Art. 8 
 
             Abrogazione, disposizioni di coordinamento 
                     e clausola di salvaguardia 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 6 ottobre 2017, n.  158,
e' abrogato. Tutti i richiami ai prodotti  di  cui  all'articolo  11,
comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, si intendono riferiti ai
prodotti a chilometro  zero  o  provenienti  da  filiera  corta  come
definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e  b),  della  presente
legge. 
  2. Le disposizioni della  presente  legge  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione. 
  3. E' facolta' delle regioni a statuto speciale  e  delle  Province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano   con   minoranze   linguistiche
riconosciute istituire  i  loghi  di  cui  all'articolo  5  in  forma
bilingue. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 17 maggio 2022 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Draghi, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  11,  della  legge  6
          ottobre 2017, n. 158, recante "Misure per il sostegno e  la
          valorizzazione dei piccoli comuni, nonche' disposizioni per
          la riqualificazione e il recupero dei  centri  storici  dei
          medesimi comuni,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  2
          novembre 2017,  n.  256,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 11  (Promozione  dei  prodotti  provenienti  da
          filiera corta o a chilometro utile). - 1. I piccoli comuni,
          anche allo scopo di accrescere la sostenibilita' ambientale
          del consumo dei prodotti  agricoli  e  alimentari,  possono
          promuovere, anche in  forma  associata,  il  consumo  e  la
          commercializzazione  dei  prodotti  agricoli  e  alimentari
          provenienti da filiera corta  e  dei  prodotti  agricoli  e
          alimentari a chilometro utile, come definiti  al  comma  2,
          favorendone l'impiego da parte dei gestori dei  servizi  di
          ristorazione collettiva pubblica. 
                2. Abrogato. 
                3. Nei bandi di gara  per  gli  appalti  pubblici  di
          servizi o di forniture  di  prodotti  alimentari  destinati
          alla ristorazione collettiva, indetti dai  piccoli  comuni,
          fermo restando quanto previsto dal decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, costituisce  titolo  preferenziale  per
          l'aggiudicazione  l'utilizzo,  in  quantita'  superiori  ai
          criteri minimi ambientali stabiliti dai paragrafi  5.3.1  e
          6.3.1 dell'allegato  I  annesso  al  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  25
          luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del
          21 settembre  2011,  dei  prodotti  agricoli  e  alimentari
          provenienti da filiera corta o a  chilometro  utile  e  dei
          prodotti agricoli e  alimentari  biologici  provenienti  da
          filiera corta o a chilometro utile. 
                4. Per i fini di  cui  al  comma  3,  l'utilizzo  dei
          prodotti di cui al comma 2, lettere a) e b),  in  quantita'
          superiori ai criteri minimi stabiliti  dal  citato  decreto
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del  mare  25  luglio  2011   deve   essere   adeguatamente
          documentato attraverso fatture di  acquisto  che  riportino
          anche le indicazioni  relative  all'origine,  alla  natura,
          alla qualita' e alla quantita' dei prodotti acquistati.».