Art. 3
Campagne di pulizia
1. I rifiuti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), possono
essere raccolti anche mediante sistemi di cattura degli stessi,
purche' non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi
idrici, e nell'ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate
su iniziativa dell'autorita' competente ovvero su istanza presentata
all'autorita' competente dal soggetto promotore della campagna,
secondo le modalita' individuate con decreto del Ministro della
transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, da adottare, acquisito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1,
l'attivita' oggetto dell'istanza puo' essere iniziata trascorsi
trenta giorni dalla data di presentazione della stessa, fatta salva,
per l'autorita' competente, la possibilita' di adottare motivati
provvedimenti di divieto dell'inizio o della prosecuzione
dell'attivita' medesima ovvero prescrizioni concernenti i soggetti
abilitati a partecipare alle campagne di pulizia, le aree interessate
dalle stesse nonche' le modalita' di raccolta dei rifiuti.
3. Sono soggetti promotori delle campagne di pulizia di cui al
comma 1 gli enti gestori delle aree protette, le associazioni
ambientaliste, le associazioni dei pescatori, le cooperative e le
imprese di pesca, nonche' i loro consorzi, le associazioni di
pescatori sportive e ricreative, le associazioni sportive di
subacquei e diportisti, le associazioni di categoria, i centri di
immersione e di addestramento subacqueo nonche' i gestori degli
stabilimenti balneari. Sono altresi' soggetti promotori gli enti del
Terzo settore nonche', fino alla completa operativita' del Registro
unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale, le associazioni di promozione sociale, le
fondazioni e le associazioni con finalita' di promozione, tutela e
salvaguardia dei beni naturali e ambientali e gli altri soggetti
individuati dall'autorita' competente. Gli enti gestori delle aree
protette possono altresi' realizzare, anche di concerto con gli
organismi rappresentativi degli imprenditori ittici, iniziative di
comunicazione pubblica e di educazione ambientale per la promozione
delle campagne di cui al presente articolo.
4. Ai rifiuti di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni dell'articolo 2.