Art. 7 
 
                Attivita' di monitoraggio e controllo 
                        dell'ambiente marino 
 
  1. Le attivita'  tecnico-scientifiche  funzionali  alla  protezione
dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al
di fuori degli ambiti  portuali,  svolte  da  personale  del  Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28
giugno 2016, n. 132, o da soggetti  terzi  che  realizzano  attivita'
subacquee di carattere tecnico-scientifico finalizzate  alla  tutela,
al monitoraggio o al controllo ambientale  ai  sensi  di  un'apposita
convenzione o in virtu' di finanziamenti ministeriali  si  conformano
alle linee guida operative adottate con decreto, da emanare entro tre
mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  del
Ministro della transizione ecologica, di  concerto  con  il  Ministro
delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  acquisito  il
parere  dell'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale e sentito il Comando generale del Corpo delle  capitanerie
di porto. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per i riferimenti alla legge 28 giugno 2016, n.  132,
          si rimanda nelle note all'art. 5.