Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente legge si intende: 
    a)  per  «impresa   produttrice»:   qualunque   soggetto,   anche
appartenente al Terzo settore,  che,  direttamente  o  nel  ruolo  di
intermediario o di impresa collegata, esercita  un'attivita'  diretta
alla produzione o all'immissione in commercio di farmaci,  strumenti,
apparecchiature, beni o servizi, anche non sanitari, ivi  compresi  i
prodotti nutrizionali, commercializzabili  nell'ambito  della  salute
umana  e  veterinaria,  ovvero  all'organizzazione  di   convegni   e
congressi riguardanti i medesimi oggetti; 
    b) per  «soggetti  che  operano  nel  settore  della  salute»:  i
soggetti appartenenti all'area sanitaria o amministrativa e gli altri
soggetti  che   operano,   a   qualsiasi   titolo,   nell'ambito   di
un'organizzazione   sanitaria,   pubblica   o   privata,    e    che,
indipendentemente dall'incarico ricoperto, esercitano responsabilita'
nella gestione e nell'allocazione delle risorse  o  intervengono  nei
processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, tecnologie e
altri beni, anche non sanitari, nonche' di ricerca, sperimentazione e
sponsorizzazione. Sono equiparati ai soggetti che operano nel settore
della  salute   i   professionisti   iscritti   nell'Albo   nazionale
obbligatorio dei  componenti  delle  commissioni  giudicatrici  nelle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, di cui  all'articolo
78 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,
gestito dall'Autorita' nazionale anticorruzione, e selezionabili  per
le procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto e la  produzione  di
beni e servizi nel settore sanitario; 
    c) per «organizzazione sanitaria»: le aziende  sanitarie  locali,
le aziende ospedaliere, le  aziende  ospedaliere  universitarie,  gli
istituti di ricovero e  cura  a  carattere  scientifico  e  qualunque
persona giuridica pubblica o privata che eroga prestazioni sanitarie,
i dipartimenti  universitari,  le  scuole  di  specializzazione,  gli
istituti di ricerca pubblici e privati e le associazioni  e  societa'
scientifiche del settore della salute, gli ordini professionali delle
professioni sanitarie e le associazioni tra operatori sanitari, anche
non aventi personalita' giuridica, i soggetti pubblici e privati  che
organizzano attivita' di educazione continua in medicina  nonche'  le
societa', le associazioni di pazienti, le fondazioni e gli altri enti
istituiti o controllati dai soggetti di  cui  alla  presente  lettera
ovvero che li controllano o ne detengono la proprieta' o che svolgono
il ruolo di intermediazione per le predette organizzazioni sanitarie. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  78  del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante  il  Codice  dei
          contratti pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  19
          aprile 2016, n. 91, S.O.: 
                «Art.  78  (Albo  dei  componenti  delle  commissioni
          giudicatrici). - 1. E'  istituito  presso  l'ANAC,  che  lo
          gestisce e lo  aggiorna  secondo  criteri  individuati  con
          apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio  dei
          componenti delle commissioni giudicatrici  nelle  procedure
          di   affidamento   dei   contratti   pubblici.   Ai    fini
          dell'iscrizione nel suddetto albo, i  soggetti  interessati
          devono essere in possesso di requisiti di compatibilita'  e
          moralita',   nonche'    di    comprovata    competenza    e
          professionalita' nello specifico settore a cui si riferisce
          il  contratto,  secondo  i  criteri  e  le  modalita'   che
          l'Autorita' definisce con apposite linee  guida,  valutando
          la possibilita' di articolare  l'Albo  per  aree  tematiche
          omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di
          entrata in vigore del presente  codice.  Fino  all'adozione
          della disciplina in  materia  di  iscrizione  all'Albo,  si
          applica l'art. 216, comma 12. 
              1-bis. Con le linee guida  di  cui  al  comma  1  sono,
          altresi', disciplinate le modalita' di funzionamento  delle
          commissioni  giudicatrici,  prevedendo,  di  norma,  sedute
          pubbliche, nonche'  sedute  riservate  per  la  valutazione
          delle offerte tecniche e per  altri  eventuali  adempimenti
          specifici.».