Art. 4 
 
                 Promozione dell'economia circolare 
 
  1. Al fine di promuovere il riciclaggio della plastica e  di  altri
materiali non compatibili  con  l'ecosistema  marino  e  delle  acque
interne, nel rispetto dei criteri di  gestione  dei  rifiuti  di  cui
all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  con
decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23
agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore
della  presente  legge,  il  Ministro  della  transizione   ecologica
stabilisce i criteri e le modalita' con cui i rifiuti accidentalmente
pescati e  i  rifiuti  volontariamente  raccolti  cessano  di  essere
qualificati come rifiuti, ai sensi dell'articolo 184-ter  del  citato
decreto legislativo n. 152 del 2006. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 179 del citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
                «Art. 179 (Criteri di priorita'  nella  gestione  dei
          rifiuti). - 1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto
          della seguente gerarchia: 
                  a) prevenzione; 
                  b) preparazione per il riutilizzo; 
                  c) riciclaggio; 
                  d) recupero di altro tipo, per esempio il  recupero
          di energia; 
                  e) smaltimento. 
                2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di
          priorita' di  cio'  che  costituisce  la  migliore  opzione
          ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1,
          devono essere adottate le misure volte  a  incoraggiare  le
          opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli  177,
          commi 1 e 4,  e  178,  il  miglior  risultato  complessivo,
          tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici,
          ivi compresa la fattibilita' tecnica  e  la  praticabilita'
          economica. 
                3. Con riferimento a flussi di rifiuti  specifici  e'
          consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine  di
          priorita' di cui al comma 1 qualora cio' sia previsto nella
          pianificazione   nazionale   e   regionale   e   consentito
          dall'autorita' che rilascia l'autorizzazione ai  sensi  del
          Titolo III-bis della Parte II o  del  Titolo  I,  Capo  IV,
          della Parte IV del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
          152,  nel  rispetto  del   principio   di   precauzione   e
          sostenibilita', in base  ad  una  specifica  analisi  degli
          impatti complessivi della produzione e  della  gestione  di
          tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale  e  sanitario,
          in termini di ciclo di vita, che sotto il  profilo  sociale
          ed economico, ivi compresi la  fattibilita'  tecnica  e  la
          protezione delle risorse. 
                4. Con uno o piu' decreti del Ministro  dell'ambiente
          e della tutela del territorio e del mare, di  concerto  con
          il Ministro della salute, possono essere  individuate,  con
          riferimento a flussi di rifiuti specifici, le  opzioni  che
          garantiscono, in conformita' a quanto stabilito  dai  commi
          da 1 a 3, il miglior risultato  in  termini  di  protezione
          della salute umana e dell'ambiente. 
                5.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri»: 
                «Art. 17 (Regolamenti). - Omissis. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  184-ter  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
                «Art.  184-ter   (Cessazione   della   qualifica   di
          rifiuto). - 1. Un rifiuto cessa di essere tale,  quando  e'
          stato sottoposto a un'operazione di  recupero,  incluso  il
          riciclaggio, e soddisfi i criteri  specifici,  da  adottare
          nel rispetto delle seguenti condizioni: 
                  a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a  essere
          utilizzati per scopi specifici; 
                  b)  esiste  un  mercato  o  una  domanda  per  tale
          sostanza od oggetto; 
                  c) la sostanza o  l'oggetto  soddisfa  i  requisiti
          tecnici per gli scopi specifici e rispetta la  normativa  e
          gli standard esistenti applicabili ai prodotti; 
                  d) l'utilizzo della  sostanza  o  dell'oggetto  non
          portera' a impatti  complessivi  negativi  sull'ambiente  o
          sulla salute umana. 
                2.   L'operazione   di   recupero   puo'   consistere
          semplicemente nel controllare i rifiuti per  verificare  se
          soddisfano i criteri elaborati conformemente alle  predette
          condizioni. I criteri di cui al comma 1  sono  adottati  in
          conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria
          ovvero, in mancanza di criteri comunitari,  caso  per  caso
          per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno  o  piu'
          decreti del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se
          necessario, valori limite  per  le  sostanze  inquinanti  e
          tengono  conto  di  tutti  i  possibili  effetti   negativi
          sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. 
                3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi
          del comma 2, le autorizzazioni di cui  agli  articoli  208,
          209 e 211 e di cui al titolo III-bis  della  parte  seconda
          del presente decreto, per lo svolgimento di  operazioni  di
          recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate  o
          rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo
          6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base
          di criteri dettagliati, definiti nell'ambito  dei  medesimi
          procedimenti autorizzatori  previo  parere  obbligatorio  e
          vincolante  dell'ISPRA  o  dell'Agenzia  regionale  per  la
          protezione  ambientale  territorialmente  competente,   che
          includono: 
                  a) materiali di rifiuto in entrata  ammissibili  ai
          fini dell'operazione di recupero; 
                  b) processi e tecniche di trattamento consentiti; 
                  c) criteri di qualita' per i materiali  di  cui  e'
          cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di
          recupero in linea con le  norme  di  prodotto  applicabili,
          compresi i valori limite per  le  sostanze  inquinanti,  se
          necessario; 
                  d)  requisiti  affinche'  i  sistemi  di   gestione
          dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione
          della qualifica di rifiuto,  compresi  il  controllo  della
          qualita', l'automonitoraggio  e  l'accreditamento,  se  del
          caso; 
                  e) un  requisito  relativo  alla  dichiarazione  di
          conformita'. 
                In mancanza di criteri specifici  adottati  ai  sensi
          del  comma  2,  continuano  ad  applicarsi,   quanto   alle
          procedure semplificate per  il  recupero  dei  rifiuti,  le
          disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5
          febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario  n.  72
          alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del  16  aprile  1998,  e  ai
          regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio 12 giugno 2002, n.  161,  e  17
          novembre 2005, n. 269. 
                3-bis. Le  autorita'  competenti  al  rilascio  delle
          autorizzazioni di cui al comma  3  comunicano  all'ISPRA  i
          nuovi provvedimenti autorizzatori adottati,  riesaminati  o
          rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica  degli  stessi
          al soggetto istante. 
                3-ter.  L'ISPRA,  o  l'Agenzia   regionale   per   la
          protezione   dell'ambiente   territorialmente    competente
          delegata  dal  predetto  Istituto,  controlla  a  campione,
          sentita l'autorita' competente di cui al  comma  3-bis,  in
          contraddittorio con il soggetto interessato, la conformita'
          delle modalita' operative e gestionali degli impianti,  ivi
          compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le
          sostanze o  oggetti  in  uscita,  agli  atti  autorizzatori
          rilasciati nonche' alle  condizioni  di  cui  al  comma  1,
          redigendo, in caso di non conformita', apposita  relazione.
          Al  fine  di  assicurare  l'armonizzazione,  l'efficacia  e
          l'omogeneita' dei controlli di cui al  presente  comma  sul
          territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4,
          e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132. 
                3-sexies. Con cadenza  annuale,  l'ISPRA  redige  una
          relazione sulle verifiche  e  i  controlli  effettuati  nel
          corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter e la  comunica  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare entro il 31 dicembre. 
                3-septies. Al  fine  del  rispetto  dei  principi  di
          trasparenza  e  di  pubblicita',  e'  istituito  presso  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare  il  registro  nazionale   per   la   raccolta   delle
          autorizzazioni rilasciate e  delle  procedure  semplificate
          concluse ai  sensi  del  presente  articolo.  Le  autorita'
          competenti,  al  momento  del   rilascio,   comunicano   al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare   i   nuovi   provvedimenti   autorizzatori    emessi,
          riesaminati e rinnovati nonche' gli esiti  delle  procedure
          semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero
          di rifiuti ai fini del presente articolo. Con  decreto  non
          avente natura regolamentare del  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare,  sono  definite  le
          modalita' di funzionamento e di organizzazione del registro
          di  cui  al  presente  comma.  A  far  data  dall'effettiva
          operativita' del registro di  cui  al  presente  comma,  la
          comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta  con
          la sola comunicazione al registro. Alle attivita' di cui al
          presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente. 
                4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per
          gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai  fini
          del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di  recupero
          e riciclaggio stabiliti dal presente decreto,  dal  decreto
          legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo
          25 luglio 2005,  n.  151,  e  dal  decreto  legislativo  20
          novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento  di
          ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che
          siano soddisfatti i requisiti in materia di  riciclaggio  o
          recupero in essi stabiliti. 
                5. La disciplina in materia di gestione  dei  rifiuti
          si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto. 
                5-bis. La persona fisica o  giuridica  che  utilizza,
          per la prima volta, un materiale che ha cessato  di  essere
          considerato rifiuto e che non e' stato immesso sul  mercato
          o che immette un materiale sul mercato per la  prima  volta
          dopo che cessa  di  essere  considerato  rifiuto,  provvede
          affinche' il materiale soddisfi i pertinenti  requisiti  ai
          sensi della normativa applicabile in  materia  di  sostanze
          chimiche e prodotti collegati.  Le  condizioni  di  cui  al
          comma 1 devono essere soddisfatte prima  che  la  normativa
          sulle sostanze chimiche  e  sui  prodotti  si  applichi  al
          materiale  che  ha  cessato  di   essere   considerato   un
          rifiuto.».