Art. 7 Sanzioni 1. Chiunque utilizza le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), in maniera non conforme alla presente legge o utilizza i loghi di cui all'articolo 5, in assenza dei requisiti di cui all'articolo 2, nell'etichettatura, nella pubblicita', nella presentazione e nei documenti commerciali e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro. 2. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni di cui al comma 1 e irrogano le sanzioni di cui al medesimo comma. 3. I proventi derivanti dall'attivita' sanzionatoria di cui al comma 2 sono versati sui rispettivi conti di tesoreria. 4. Resta ferma, per le attivita' di controllo e accertamento delle infrazioni di cui al presente articolo, limitatamente ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, a tal fine, si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, conformemente al disposto dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. 5. I proventi derivanti dalle sanzioni irrogate ai sensi del comma 4 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2012, n. 26: «Art. 22 (Vigilanza e controllo). - 1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in qualita' di autorita' competente ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, coordina le attivita' di controllo. 2. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'art. 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca. 3. L'attivita' di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonche' l'accertamento delle infrazioni sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di Porto, al personale civile e militare dell'Autorita' marittima centrale e periferica, alle Guardie di finanza, ai Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui al comma 4. 4. Le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca. 5. Gli agenti giurati di cui al comma 4 debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza. La loro nomina, previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo, avviene secondo le norme previste dalle leggi di pubblica sicurezza. 6. Ai soggetti di cui al comma 3, e' riconosciuta, qualora gia' ad esse non competa, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi dell'art. 55, ultimo comma, del codice di procedura penale. 7. Gli incaricati del controllo sulla pesca marittima possono accedere in ogni momento presso le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita, commercializzazione e somministrazione e presso i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca.».