Art. 3 
 
            Misure per favorire l'incontro tra produttori 
               e gestori della ristorazione collettiva 
 
  1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere  misure
per favorire l'incontro diretto tra i produttori di prodotti  di  cui
all'articolo 2 e  i  soggetti  gestori,  pubblici  e  privati,  della
ristorazione collettiva. Le  amministrazioni  interessate  provvedono
all'attuazione delle disposizioni del presente  articolo  nei  limiti
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.