Art. 7
Attivita' di monitoraggio e controllo
dell'ambiente marino
1. Le attivita' tecnico-scientifiche funzionali alla protezione
dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al
di fuori degli ambiti portuali, svolte da personale del Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28
giugno 2016, n. 132, o da soggetti terzi che realizzano attivita'
subacquee di carattere tecnico-scientifico finalizzate alla tutela,
al monitoraggio o al controllo ambientale ai sensi di un'apposita
convenzione o in virtu' di finanziamenti ministeriali si conformano
alle linee guida operative adottate con decreto, da emanare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, del
Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, acquisito il
parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie
di porto.
Note all'art. 7:
- Per i riferimenti alla legge 28 giugno 2016, n. 132,
si rimanda nelle note all'art. 5.