Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini e per gli effetti della  presente  legge,  si  intendono
per: 
    a) prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero:  i  prodotti
dell'agricoltura e dell'allevamento, compresa l'acquacoltura, di  cui
all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e i
prodotti alimentari di cui all'articolo 2  del  regolamento  (CE)  n.
178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002,
provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia
prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a  una
distanza non superiore  a  70  chilometri  di  raggio  dal  luogo  di
vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del  luogo  di
vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione  di  cui
al comma 1 dell'articolo 144 del codice dei  contratti  pubblici,  di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  come  sostituito
dall'articolo 6 della presente legge,  e  i  prodotti  freschi  della
pesca  in  mare  e  della  pesca  nelle  acque  interne  e  lagunari,
provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non  superiore  a
70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo  di  consumo
del servizio di ristorazione come definito ai sensi del citato  comma
1 dell'articolo 144 del codice di cui al decreto  legislativo  n.  50
del 2016, catturati  da  imbarcazioni  iscritte  nei  registri  degli
uffici marittimi delle capitanerie di porto competenti per i punti di
sbarco, e da imprenditori ittici iscritti nei registri delle  licenze
di pesca tenuti presso le province competenti; 
    b)  prodotti  agricoli  e  alimentari  nazionali  provenienti  da
filiera  corta:  i  prodotti  la  cui  filiera   produttiva   risulti
caratterizzata  dall'assenza  di  intermediari  commerciali,   ovvero
composta da un  solo  intermediario  tra  il  produttore,  singolo  o
associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore  finale.
Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2,  del
decreto legislativo 18 maggio 2001,  n.  228,  non  sono  considerati
intermediari.