Art. 7 Attivita' di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino 1. Le attivita' tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali, svolte da personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, o da soggetti terzi che realizzano attivita' subacquee di carattere tecnico-scientifico finalizzate alla tutela, al monitoraggio o al controllo ambientale ai sensi di un'apposita convenzione o in virtu' di finanziamenti ministeriali si conformano alle linee guida operative adottate con decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti alla legge 28 giugno 2016, n. 132, si rimanda nelle note all'art. 5.