Art. 7 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Chiunque utilizza le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere a) e b), in  maniera  non  conforme  alla  presente  legge  o
utilizza i loghi di cui all'articolo 5, in assenza dei  requisiti  di
cui all'articolo  2,  nell'etichettatura,  nella  pubblicita',  nella
presentazione e nei documenti commerciali e' soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro  a
9.500 euro. 
  2. Le Regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni di cui  al
comma 1 e irrogano le sanzioni di cui al medesimo comma. 
  3. I proventi derivanti  dall'attivita'  sanzionatoria  di  cui  al
comma 2 sono versati sui rispettivi conti di tesoreria. 
  4. Resta ferma, per le attivita' di controllo e accertamento  delle
infrazioni di cui al presente  articolo,  limitatamente  ai  prodotti
della pesca e dell'acquacoltura, la competenza  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali che, a tal fine, si  avvale
del Corpo delle  capitanerie  di  porto,  conformemente  al  disposto
dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. 
  5. I proventi derivanti dalle sanzioni irrogate ai sensi del  comma
4 sono  versati  su  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione
dell'entrata. 
 
          Note all'art. 7: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  22  del   decreto
          legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante  «Misure  per  il
          riassetto  della  normativa   in   materia   di   pesca   e
          acquacoltura, a norma dell'art. 28  della  legge  4  giugno
          2010,  n.  96»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  1°
          febbraio 2012, n. 26: 
                «Art. 22 (Vigilanza e controllo). - 1.  Il  Ministero
          delle  politiche  agricole,  alimentari   e   forestali   -
          Direzione    generale    della    pesca     marittima     e
          dell'acquacoltura, in qualita' di autorita'  competente  ai
          sensi dell'art. 5, paragrafo 5,  del  regolamento  (CE)  n.
          1224/2009, coordina le attivita' di controllo. 
                2. Ai fini dell'espletamento delle  funzioni  di  cui
          all'art. 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009, il  Ministero
          delle  politiche  agricole,  alimentari   e   forestali   -
          Direzione    Generale    della    pesca     marittima     e
          dell'acquacoltura si avvale del Corpo delle capitanerie  di
          porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca. 
                3.  L'attivita'  di  controllo   sulla   pesca,   sul
          commercio e sulla somministrazione dei  prodotti  di  essa,
          nonche'  l'accertamento  delle  infrazioni  sono  affidati,
          sotto la direzione  dei  comandanti  delle  Capitanerie  di
          Porto,  al  personale  civile  e  militare   dell'Autorita'
          marittima centrale e periferica, alle Guardie  di  finanza,
          ai Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza  ed  agli
          agenti giurati di cui al comma 4. 
                4.  Le  Amministrazioni  regionali,   provinciali   e
          comunali possono nominare, mantenendoli  a  proprie  spese,
          agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca. 
                5. Gli agenti giurati  di  cui  al  comma  4  debbono
          possedere i requisiti  previsti  dalle  leggi  di  pubblica
          sicurezza. La loro nomina,  previo  parere  favorevole  del
          capo del Compartimento marittimo, avviene secondo le  norme
          previste dalle leggi di pubblica sicurezza. 
                6. Ai soggetti di cui al comma  3,  e'  riconosciuta,
          qualora gia' ad esse non competa, la qualifica di ufficiali
          o agenti di  polizia  giudiziaria,  secondo  le  rispettive
          attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai  sensi
          dell'art. 55, ultimo comma, del codice di procedura penale. 
                7. Gli incaricati del controllo sulla pesca marittima
          possono  accedere  in  ogni  momento  presso  le  navi,   i
          galleggianti,  gli  stabilimenti  di  pesca,  i  luoghi  di
          deposito    e    di    vendita,    commercializzazione    e
          somministrazione e presso i mezzi di trasporto dei prodotti
          della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle  norme
          sulla disciplina della pesca.».