Art. 8
Campagne di sensibilizzazione
1. Possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione per il
conseguimento delle finalita' della presente legge, delle strategie
per l'ambiente marino di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 10 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
274 del 23 novembre 2017, e degli obiettivi contenuti nell'Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale
delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.
2. Al fine di dare adeguata informazione ai pescatori e agli
operatori del settore circa le modalita' di conferimento dei rifiuti
accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, sono previste
adeguate forme di pubblicita' e sensibilizzazione a cura delle
Autorita' di sistema portuale o a cura dei comuni territorialmente
competenti nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani ai sensi
dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
anche attraverso protocolli tecnici che assicurino la mappatura e la
pubblicita' delle aree adibite alla raccolta e la massima
semplificazione per i pescatori e per gli operatori del settore.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni
interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
Note all'art. 8:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
10 ottobre 2017, recante «Approvazione del Programma di
misure, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto
legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, relative alla
definizione di strategie per l'ambiente marino», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre
2017.
- Si riporta il testo dell'art. 198 del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 198 (Competenze dei comuni). - 1. I comuni
concorrono, nell'ambito delle attivita' svolte a livello
degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200
e con le modalita' ivi previste, alla gestione dei rifiuti
urbani. Sino all'inizio delle attivita' del soggetto
aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta
dall'Autorita' d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i
comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani avviati
allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui
all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei
rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto
dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed
economicita' e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai
sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in
particolare:
a) le misure per assicurare la tutela
igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei
rifiuti urbani;
b) le modalita' del servizio di raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalita' del conferimento, della raccolta
differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di
garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di
rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed
adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei
rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo
184, comma 2, lettera f);
e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di
conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di
imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche,
fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalita' di esecuzione della pesata dei
rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo
smaltimento.
2-bis. Le utenze non domestiche possono conferire al
di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani
previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante
attestazione rilasciata dal soggetto che effettua
l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti
sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi
di riciclaggio dei rifiuti urbani.
3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla
provincia ed alle Autorita' d'ambito tutte le informazioni
sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.
4. I comuni sono altresi' tenuti ad esprimere il
proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di
bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.».