IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che stabilisce che i rapporti con il personale sanitario per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile; Visto il decreto del Ministro della sanita' 22 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1984, n. 77, con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile; Visto il decreto del Ministro della salute 3 ottobre 2012, n. 202, con il quale e' stato reso esecutivo l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute, i medici ambulatoriali, specialisti e generici, e le altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi) operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (validita' 1° gennaio 2006-31 dicembre 2009), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 2012, n. 277; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014 n. 59, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della salute, e in particolare l'articolo 3, comma 1, con cui sono state trasferite alla Direzione generale della prevenzione sanitaria le funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante in Italia e all'estero; Visto il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015 di individuazione degli Uffici dirigenziali non generali del Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2015, n. 133, che ha ripartito le attivita' afferenti alla gestione centralizzata degli adempimenti amministrativo-contabili degli uffici USMAF-SASN; Visto l'Accordo collettivo nazionale del 31 marzo 2020 per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni (triennio 2016-2018); Ritenuto di adeguare, per la parte compatibile, la disciplina di cui al menzionato Accordo collettivo nazionale dei medici ambulatoriali, specialisti e generici, e delle altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi) operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute al predetto Accordo collettivo nazionale del Servizio sanitario nazionale del 31 marzo 2020; Considerato che in data 16 dicembre 2020 e' stato sottoscritto con le organizzazioni sindacali interessate l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute, i medici ambulatoriali, specialisti e generici, e le altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi) operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile per il triennio 2016-2018; Considerato che gli oneri derivanti dall'applicazione del suddetto Accordo sono valutati per gli anni dal 2010 al 2018 in euro 748.570,66, con un maggiore onere a tutto il 2020 di euro 292.892,49, per un totale complessivo di euro 1.041.463,15 comprensivo degli oneri previdenziali e dell'IRAP, pari ad euro 191.962,52; Visto il parere favorevole della Ragioneria generale dello Stato reso con nota n. 288184 del 23 novembre 2021 e trasmesso con nota n. 23209 del 24 novembre 2021 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze; Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, n. 81 del 2022, espresso nell'Adunanza di sezione dell'11 gennaio 2022; Vista la nota dell'Ufficio legislativo del Ministero della salute prot. n. 344 del 19 gennaio 2022 con cui e' stata effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, e la presa d'atto espressa con nota del Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. n. 1321 del 9 febbraio 2022; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. E' reso esecutivo l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute, i medici ambulatoriali, specialisti e generici, e le altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi) operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per il triennio 2016-2018, riportato nel testo Allegato A, che e' parte integrante del presente regolamento. 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento si provvede a valere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, sugli stanziamenti del capitolo 2422 «compensi al personale sanitario convenzionato per le esigenze di assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante» dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione degli organi di controllo, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 marzo 2022 Il Ministro: Speranza Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, registrazione n. 1348
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse - Si riporta il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». - Si riporta il comma 7 dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502: «7. Restano salve le norme previste dai decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, n. 618, e n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti della Comunita' europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unita' sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale». - La legge 23 dicembre 1978, n. 833 reca: «Istituzione del servizio sanitario nazionale». - La legge 13 dicembre 2009, n. 172 reca: «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato». - La legge 30 dicembre 2020, n. 178 reca: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023». - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620 reca: «Norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile». - Il decreto del Ministro della sanita' 22 febbraio 1984 recante: «Fissazione dei livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate in Italia, in navigazione ed all'estero al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile dal Ministero della sanita'» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984. - Il decreto del Ministro della salute 3 ottobre 2012, n. 202 (Regolamento recante: «Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute, i medici ambulatoriali, specialisti e generici e le altre professionalita' sanitarie - biologi, chimici e psicologi - operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. Validita' 1° gennaio 2006-31 dicembre 2009»), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 2012, n. 277. - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 (Regolamento di organizzazione del Ministero della salute): «Art. 3 (Direzione generale della prevenzione sanitaria). - 1. La Direzione generale della prevenzione sanitaria svolge le seguenti funzioni: sorveglianza epidemiologica; promozione della salute, con particolare riguardo alle fasce di popolazione vulnerabili (anziani, settore materno infantile, eta' evolutiva, migranti, persone affette da patologie croniche e di rilievo sociale, disabili, persone non autosufficienti, persone con problemi di salute mentale); prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, ivi incluse le altre competenze sanitarie in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni; prevenzione degli incidenti in ambito stradale e domestico e nelle istituzioni sanitarie e socio-sanitarie; prevenzione, monitoraggio e valutazione epidemiologica del fenomeno delle dipendenze; prevenzione universale delle esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici nell'ambiente naturale, nell'ambiente di vita, nelle acque destinate al consumo umano e nell'ambiente di lavoro; profilassi internazionale; prevenzione nella popolazione a rischio, con particolare riguardo ai programmi organizzati di screening; prevenzione delle complicanze e delle recidive di malattia, con particolare riguardo all'integrazione sanitaria e socio-sanitaria; disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping; tutela della salute con riferimento a sangue ed emocomponenti, trapianto di organi e biotecnologie con particolare riferimento al loro impiego e alle procedure autorizzative concernenti attivita' riguardanti microrganismi geneticamente modificati; terrorismo biologico, chimico, nucleare e radiologico; buone pratiche di laboratorio; aspetti connessi alla protezione civile; disciplina delle acque minerali; coordinamento funzionale degli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera, fatte salve le competenze della direzione generale di cui all'articolo 10, ed esercizio delle funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante in Italia e all'estero (USMAF-SASN).» - Il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015 (Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2015. Note all'art. 1: - Per l'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si veda nelle note alle premesse.