariffe possono essere differenziate sulla base
dei seguenti elementi:
a) la categoria, il tipo e le dimensioni della
nave;
b) la prestazione di servizi alle navi al di fuori
del normale orario di lavoro nel porto; o
c) la natura pericolosa dei rifiuti.
5. Le tariffe sono ridotte sulla base dei seguenti
elementi:
a) il tipo di attivita' cui e' adibita la nave, in
particolare quando una nave e' adibita al trasporto
marittimo a corto raggio;
b) la progettazione, le attrezzature e il
funzionamento della nave dimostrano che la nave produce
minori quantita' di rifiuti e li gestisce in modo
sostenibile e compatibile con la tutela ambientale.
6. Al fine di garantire che le tariffe siano eque,
trasparenti, facilmente identificabili e non
discriminatorie e che rispecchino i costi degli impianti e
dei servizi resi disponibili o eventualmente utilizzati,
l'importo delle tariffe e la base sulla quale sono state
calcolate sono messi a disposizione degli utenti dei porti
nei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti in lingua
italiana ed, eventualmente, in una lingua usata
internazionalmente. A garanzia della riscossione delle
tariffe di cui al comma 1, l'Autorita' competente determina
le modalita' per la prestazione di adeguata garanzia
finanziaria e la relativa entita'.
7. I soggetti responsabili del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani, acquisiscono dai gestori
degli impianti portuali di raccolta i dati di monitoraggio
riguardanti il volume e la quantita' dei rifiuti
accidentalmente pescati riferiti all'anno solare precedente
e li trasmettono annualmente utilizzando il modello unico
di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio
1994, n. 70. A tal fine, con il decreto di cui all'articolo
1, comma 3, della citata legge n. 70 del 1994, si provvede
alla integrazione del modello unico di dichiarazione
ambientale. L'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale trasmette entro il 30 settembre di ogni
anno, una relazione contenente i dati di cui al presente
comma al Ministero della transizione ecologica per la
successiva comunicazione alla Commissione europea, ai sensi
dell'articolo 8, paragrafo 7 della direttiva (UE) 2019/883
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.
8. Nel caso di navi in servizio di linea che
effettuano scali frequenti e regolari, le Autorita'
competenti definiscono specifici criteri per la
determinazione delle tariffe di cui al comma 2, da
applicare nel solo porto dove avviene il conferimento, in
modo tale da assicurare il conferimento dei rifiuti
prodotti in un porto lungo la rotta nonche', eventualmente,
adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli
impianti portuali interessati.
9. Nel caso di pescherecci ed imbarcazioni da diporto
omologate per un massimo di dodici passeggeri l'Autorita'
competente, in considerazione della categoria, tipologia
dimensioni della nave, nonche' della ridotta quantita' e
della particolarita' dei rifiuti prodotti da dette
imbarcazioni, definisce una tariffa piu' favorevole non
correlata alla quantita' di rifiuti conferiti. La
disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle
navi addette ai servizi portuali e a quelle impegnate, per
periodi temporali prolungati di durata pari o superiore ad
un mese, ad attivita' di lavori, quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo gli interventi
infrastrutturali e la cantieristica.».
- Si riporta il testo dell'art. 183, comma 1, lettere
b-ter) e bb), del citato decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152:
«Art. 183 (Definizioni). - (omissis).
b-ter) "rifiuti urbani":
1. i rifiuti domestici indifferenziati e da
raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone,
vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili,
imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti
ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta
differenziata provenienti da altre fonti che sono simili
per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati
nell'allegato L-quater prodotti dalle attivita' riportate
nell'allegato L-quinquies;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle
strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza,
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed
aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle
spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico,
come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonche' i
rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali,
esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti
provenienti da attivita' cimiteriale diversi da quelli di
cui ai punti 3, 4 e 5;
(omissis).
bb) "deposito temporaneo prima della raccolta": il
raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli
stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento,
effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo
185-bis;
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 185-bis, del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 185-bis (Deposito temporaneo prima della
raccolta). - 1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del
trasporto degli stessi in un impianto di recupero o
smaltimento e' effettuato come deposito temporaneo, prima
della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da
intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attivita'
che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice
civile, presso il sito che sia nella disponibilita'
giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i
consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;
b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a
responsabilita' estesa del produttore, anche di tipo
volontario, il deposito preliminare alla raccolta puo'
essere effettuato dai distributori presso i locali del
proprio punto vendita;
c) per i rifiuti da costruzione e demolizione,
nonche' per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una
specifica disposizione di legge, il deposito preliminare
alla raccolta puo' essere effettuato presso le aree di
pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.
2. Il deposito temporaneo prima della raccolta e'
effettuato alle seguenti condizioni:
a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici
persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e
successive modificazioni, sono depositati nel rispetto
delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e
l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e
gestiti conformemente al suddetto regolamento;
b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle
seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei
rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente
dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo di
rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri
cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non
superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo
non puo' avere durata superiore ad un anno;
c) i rifiuti sono raggruppati per categorie
omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche,
nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme
che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in
essi contenute;
d) nel rispetto delle norme che disciplinano
l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.
3. Il deposito temporaneo prima della raccolta e'
effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non
necessita di autorizzazione da parte dell'autorita'
competente.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 639 e 668,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilita' 2014)»:
«Omissis.
639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC).
Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e
valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione
di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a
carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile, escluse le unita' immobiliari destinate ad
abitazione principale dal possessore nonche'
dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione
di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
Omissis.
668. I comuni che hanno realizzato sistemi di
misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti
al servizio pubblico possono, con regolamento di cui
all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura
corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella
commisurazione della tariffa puo' tenere conto dei criteri
determinati con il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La
tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa dal soggetto
affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 527, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»:
«Omissis.
527. Al fine di migliorare il sistema di regolazione
del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e
assimilati, per garantire accessibilita', fruibilita' e
diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale
nonche' adeguati livelli di qualita' in condizioni di
efficienza ed economicita' della gestione, armonizzando gli
obiettivi economico-finanziari con quelli generali di
carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato
delle risorse, nonche' di garantire l'adeguamento
infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa
europea, superando cosi' le procedure di infrazione gia'
avviate con conseguenti benefici economici a favore degli
enti locali interessati da dette procedure, sono attribuite
all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528, con i
medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalita'
e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria,
stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti
funzioni di regolazione e controllo, in particolare in
materia di:
a) emanazione di direttive per la separazione
contabile e amministrativa della gestione, la valutazione
dei costi delle singole prestazioni, anche ai fini della
corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica
e per categorie di utenze, e definizione di indici di
valutazione dell'efficienza e dell'economicita' delle
gestioni a fronte dei servizi resi;
b) definizione dei livelli di qualita' dei servizi,
sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei
consumatori, nonche' vigilanza sulle modalita' di
erogazione dei servizi;
c) diffusione della conoscenza e della trasparenza
delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio
dell'utenza;
d) tutela dei diritti degli utenti, anche tramite
la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni
presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o
associati;
e) definizione di schemi tipo dei contratti di
servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152;
f) predisposizione ed aggiornamento del metodo
tariffario per la determinazione dei corrispettivi del
servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che
costituiscono attivita' di gestione, a copertura dei costi
di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione
dei capitali, sulla base della valutazione dei costi
efficienti e del principio "chi inquina paga";
g) fissazione dei criteri per la definizione delle
tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi
della legislazione vigente, dall'ente di governo
dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato
e dai gestori degli impianti di trattamento;
i) verifica della corretta redazione dei piani di
ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
l) formulazione di proposte relativamente alle
attivita' comprese nel sistema integrato di gestione dei
rifiuti da assoggettare a regime di concessione o
autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza
dei mercati;
m) formulazione di proposte di revisione della
disciplina vigente, segnalandone altresi' i casi di gravi
inadempienze e di non corretta applicazione;
n) predisposizione di una relazione annuale alle
Camere sull'attivita' svolta.
Omissis.».