Art. 5 
 
               Istituzione del logo «chilometro zero» 
                     e del logo «filiera corta» 
 
  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, da adottare di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, sono istituiti il logo «chilometro zero»
e il logo «filiera corta» per i prodotti agricoli e alimentari di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b). Con lo stesso decreto  sono
stabilite le condizioni e le modalita' di attribuzione dei loghi.  Il
medesimo decreto definisce altresi' le modalita'  di  verifica  e  di
attestazione della provenienza dall'ambito territoriale dei  prodotti
agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1,  lettere  a)  e
b), nonche' gli  adempimenti  relativi  alla  tracciabilita'  e  alle
modalita' con cui fornire una corretta informazione  al  consumatore.
All'attuazione del presente articolo si  provvede  nei  limiti  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  2. Il logo e' esposto nei luoghi di vendita diretta,  nei  mercati,
negli esercizi commerciali o di ristorazione  o  di  somministrazione
ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o comunque posto
in evidenza all'interno dei locali, anche della grande distribuzione,
ed  e'  pubblicato  nelle  piattaforme  informatiche  di  acquisto  o
distribuzione che forniscono i prodotti agricoli e alimentari di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b). 
  3. Il logo  non  puo'  essere  apposto  sui  prodotti,  sulle  loro
confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita. 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 202: 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».