Art. 6
Misure per la raccolta
dei rifiuti galleggianti nei fiumi
1. Al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante
dai fiumi, le Autorita' di bacino distrettuali introducono, nei
propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua
dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti, compatibili con le
esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi, alla cui attuazione
si provvede anche mediante il programma di cui al comma 2.
2. In relazione alle misure di cui al comma 1, entro il 31 marzo
2022 il Ministero della transizione ecologica avvia un programma
sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi
maggiormente interessati da tale forma di inquinamento, anche
mediante la messa in opera di strumenti galleggianti.
3. Per le attivita' di cui al comma 2 e' autorizzata la spesa di 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri
di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.