Art. 6 
 
Promozione dei prodotti a chilometro zero o  provenienti  da  filiera
  corta nella ristorazione collettiva. 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 144 del codice dei contratti  pubblici,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e'  sostituito
dal seguente: 
    «1. I servizi di  ristorazione  indicati  nell'allegato  IX  sono
aggiudicati secondo quanto disposto dall'articolo  95,  comma  3.  La
valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in  particolare,  degli
aspetti relativi a fattori quali la qualita' dei prodotti  alimentari
con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici  e
tradizionali e di prodotti a  denominazione  protetta  e  indicazione
geografica  tipica.  Tiene  altresi'   conto   del   rispetto   delle
disposizioni ambientali in materia  di  green  economy,  dei  criteri
ambientali minimi pertinenti di  cui  all'articolo  34  del  presente
codice, della qualita'  della  formazione  degli  operatori  e  della
provenienza da operatori dell'agricoltura biologica e  sociale.  Sono
fatte salve le disposizioni di cui all'articolo  4,  comma  5-quater,
del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonche' quelle di
cui all'articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il testo  dell'art.  144,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come  modificato
          dalla presente legge, si rimanda nelle note all'art. 2.