Art. 2 
 
                  Modalita' di gestione dei rifiuti 
                       accidentalmente pescati 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dal  presente  articolo,  i  rifiuti
accidentalmente pescati sono equiparati  ai  rifiuti  delle  navi  ai
sensi dell'articolo 2, primo comma, punto 3),  della  direttiva  (UE)
2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile  2019,
e sono conferiti separatamente ai sensi  del  comma  5  del  presente
articolo. 
  2.  Per  le  attivita'  previste  dal  presente  articolo,  non  e'
necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui
all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  3. Il comandante della nave o il conducente del natante che approda
in un porto conferisce i  rifiuti  accidentalmente  pescati  in  mare
all'impianto portuale di raccolta, di cui all'articolo 4 del  decreto
legislativo 8  novembre  2021,  n.  197.  Nel  caso  di  ormeggio  di
un'imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di
un'Autorita' di sistema portuale ai  sensi  della  legge  28  gennaio
1994, n. 84, i comuni territorialmente competenti, nell'ambito  della
gestione dei rifiuti urbani, dispongono, ai sensi  dell'articolo  198
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che i rifiuti  di  cui
al  comma  1  del  presente  articolo  siano  conferiti  ad  apposite
strutture di raccolta, anche  temporanee,  allestite  in  prossimita'
degli ormeggi. 
  4. Il comandante della nave o il conducente del natante che approda
in un piccolo porto non commerciale, che e'  caratterizzato  soltanto
da un  traffico  sporadico  o  scarso  di  imbarcazioni  da  diporto,
conferisce i rifiuti accidentalmente pescati agli  impianti  portuali
di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti. 
  5. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto
portuale di raccolta,  previa  pesatura  degli  stessi  all'atto  del
conferimento, e' gratuito per il conferente ai sensi dell'articolo 8,
comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197,
e si configura quale deposito temporaneo ai sensi dell'articolo  183,
comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e alle condizioni previste dall'articolo 185-bis del medesimo decreto
legislativo. 
  6.  All'articolo  183,  comma  1,  lettera  b-ter),   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il numero 6. e'  aggiunto  il
seguente: 
    «6-bis.  i  rifiuti  accidentalmente  pescati  o  volontariamente
raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare,  nei  laghi,
nei fiumi e nelle lagune». 
  7. Al fine di distribuire sull'intera collettivita'  nazionale  gli
oneri di cui al presente articolo, i costi di  gestione  dei  rifiuti
accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che
si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639  dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o alla tariffa  istituita  in
luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo  articolo  1  della
legge n. 147 del 2013. 
  8.  L'Autorita'  di  regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente,
nell'esercizio delle funzioni di cui al  comma  527  dell'articolo  1
della legge 27 dicembre 2017, n.  205,  disciplina  i  criteri  e  le
modalita' per la definizione della componente di cui al comma  7  del
presente articolo e per la sua indicazione negli avvisi di  pagamento
distintamente rispetto  alle  altre  voci,  individuando  altresi'  i
soggetti e gli enti  tenuti  a  fornire  i  dati  e  le  informazioni
necessari per la determinazione della  medesima,  nonche'  i  termini
entro i  quali  tali  dati  e  informazioni  devono  essere  forniti.
L'Autorita' svolge attivita' di vigilanza sul corretto utilizzo delle
risorse relative al gettito della componente  tariffaria  di  cui  al
medesimo comma 7. 
  9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro della  transizione  ecologica,
da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, sono individuate misure premiali,  ad  esclusione  di
provvidenze economiche, nei confronti del comandante del peschereccio
soggetto al rispetto degli  obblighi  di  conferimento  disposti  dal
presente articolo, che non pregiudichino  la  tutela  dell'ecosistema
marino e il rispetto delle norme sulla sicurezza. 
 
          Note all'art. 2: 
              - La direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa  agli  impianti
          portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti  delle
          navi, che modifica la  direttiva  2010/65/UE  e  abroga  la
          direttiva 2000/59/CE, e' pubblicata  nella  GUUE  6  giugno
          2019, n. L 151. 
              - Si riporta il testo dell'art. 212, del citato decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
                «Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali).  -  1.
          E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente  e  tutela
          del  territorio  e  del  mare,  l'Albo  nazionale   gestori
          ambientali, di seguito denominato Albo,  articolato  in  un
          Comitato nazionale, con sede presso il medesimo  Ministero,
          ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso  le
          Camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
          dei capoluoghi di regione  e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale  e
          delle Sezioni regionali  e  provinciali  durano  in  carica
          cinque anni. 
                2. Con decreto del Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del  mare  sono  istituite  sezioni
          speciali del Comitato nazionale per ogni singola  attivita'
          soggetta ad iscrizione all'Albo,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati
          composizione e competenze. Il Comitato nazionale  dell'Albo
          ha potere deliberante ed e' composto da  diciannove  membri
          effettivi   di   comprovata   e   documentata    esperienza
          tecnico-economica  o  giuridica  nelle  materie  ambientali
          nominati con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e designati rispettivamente: 
                  a) due dal Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare,  di  cui  uno  con  funzioni  di
          Presidente; 
                  b) uno dal Ministro dello sviluppo  economico,  con
          funzioni di vice-Presidente; 
                  c) uno dal Ministro della salute; 
                  d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; 
                  e) uno dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti; 
                  f) uno dal Ministro dell'interno; 
                  g) tre dalle regioni; 
                  h)  uno  dall'Unione  italiana  delle   Camere   di
          commercio industria, artigianato e agricoltura; 
                  i)  otto   dalle   organizzazioni   imprenditoriali
          maggiormente  rappresentative  delle  categorie  economiche
          interessate,    di    cui    due    dalle    organizzazioni
          rappresentative della categoria degli  autotrasportatori  e
          due dalle organizzazioni che rappresentano  i  gestori  dei
          rifiuti e uno delle  organizzazioni  rappresentative  delle
          imprese che effettuano attivita' di bonifica dei siti e  di
          bonifica  di  beni  contenenti  amianto.  Per  ogni  membro
          effettivo e' nominato un supplente. 
                3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo  sono
          istituite con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare e sono composte: 
                  a)  dal  Presidente  della  Camera  di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura o  da  un  membro  del
          Consiglio camerale all'uopo  designato  dallo  stesso,  con
          funzioni di Presidente; 
                  b) da un  funzionario  o  dirigente  di  comprovata
          esperienza nella materia ambientale designato dalla regione
          o   dalla   provincia    autonoma,    con    funzioni    di
          vice-Presidente; 
                  c) da un  funzionario  o  dirigente  di  comprovata
          esperienza nella materia ambientale, designato  dall'Unione
          regionale delle province o dalla provincia autonoma; 
                  d) da un esperto  di  comprovata  esperienza  nella
          materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare. 
                5.  L'iscrizione  all'Albo  e'   requisito   per   lo
          svolgimento delle attivita'  di  raccolta  e  trasporto  di
          rifiuti,  di  bonifica  dei  siti,  di  bonifica  dei  beni
          contenenti amianto, di  commercio  ed  intermediazione  dei
          rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati
          dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni  di
          cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223,  224,
          228, 233,  234,  235  e  236,  al  decreto  legislativo  20
          novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo  25  luglio
          2005,    n.    151,    limitatamente    all'attivita'    di
          intermediazione e commercio  senza  detenzione  di  rifiuti
          oggetto  previste  nei  citati  articoli.  Per  le  aziende
          speciali, i consorzi di comuni e le  societa'  di  gestione
          dei servizi pubblici  di  cui  al  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, l'iscrizione  all'Albo  e'  effettuata
          con apposita comunicazione del comune o  del  consorzio  di
          comuni alla sezione regionale  territorialmente  competente
          ed e' valida per i servizi di gestione dei  rifiuti  urbani
          prodotti nei medesimi  comuni.  Le  iscrizioni  di  cui  al
          presente comma, gia' effettuate alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino
          alla loro naturale scadenza. 
                6. L'iscrizione deve  essere  rinnovata  ogni  cinque
          anni e costituisce titolo per l'esercizio  delle  attivita'
          di   raccolta,   di   trasporto,   di   commercio   e    di
          intermediazione  dei  rifiuti;  per  le   altre   attivita'
          l'iscrizione  abilita  allo  svolgimento  delle   attivita'
          medesime. 
                7. Gli enti e le imprese  iscritte  all'Albo  per  le
          attivita' di raccolta e trasporto  dei  rifiuti  pericolosi
          sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le  attivita'
          di raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti  non  pericolosi  a
          condizione  che  tale   ultima   attivita'   non   comporti
          variazione della  classe  per  la  quale  le  imprese  sono
          iscritte. 
                8. I produttori iniziali di  rifiuti  non  pericolosi
          che effettuano  operazioni  di  raccolta  e  trasporto  dei
          propri rifiuti, nonche' i produttori  iniziali  di  rifiuti
          pericolosi  che  effettuano  operazioni   di   raccolta   e
          trasporto dei propri rifiuti pericolosi  in  quantita'  non
          eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno,  non
          sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a
          condizione  che   tali   operazioni   costituiscano   parte
          integrante ed accessoria  dell'organizzazione  dell'impresa
          dalla quale i rifiuti sono  prodotti.  Detti  soggetti  non
          sono tenuti alla prestazione delle garanzie  finanziarie  e
          sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla
          presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o
          provinciale  dell'Albo  territorialmente   competente   che
          rilascia  il  relativo  provvedimento  entro  i  successivi
          trenta giorni. Con la comunicazione  l'interessato  attesta
          sotto la sua responsabilita',  ai  sensi  dell'articolo  21
          della legge n. 241 del 1990: 
                  a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita'
          dai quali sono prodotti i rifiuti; 
                  b)  le  caratteristiche,  la  natura  dei   rifiuti
          prodotti; 
                  c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica
          dei mezzi utilizzati per il trasporto dei  rifiuti,  tenuto
          anche conto delle modalita' di effettuazione del  trasporto
          medesimo; 
                  d) l'avvenuto versamento  del  diritto  annuale  di
          registrazione  di  50   euro   rideterminabile   ai   sensi
          dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente  28
          aprile 1998, n. 406. 
                L'iscrizione deve essere rinnovata  ogni  10  anni  e
          l'impresa  e'   tenuta   a   comunicare   ogni   variazione
          intervenuta successivamente all'iscrizione.  Le  iscrizioni
          di cui al presente comma, effettuate  entro  il  14  aprile
          2008 ai sensi e per gli effetti della normativa  vigente  a
          quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione. 
                9.  Le  imprese  tenute  ad  aderire  al  sistema  di
          tracciabilita' dei rifiuti  di  cui  all'articolo  188-bis,
          procedono all'iscrizione al Registro elettronico  nazionale
          per  la  tracciabilita'  dei  rifiuti  istituito  ai  sensi
          dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
          attraverso la piattaforma  telematica  dell'Albo  nazionale
          gestori  ambientali,  che  fornisce  mediante  le   Sezioni
          regionali e  provinciali  il  necessario  supporto  tecnico
          operativo,  ed  assicura  la  gestione  dei  rapporti   con
          l'utenza e la riscossione dei contributi. 
                10.  L'iscrizione  all'Albo  per  le   attivita'   di
          raccolta  e   trasporto   dei   rifiuti   pericolosi,   per
          l'attivita' di intermediazione e di commercio  dei  rifiuti
          senza  detenzione  dei  medesimi,   e'   subordinata   alla
          prestazione di idonee garanzie finanziarie a  favore  dello
          Stato i cui importi e modalita' sono stabiliti  con  uno  o
          piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela  del
          territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze. Tali garanzie  sono  ridotte
          del cinquanta per cento per le imprese registrate ai  sensi
          del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta per cento
          nel  caso  di  imprese  in  possesso  della  certificazione
          ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla
          data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano
          la  modalita'  e  gli  importi  previsti  dal  decreto  del
          Ministro dell'ambiente in data 8 ottobre  1996,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 1  del  2  gennaio  1997,  come
          modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente  in  data
          23 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  148
          del 26 giugno 1999. 
                11.  Le  imprese  che  effettuano  le  attivita'   di
          bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto
          devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore  della
          regione territorialmente competente per ogni intervento  di
          bonifica  nel  rispetto  dei  criteri   generali   di   cui
          all'articolo 195, comma 2, lettera g). Tali  garanzie  sono
          ridotte del cinquanta per cento per le  imprese  registrate
          ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, e  del  quaranta
          per  cento  nel  caso  di   imprese   in   possesso   della
          certificazione ambientale ai sensi della norma Uni  En  Iso
          14001. 
                12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori
          logistici presso le stazioni ferroviarie,  gli  interporti,
          gli impianti di terminalizzazione,  gli  scali  merci  e  i
          porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono
          affidati rifiuti in attesa  della  presa  in  carico  degli
          stessi  da  parte  dell'impresa  ferroviaria  o  navale   o
          dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso
          di trasporto navale, il raccomandatario  marittimo  di  cui
          alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e' delegato dall'armatore
          o  noleggiatore,  che  effettuano  il  trasporto,  per  gli
          adempimenti  relativi  al  sistema  di  tracciabilita'  dei
          rifiuti di  cui  all'articolo  188-bis.  L'iscrizione  deve
          essere rinnovata ogni cinque anni e non e' subordinata alla
          prestazione delle garanzie finanziarie. 
                13.  L'iscrizione  all'Albo  ed  i  provvedimenti  di
          sospensione, di revoca,  di  decadenza  e  di  annullamento
          dell'iscrizione, nonche' l'accettazione,  la  revoca  e  lo
          svincolo  delle  garanzie  finanziarie  che  devono  essere
          prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione
          regionale  dell'Albo  della  regione  ove  ha  sede  legale
          l'impresa interessata, in base alla  normativa  vigente  ed
          alle direttive emesse dal Comitato nazionale. 
                14. Avverso i provvedimenti delle  Sezioni  regionali
          dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine  di
          decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti
          stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo. 
                15. Con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture  e
          dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  parte  quarta  del  presente  decreto,  sono
          definite  le  attribuzioni  e  le  modalita'  organizzative
          dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle  imprese,
          i requisiti dei  responsabili  tecnici  delle  medesime,  i
          termini e le modalita' di  iscrizione,  i  diritti  annuali
          d'iscrizione.  Fino  all'adozione  del  predetto   decreto,
          continuano  ad  applicarsi,  per  quanto  compatibili,   le
          disposizioni del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  28
          aprile 1998, n. 406, e  delle  deliberazioni  del  Comitato
          nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si
          informa ai seguenti principi: 
                  a) individuazione di  requisiti  per  l'iscrizione,
          validi per tutte le  sezioni,  al  fine  di  uniformare  le
          procedure; 
                  b)   coordinamento   con   la   vigente   normativa
          sull'autotrasporto,   sul   trasporto   ferroviario,    sul
          trasporto  via  mare  e  per  via  navigabile  interna,  in
          coerenza con la finalita' di cui alla lettera a); 
                  c) effettiva copertura  delle  spese  attraverso  i
          diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione; 
                  d) ridefinizione dei diritti  annuali  d'iscrizione
          relativi alle imprese di  trasporto  dei  rifiuti  iscritte
          all'Albo nazionale gestori ambientali; 
                  e)  interconnessione  e  interoperabilita'  con  le
          pubbliche  amministrazioni  competenti   alla   tenuta   di
          pubblici registri; 
                  f)        riformulazione        del         sistema
          disciplinare-sanzionatorio  dell'Albo  e  delle  cause   di
          cancellazione dell'iscrizione; 
                  g)   definizione   delle   competenze    e    delle
          responsabilita' del responsabile tecnico. 
                16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui  al
          presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
          disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano
          la gestione dei rifiuti vigenti alla  data  di  entrata  in
          vigore della parte quarta  del  presente  decreto,  la  cui
          abrogazione e' differita al momento della pubblicazione dei
          suddetti decreti. 
                17. Agli oneri  per  il  funzionamento  del  Comitato
          nazionale  e  delle  Sezioni  regionali  e  provinciali  si
          provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria
          e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le  previsioni,
          anche relative alle modalita' di versamento e di  utilizzo,
          che  saranno   determinate   con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.
          Fino all'adozione  del  citato  decreto,  si  applicano  le
          disposizioni di cui al decreto del  Ministro  dell'ambiente
          in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e  le
          disposizioni di cui al decreto del  Ministro  dell'ambiente
          in  data  13  dicembre  1995,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n.  51  del  1°  marzo  1995.  Le  somme  di  cui
          all'articolo  7,  comma  7,  del   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente 29 dicembre 1993 sono versate al Capo  XXXII,
          capitolo 2592, articolo 04, dell'entrata del Bilancio dello
          Stato, per essere riassegnate,  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  al  Capitolo  7083  (spesa
          corrente funzionamento registro) dello stato di  previsione
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare. 
                18. I compensi da  corrispondere  ai  componenti  del
          Comitato nazionale  dell'Albo  e  delle  Sezioni  regionali
          dell'Albo sono determinati ai sensi dell'articolo 7,  comma
          5, del decreto del Ministro dell'ambiente 28  aprile  1998,
          406. 
                19. La disciplina regolamentare dei casi in  cui,  ai
          sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990,  n.
          241,  l'esercizio  di  un'attivita'  privata  puo'   essere
          intrapreso   sulla   base   della   denuncia   di    inizio
          dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione  e
          agli atti di competenza dell'Albo. 
                19-bis.  Sono  esclusi  dall'obbligo  di   iscrizione
          all'Albo  nazionale  gestori  ambientali  gli  imprenditori
          agricoli  di  cui  all'articolo  2135  del  codice  civile,
          produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri
          rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o
          regionale dove ha sede l'impresa ai fini  del  conferimento
          degli  stessi  nell'ambito  del  circuito  organizzato   di
          raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1  dell'articolo
          183.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4  del  citato  decreto
          legislativo 8 novembre 2021, n. 197: 
                «Art. 4 (Impianti portuali  di  raccolta).  -  1.  In
          attuazione del piano previsto all'articolo 5, il  porto  e'
          dotato, con oneri a carico del  gestore  del  servizio,  di
          impianti e di servizi  portuali  di  raccolta  dei  rifiuti
          delle navi adeguati a rispondere alle esigenze  delle  navi
          che  vi  fanno  abitualmente  scalo,  in   relazione   alla
          classificazione  dello  stesso  porto,  laddove   adottata,
          ovvero  al  traffico  registrato  nei   tre   anni   solari
          precedenti all'anno di  adozione  del  Piano,  al  fine  di
          assicurare  il  rapido  conferimento  di   detti   rifiuti,
          evitando ingiustificati ritardi e garantendo  nel  contempo
          standard di  sicurezza  per  l'ambiente  e  per  la  salute
          dell'uomo raggiungibili con l'applicazione  delle  migliori
          tecnologie disponibili. 
                2. Per le finalita' di cui al comma 1,  la  capacita'
          degli  impianti  portuali  di  raccolta  realizzati,  quali
          strutture fisse, mobili o galleggianti, e' commisurata alla
          tipologia ed al quantitativo  di  rifiuti  delle  navi  che
          abitualmente utilizzano tale porto, tenuto conto: 
                  a) delle esigenze operative degli utenti del porto; 
                  b) dell'ubicazione geografica  e  delle  dimensioni
          del porto; 
                  c) della tipologia delle navi che vi fanno scalo; 
                  d) delle esenzioni di cui all'articolo 9. 
                3. Nel Piano di raccolta di cui  all'articolo  5,  le
          Autorita'  competenti  definiscono  gli  adempimenti  e  le
          modalita' operative relative  all'utilizzo  degli  impianti
          portuali di raccolta che siano  semplici  e  rapide  e  non
          determinino ingiustificati ritardi  alle  navi.  Nel  Piano
          sono altresi' definiti  i  criteri  per  la  determinazione
          delle tariffe per il conferimento dei rifiuti agli impianti
          portuali di raccolta che non devono creare un  disincentivo
          all'uso degli impianti stessi da parte delle navi. 
                4. Ferme restando le disposizioni sanitarie di cui al
          regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 21 ottobre 2009, per la gestione dei  rifiuti
          di   cucina   e   ristorazione   derivanti   da   trasporti
          internazionali,  i  gestori  degli  impianti  portuali   di
          raccolta provvedono ad una gestione dei rifiuti delle  navi
          che  assicuri  la  tutela  ambientale,  conformemente  alla
          disciplina in materia di rifiuti di cui alla  Parte  Quarta
          del decreto legislativo n. 152 del 2006. Ai  fini  indicati
          al  comma  1,  i   rifiuti   delle   navi   sono   raccolti
          separatamente,  per  facilitarne   il   riutilizzo   e   il
          riciclaggio. Per facilitare  tale  processo,  gli  impianti
          portuali di raccolta  raccolgono  le  frazioni  di  rifiuti
          eventualmente differenziate dalla nave  conformemente  alle
          categorie di rifiuti stabilite  nella  convenzione  MARPOL,
          tenendo conto delle sue linee guida. Anche a fini tariffari
          sono  comunque  raccolti  e  quantificati  separatamente  i
          residui del carico ed i rifiuti accidentalmente pescati. 
                5. Gli impianti portuali di cui  al  comma  1  devono
          essere conformi alle vigenti  disposizioni  in  materia  di
          sicurezza e di prevenzione incendi. 
                6.  Ferma  restando  la  disciplina  in  materia   di
          concessione di beni demaniali e di  servizi  espletati  con
          mezzi  navali  in  regime  di  concessione,  gli   impianti
          portuali di raccolta fissi sono autorizzati per la gestione
          dei  rifiuti  ai  sensi  della  Parte  Quarta  del  decreto
          legislativo n. 152 del 2006, fatta salva,  ricorrendone  le
          condizioni, l'applicazione dell'articolo 185-bis del citato
          decreto legislativo. 
                7. L'affidamento  dei  lavori  per  la  realizzazione
          degli impianti portuali di raccolta, nonche'  del  relativo
          servizio di raccolta dei rifiuti,  avviene  in  conformita'
          alla  legislazione  nazionale  e  comunitaria  vigente   in
          materia  di  appalti,  affidamenti   e   concessioni,   con
          particolare riferimento al regolamento (UE) 352/2017. 
                8. Il gestore dell'impianto portuale  di  raccolta  e
          del servizio di raccolta di cui al comma  l  provvede  agli
          adempimenti relativi alla comunicazione annuale al  Catasto
          dei rifiuti ed alla  tenuta  del  registro  cronologico  di
          carico e scarico di cui agli articoli 189 e 190 del decreto
          legislativo n. 152 del 2006 ed adempie,  laddove  previsto,
          alle disposizioni  in  materia  di  tracciabilita'  di  cui
          all'articolo 188-bis del medesimo decreto e della  relativa
          normativa di attuazione. 
                9.  Il  Ministero  della  transizione  ecologica   di
          concerto con il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
          mobilita'  sostenibili,  con  decreto  da  adottare   entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  disposizione,  stabilisce,  in  conformita'  alle
          procedure    definite     dall'Organizzazione     marittima
          internazionale, le modalita'  di  segnalazione  all'IMO  ed
          allo Stato di approdo delle eventuali  inadeguatezze  degli
          impianti portuali  di  raccolta  nonche'  le  modalita'  di
          indagine  su   tutti   i   casi   segnalati   di   presunta
          inadeguatezza  e  di  notifica   dell'esito   dell'indagine
          all'IMO e allo Stato segnalante. 
                10. Nel Piano di raccolta di cui  all'articolo  5  e'
          previsto un meccanismo di indennizzo da corrispondere  alle
          navi a carico del gestore del servizio, nel caso di ritardi
          ingiustificati  nel  conferimento  o  nella  raccolta   dei
          rifiuti. L'indennizzo e'  riconosciuto  nella  forma  della
          riduzione sulla tariffa dovuta, fermo restando  il  diritto
          al risarcimento  del  danno  secondo  le  disposizioni  del
          codice civile. Nel Piano sono altresi' definite modalita' e
          tempistiche per la presentazione di eventuali  segnalazioni
          da  parte  delle  navi  relative  ad  inadeguatezza   degli
          impianti o a disservizi, idonee a  garantire  le  opportune
          verifiche da parte delle autorita' preposte ai controlli. 
              - La legge 28 gennaio 1994, n.  84,  recante  «Riordino
          della legislazione  in  materia  portuale»,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, S.O. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  198  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
                «Art. 198 (Competenze dei  comuni).  -  1.  I  comuni
          concorrono, nell'ambito delle attivita'  svolte  a  livello
          degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo  200
          e con le modalita' ivi previste, alla gestione dei  rifiuti
          urbani.  Sino  all'inizio  delle  attivita'  del   soggetto
          aggiudicatario della  gara  ad  evidenza  pubblica  indetta
          dall'Autorita'  d'ambito  ai  sensi  dell'articolo  202,  i
          comuni continuano la gestione dei  rifiuti  urbani  avviati
          allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di  cui
          all'articolo 113,  comma  5,  del  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267. 
                2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei
          rifiuti urbani con appositi regolamenti che,  nel  rispetto
          dei  principi  di  trasparenza,  efficienza,  efficacia  ed
          economicita' e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai
          sensi  dell'articolo  201,   comma   3,   stabiliscono   in
          particolare: 
                  a)   le   misure   per   assicurare    la    tutela
          igienico-sanitaria in tutte  le  fasi  della  gestione  dei
          rifiuti urbani; 
                  b)  le  modalita'  del  servizio  di   raccolta   e
          trasporto dei rifiuti urbani; 
                  c) le modalita' del  conferimento,  della  raccolta
          differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di
          garantire una distinta gestione delle diverse  frazioni  di
          rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; 
                  d) le  norme  atte  a  garantire  una  distinta  ed
          adeguata gestione  dei  rifiuti  urbani  pericolosi  e  dei
          rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui  all'articolo
          184, comma 2, lettera f); 
                  e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme  di
          conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti  primari  di
          imballaggio in sinergia con altre  frazioni  merceologiche,
          fissando standard minimi da rispettare; 
                  f) le modalita'  di  esecuzione  della  pesata  dei
          rifiuti  urbani  prima  di  inviarli  al  recupero  e  allo
          smaltimento. 
                2-bis. Le utenze non domestiche possono conferire  al
          di fuori del servizio  pubblico  i  propri  rifiuti  urbani
          previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante
          attestazione   rilasciata   dal   soggetto   che   effettua
          l'attivita' di recupero dei rifiuti  stessi.  Tali  rifiuti
          sono computati ai fini del raggiungimento  degli  obiettivi
          di riciclaggio dei rifiuti urbani. 
                3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione,  alla
          provincia ed alle Autorita' d'ambito tutte le  informazioni
          sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste. 
                4. I comuni sono  altresi'  tenuti  ad  esprimere  il
          proprio parere in ordine all'approvazione dei  progetti  di
          bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  citato
          decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197: 
                «Art. 8 (Sistemi di recupero dei costi). - 1. I costi
          degli impianti portuali per la raccolta  e  il  trattamento
          dei rifiuti delle navi, diversi  dai  residui  del  carico,
          sono recuperati mediante la riscossione di tariffe a carico
          delle navi che approdano nel porto. Tali costi  comprendono
          gli elementi di cui all'allegato 4. 
                2. Le tariffe di cui  al  comma  1  sono  determinate
          dall'Autorita' competente e sono calcolate  in  conformita'
          alle  disposizioni  dell'allegato  4.   Le   tariffe   sono
          proporzionate ed adeguate in modo che i sistemi di recupero
          dei costi istituiti non costituiscano un incentivo  per  le
          navi a scaricare i loro rifiuti in mare. Ai fini di cui  al
          presente comma, sono applicati tutti  i  seguenti  principi
          nell'elaborazione  e  nel  funzionamento  dei  sistemi   di
          recupero dei costi: 
                  a)  le   navi   pagano   una   tariffa   indiretta,
          indipendentemente  dal  conferimento   dei   rifiuti   agli
          impianti portuali di raccolta; 
                  b) la tariffa indiretta copre: 
                    1) i costi amministrativi indiretti; 
                    2) una parte significativa  dei  costi  operativi
          diretti, come stabilito nell'allegato  4,  che  rappresenta
          almeno il  30  per  cento  del  totale  dei  costi  diretti
          dell'effettivo   conferimento   dei    rifiuti    nell'anno
          precedente, con la possibilita' di tenere conto  anche  dei
          costi relativi al volume di traffico  previsto  per  l'anno
          successivo; 
                  c) al fine di prevedere l'incentivo massimo per  il
          conferimento  dei  rifiuti  di  cui  all'allegato  V  della
          convenzione MARPOL, diversi dai  residui  del  carico,  per
          tali rifiuti non si impone  alcuna  tariffa  diretta,  allo
          scopo  di  garantire  un  diritto  di  conferimento   senza
          ulteriori oneri basati sul volume  dei  rifiuti  conferiti,
          eccetto  il  caso  in  cui  il  volume  superi  la  massima
          capacita' di stoccaggio dedicata menzionata nel  modulo  di
          cui  all'allegato  2  del  presente  decreto;   i   rifiuti
          accidentalmente pescati rientrano in questo regime, incluso
          il diritto di conferimento; 
                  d)  la  raccolta  e  il  trattamento  dei   rifiuti
          accidentalmente  pescati  non  comporta   l'obbligo   della
          corresponsione della tariffa di cui al  presente  comma.  I
          costi della raccolta e  del  trattamento  di  tali  rifiuti
          possono essere coperti, con le entrate generate da  sistemi
          di finanziamento alternativi, compresi sistemi di  gestione
          dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali
          disponibili, tenendo conto di quanto previsto dall'allegato
          4; 
                  e) per incoraggiare  il  conferimento  dei  residui
          delle acque di lavaggio delle cisterne contenenti  sostanze
          galleggianti persistenti a viscosita' elevata, le Autorita'
          competenti possono accordare adeguati incentivi finanziari; 
                  f) la tariffa indiretta non  include  i  costi  dei
          rifiuti dei sistemi di depurazione dei gas di scarico,  che
          sono recuperati in  base  ai  tipi  e  ai  quantitativi  di
          rifiuti conferiti. 
                3. L'eventuale parte  dei  costi  non  coperta  dalla
          tariffa indiretta e'  recuperata  in  base  ai  tipi  e  ai
          quantitativi  di  rifiuti  effettivamente  conferiti  dalla
          nave. 
                4. Le tariffe possono essere differenziate sulla base
          dei seguenti elementi: 
                  a) la categoria, il  tipo  e  le  dimensioni  della
          nave; 
                  b) la prestazione di servizi alle navi al di  fuori
          del normale orario di lavoro nel porto; o 
                  c) la natura pericolosa dei rifiuti. 
                5. Le tariffe sono ridotte sulla  base  dei  seguenti
          elementi: 
                  a) il tipo di attivita' cui e' adibita la nave,  in
          particolare  quando  una  nave  e'  adibita  al   trasporto
          marittimo a corto raggio; 
                  b)  la  progettazione,   le   attrezzature   e   il
          funzionamento della nave dimostrano  che  la  nave  produce
          minori  quantita'  di  rifiuti  e  li  gestisce   in   modo
          sostenibile e compatibile con la tutela ambientale. 
                6. Al fine di garantire che le  tariffe  siano  eque,
          trasparenti,    facilmente     identificabili     e     non
          discriminatorie e che rispecchino i costi degli impianti  e
          dei servizi resi disponibili  o  eventualmente  utilizzati,
          l'importo delle tariffe e la base sulla  quale  sono  state
          calcolate sono messi a disposizione degli utenti dei  porti
          nei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti  in  lingua
          italiana   ed,   eventualmente,   in   una   lingua   usata
          internazionalmente.  A  garanzia  della  riscossione  delle
          tariffe di cui al comma 1, l'Autorita' competente determina
          le  modalita'  per  la  prestazione  di  adeguata  garanzia
          finanziaria e la relativa entita'. 
                7. I soggetti responsabili del servizio  di  gestione
          integrata dei  rifiuti  urbani,  acquisiscono  dai  gestori
          degli impianti portuali di raccolta i dati di  monitoraggio
          riguardanti  il  volume  e   la   quantita'   dei   rifiuti
          accidentalmente pescati riferiti all'anno solare precedente
          e li trasmettono annualmente utilizzando il  modello  unico
          di dichiarazione ambientale di cui alla  legge  25  gennaio
          1994, n. 70. A tal fine, con il decreto di cui all'articolo
          1, comma 3, della citata legge n. 70 del 1994, si  provvede
          alla  integrazione  del  modello  unico  di   dichiarazione
          ambientale. L'Istituto superiore per  la  protezione  e  la
          ricerca ambientale trasmette entro il 30 settembre di  ogni
          anno, una relazione contenente i dati di  cui  al  presente
          comma al  Ministero  della  transizione  ecologica  per  la
          successiva comunicazione alla Commissione europea, ai sensi
          dell'articolo 8, paragrafo 7 della direttiva (UE)  2019/883
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019. 
                8.  Nel  caso  di  navi  in  servizio  di  linea  che
          effettuano  scali  frequenti  e  regolari,   le   Autorita'
          competenti   definiscono   specifici   criteri    per    la
          determinazione  delle  tariffe  di  cui  al  comma  2,   da
          applicare nel solo porto dove avviene il  conferimento,  in
          modo  tale  da  assicurare  il  conferimento  dei   rifiuti
          prodotti in un porto lungo la rotta nonche', eventualmente,
          adeguati meccanismi di ripartizione dei  proventi  tra  gli
          impianti portuali interessati. 
                9. Nel caso di pescherecci ed imbarcazioni da diporto
          omologate per un massimo di dodici  passeggeri  l'Autorita'
          competente, in considerazione  della  categoria,  tipologia
          dimensioni della nave, nonche' della  ridotta  quantita'  e
          della  particolarita'  dei  rifiuti   prodotti   da   dette
          imbarcazioni, definisce una  tariffa  piu'  favorevole  non
          correlata  alla  quantita'   di   rifiuti   conferiti.   La
          disposizione di cui al primo periodo si applica anche  alle
          navi addette ai servizi portuali e a quelle impegnate,  per
          periodi temporali prolungati di durata pari o superiore  ad
          un  mese,  ad  attivita'  di   lavori,   quali   a   titolo
          esemplificativo   e   non    esaustivo    gli    interventi
          infrastrutturali e la cantieristica.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 183, comma  1,  lettere
          b-ter) e bb), del citato decreto legislativo 3 aprile 2006,
          n. 152: 
                «Art. 183 (Definizioni). - (omissis). 
                b-ter) "rifiuti urbani": 
                  1.  i  rifiuti  domestici  indifferenziati   e   da
          raccolta differenziata,  ivi  compresi:  carta  e  cartone,
          vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili,
          imballaggi,  rifiuti  di  apparecchiature   elettriche   ed
          elettroniche, rifiuti di  pile  e  accumulatori  e  rifiuti
          ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; 
                  2.  i  rifiuti  indifferenziati   e   da   raccolta
          differenziata provenienti da altre fonti  che  sono  simili
          per natura e composizione  ai  rifiuti  domestici  indicati
          nell'allegato L-quater prodotti dalle  attivita'  riportate
          nell'allegato L-quinquies; 
                  3. i rifiuti provenienti  dallo  spazzamento  delle
          strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; 
                  4. i rifiuti di  qualunque  natura  o  provenienza,
          giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle  strade  ed
          aree private comunque soggette  ad  uso  pubblico  o  sulle
          spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 
                  5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico,
          come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonche'  i
          rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; 
                  6.  i  rifiuti  provenienti  da  aree  cimiteriali,
          esumazioni ed  estumulazioni,  nonche'  gli  altri  rifiuti
          provenienti da attivita' cimiteriale diversi da  quelli  di
          cui ai punti 3, 4 e 5; 
                  (omissis). 
                bb) "deposito temporaneo prima  della  raccolta":  il
          raggruppamento dei rifiuti  ai  fini  del  trasporto  degli
          stessi  in  un  impianto  di  recupero   e/o   smaltimento,
          effettuato, prima della  raccolta  ai  sensi  dell'articolo
          185-bis; 
                (omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  185-bis,  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
                «Art.  185-bis  (Deposito  temporaneo   prima   della
          raccolta). - 1. Il raggruppamento dei rifiuti ai  fini  del
          trasporto  degli  stessi  in  un  impianto  di  recupero  o
          smaltimento e' effettuato come deposito  temporaneo,  prima
          della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni: 
                  a) nel luogo in cui i  rifiuti  sono  prodotti,  da
          intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attivita'
          che ha determinato la produzione dei  rifiuti  o,  per  gli
          imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135  del  codice
          civile,  presso  il  sito  che  sia  nella   disponibilita'
          giuridica  della  cooperativa  agricola,  ivi  compresi   i
          consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci; 
                  b)  esclusivamente  per  i   rifiuti   soggetti   a
          responsabilita'  estesa  del  produttore,  anche  di   tipo
          volontario, il  deposito  preliminare  alla  raccolta  puo'
          essere effettuato dai  distributori  presso  i  locali  del
          proprio punto vendita; 
                  c) per i  rifiuti  da  costruzione  e  demolizione,
          nonche' per le filiere di rifiuti per le quali vi  sia  una
          specifica disposizione di legge,  il  deposito  preliminare
          alla raccolta puo' essere  effettuato  presso  le  aree  di
          pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti. 
                2. Il deposito temporaneo  prima  della  raccolta  e'
          effettuato alle seguenti condizioni: 
                  a) i rifiuti  contenenti  gli  inquinanti  organici
          persistenti  di  cui  al  regolamento  (CE)   850/2004,   e
          successive  modificazioni,  sono  depositati  nel  rispetto
          delle  norme  tecniche  che  regolano   lo   stoccaggio   e
          l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose  e
          gestiti conformemente al suddetto regolamento; 
                  b)  i  rifiuti  sono  raccolti  ed   avviati   alle
          operazioni di recupero o di smaltimento secondo  una  delle
          seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei
          rifiuti: con cadenza almeno trimestrale,  indipendentemente
          dalle quantita' in  deposito;  quando  il  quantitativo  di
          rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i  30  metri
          cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
          In ogni caso, allorche'  il  quantitativo  di  rifiuti  non
          superi il predetto limite all'anno, il deposito  temporaneo
          non puo' avere durata superiore ad un anno; 
                  c)  i  rifiuti  sono  raggruppati   per   categorie
          omogenee,  nel  rispetto  delle  relative  norme  tecniche,
          nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme
          che disciplinano il deposito delle sostanze  pericolose  in
          essi contenute; 
                  d)  nel  rispetto  delle  norme  che   disciplinano
          l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose. 
                3. Il deposito temporaneo  prima  della  raccolta  e'
          effettuato alle condizioni di cui ai commi  1  e  2  e  non
          necessita  di  autorizzazione   da   parte   dell'autorita'
          competente.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1,  commi  639  e  668,
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (Legge di stabilita' 2014)»: 
                «Omissis. 
                639. E' istituita  l'imposta  unica  comunale  (IUC).
          Essa si basa su due presupposti impositivi, uno  costituito
          dal possesso di immobili e collegato  alla  loro  natura  e
          valore e l'altro collegato all'erogazione e alla  fruizione
          di  servizi  comunali.  La  IUC  si  compone   dell'imposta
          municipale propria (IMU), di  natura  patrimoniale,  dovuta
          dal  possessore  di   immobili,   escluse   le   abitazioni
          principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
          articola nel tributo per i servizi indivisibili  (TASI),  a
          carico   sia   del   possessore    che    dell'utilizzatore
          dell'immobile, escluse le unita' immobiliari  destinate  ad
          abitazione    principale     dal     possessore     nonche'
          dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad  eccezione
          di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
          A/9,  e  nella  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  destinata   a
          finanziare i costi del servizio di raccolta  e  smaltimento
          dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 
                Omissis. 
                668.  I  comuni  che  hanno  realizzato  sistemi   di
          misurazione puntuale della quantita' di  rifiuti  conferiti
          al  servizio  pubblico  possono,  con  regolamento  di  cui
          all'articolo 52 del decreto legislativo n.  446  del  1997,
          prevedere  l'applicazione  di  una  tariffa  avente  natura
          corrispettiva,  in  luogo  della  TARI.  Il  comune   nella
          commisurazione della tariffa puo' tenere conto dei  criteri
          determinati con  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 27  aprile  1999,  n.  158.  La
          tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa dal  soggetto
          affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  527,  della
          legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»: 
                «Omissis. 
                527. Al fine di migliorare il sistema di  regolazione
          del  ciclo  dei  rifiuti,  anche  differenziati,  urbani  e
          assimilati, per  garantire  accessibilita',  fruibilita'  e
          diffusione  omogenee   sull'intero   territorio   nazionale
          nonche' adeguati  livelli  di  qualita'  in  condizioni  di
          efficienza ed economicita' della gestione, armonizzando gli
          obiettivi  economico-finanziari  con  quelli  generali   di
          carattere sociale,  ambientale  e  di  impiego  appropriato
          delle   risorse,   nonche'   di   garantire   l'adeguamento
          infrastrutturale agli  obiettivi  imposti  dalla  normativa
          europea, superando cosi' le procedure  di  infrazione  gia'
          avviate con conseguenti benefici economici a  favore  degli
          enti locali interessati da dette procedure, sono attribuite
          all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il  sistema
          idrico, come ridenominata ai sensi del  comma  528,  con  i
          medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle  finalita'
          e  delle  attribuzioni,  anche  di  natura   sanzionatoria,
          stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti
          funzioni di regolazione  e  controllo,  in  particolare  in
          materia di: 
                  a)  emanazione  di  direttive  per  la  separazione
          contabile e amministrativa della gestione,  la  valutazione
          dei costi delle singole prestazioni, anche  ai  fini  della
          corretta disaggregazione per funzioni, per area  geografica
          e per categorie di  utenze,  e  definizione  di  indici  di
          valutazione  dell'efficienza  e   dell'economicita'   delle
          gestioni a fronte dei servizi resi; 
                  b) definizione dei livelli di qualita' dei servizi,
          sentiti  le  regioni,  i  gestori  e  le  associazioni  dei
          consumatori,   nonche'   vigilanza   sulle   modalita'   di
          erogazione dei servizi; 
                  c) diffusione della conoscenza e della  trasparenza
          delle condizioni di svolgimento  dei  servizi  a  beneficio
          dell'utenza; 
                  d) tutela dei diritti degli utenti,  anche  tramite
          la  valutazione  di   reclami,   istanze   e   segnalazioni
          presentati  dagli  utenti  e  dai  consumatori,  singoli  o
          associati; 
                  e) definizione di  schemi  tipo  dei  contratti  di
          servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo  3
          aprile 2006, n. 152; 
                  f)  predisposizione  ed  aggiornamento  del  metodo
          tariffario per  la  determinazione  dei  corrispettivi  del
          servizio integrato dei rifiuti e dei  singoli  servizi  che
          costituiscono attivita' di gestione, a copertura dei  costi
          di esercizio e di investimento, compresa  la  remunerazione
          dei  capitali,  sulla  base  della  valutazione  dei  costi
          efficienti e del principio "chi inquina paga"; 
                  g) fissazione dei criteri per la definizione  delle
          tariffe di accesso agli impianti di trattamento; 
                  h) approvazione delle tariffe  definite,  ai  sensi
          della   legislazione   vigente,   dall'ente   di    governo
          dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato
          e dai gestori degli impianti di trattamento; 
                  i) verifica della corretta redazione dei  piani  di
          ambito esprimendo osservazioni e rilievi; 
                  l)  formulazione  di  proposte  relativamente  alle
          attivita' comprese nel sistema integrato  di  gestione  dei
          rifiuti  da  assoggettare  a  regime   di   concessione   o
          autorizzazione in relazione alle condizioni di  concorrenza
          dei mercati; 
                  m) formulazione  di  proposte  di  revisione  della
          disciplina vigente, segnalandone altresi' i casi  di  gravi
          inadempienze e di non corretta applicazione; 
                  n) predisposizione di una  relazione  annuale  alle
          Camere sull'attivita' svolta. 
                Omissis.».