Art. 5
Norme in materia di gestione
delle biomasse vegetali spiaggiate
1. Le biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe,
depositate naturalmente sul lido del mare e sull'arenile possono
essere gestite con le modalita' di cui al presente articolo. Fatta
salva la possibilita' del mantenimento in loco o del trasporto a
impianti di gestione dei rifiuti, la reimmissione nell'ambiente
naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento
nell'area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla
stessa unita' fisiografica, e' effettuata previa vagliatura
finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico
nonche' alla rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica,
anche al fine dell'eventuale recupero della sabbia da destinare al
ripascimento dell'arenile. In caso di riaffondamento in mare, tale
operazione e' effettuata, in via sperimentale, in siti ritenuti
idonei dall'autorita' competente.
2. Gli accumuli antropici, costituiti da biomasse vegetali di
origine marina completamente mineralizzata, sabbia e altro materiale
inerte frammisto a materiale di origine antropica, prodotti dallo
spostamento e dal successivo accumulo in determinate aree, possono
essere recuperati previa vagliatura di cui al comma 1. Tale
possibilita' e' valutata e autorizzata, caso per caso, dall'autorita'
competente, la quale verifica se sussistono le condizioni per
l'esclusione del materiale sabbioso dalla disciplina dei rifiuti ai
sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, o se esso sia riutilizzabile nell'ambito delle operazioni di
recupero dei rifiuti urbani mediante il trattamento di cui al codice
R10 dell'allegato C alla parte quarta del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006 ovvero qualificabile come sottoprodotto ai sensi
dell'articolo 184-bis del medesimo decreto legislativo. Le
amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente
comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai prodotti
costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale,
depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla
battigia del mare, derivanti dalle operazioni di gestione di cui
all'articolo 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, finalizzate alla separazione dei rifiuti
frammisti di origine antropica, si applica l'articolo 185, comma 1,
lettera f), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano competenti per
territorio individuano criteri e modalita' per la raccolta, la
gestione e il riutilizzo dei prodotti di cui al periodo precedente,
tenendo conto delle norme tecniche qualora adottate dall'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ai sensi
dell'articolo 4, comma 4, della legge 28 giugno 2016, n. 132.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 185 del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione). -
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte
quarta del presente decreto:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi
emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e
trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato
in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con
altre formazioni a norma del decreto legislativo di
recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di
stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo
contaminato non scavato e gli edifici collegati
permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto
dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti
contaminati;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo
stato naturale escavato nel corso di attivita' di
costruzione, ove sia certo che esso verra' riutilizzato a
fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito
in cui e' stato escavato, le ceneri vulcaniche, laddove
riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno
di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non
danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute
umana;
d) i rifiuti radioattivi;
e) i materiali esplosivi in disuso, ad eccezione
dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi tali i
rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di
qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano
cessato il periodo della loro validita', che siano in
disuso o che non siano piu' idonei ad essere impiegati per
il loro fine originario;
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma
2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro
materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci
e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche
colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o
per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di
fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi,
mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente
ne' mettono in pericolo la salute umana, nonche' la
posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo
ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in
sostituzione di materie prime all'interno di cicli
produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano
l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della
parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da
altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le
rispettive norme nazionali di recepimento:
a) le acque di scarico;
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i
prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n.
1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo
smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di
produzione di biogas o di compostaggio;
c) le carcasse di animali morti per cause diverse
dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per
eradicare epizoozie, e smaltite in conformita' del
regolamento (CE) n. 1774/2002;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione,
dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse
minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come
materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo
2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono
costituite ne' contengono sottoprodotti di origine animale.
3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative
comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di
applicazione della Parte Quarta del presente decreto i
sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o
nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della
gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della
prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti
di inondazioni o siccita' o ripristino dei suoli se e'
provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della
decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000,
e successive modificazioni.
4. Il suolo escavato non contaminato e altro
materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi
da quelli in cui sono stati escavati, devono essere
valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma
1, lettera a), 184-bis e 184-ter.
4-bis. I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici
in disuso sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di
cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 29
luglio 2015, n. 123, e, in virtu' della persistente
capacita' esplodente, nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attivita'
di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal
luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o
all'impianto di trattamento, secondo le vigenti normative
sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e
recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti
in impianti all'uopo autorizzati secondo le disposizioni di
pubblica sicurezza.
4-ter. Al fine di garantire il perseguimento delle
finalita' di tutela ambientale secondo le migliori tecniche
disponibili, ottimizzando il recupero dei rifiuti da
articoli pirotecnici, e' fatto obbligo ai produttori e
importatori di articoli pirotecnici di provvedere,
singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei
rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato
nazionale, secondo i criteri direttivi di cui all'articolo
237 del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 184-bis del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 184-bis (Sottoprodotto). - 1. E' un
sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183,
comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che
soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un
processo di produzione, di cui costituisce parte
integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di
tale sostanza od oggetto;
b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sara'
utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo
processo di produzione o di utilizzazione, da parte del
produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato
direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso
dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la
sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico,
tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la
protezione della salute e dell'ambiente e non portera' a
impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute
umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1,
possono essere adottate misure per stabilire criteri
qualitativi o quantitativi da soddisfare affinche'
specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano
considerati sottoprodotti e non rifiuti garantendo un
elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute
umana favorendo, altresi', l'utilizzazione attenta e
razionale delle risorse naturale dando priorita' alle
pratiche replicabili di simbiosi industriale. All'adozione
di tali criteri si provvede con uno o piu' decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, in conformita' a quanto previsto dalla
disciplina comunitaria.».
- Si riporta il testo dell'art. 183, comma 1, lettera
n), del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 183 (Definizioni). - (omissis).
n) "gestione dei rifiuti": la raccolta, il trasporto,
il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei
rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli
interventi successivi alla chiusura dei siti di
smaltimento, nonche' le operazioni effettuate in qualita'
di commerciante o intermediari. Non costituiscono attivita'
di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo,
raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla
raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da
eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse
mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali
di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico
strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale
detti eventi li hanno depositati;
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, della legge
28 giugno 2016, n. 132, recante «Istituzione del Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e
disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
luglio 2016, n. 166:
«Art. 4 (Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale). - (omissis).
4. L'ISPRA adotta, con il concorso delle agenzie,
norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in
materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di
controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di
coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare
l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneita'
dei sistemi di controllo e della loro gestione nel
territorio nazionale, nonche' il continuo aggiornamento, in
coerenza con il quadro normativo nazionale e
sovranazionale, delle modalita' operative del Sistema
nazionale e delle attivita' degli altri soggetti tecnici
operanti nella materia ambientale.
(omissis).».