Art. 3 
 
           Pubblicita' delle erogazioni, delle convenzioni 
                           e degli accordi 
 
  1. Sono soggette a pubblicita' secondo le disposizioni del presente
articolo le convenzioni e le erogazioni in denaro,  beni,  servizi  o
altre utilita' effettuate da un'impresa produttrice in favore: 
    a) di un soggetto che opera  nel  settore  della  salute,  quando
abbiano  un  valore  unitario  maggiore  di  100  euro  o  un  valore
complessivo annuo maggiore di 1.000 euro; 
    b) di  un'organizzazione  sanitaria,  quando  abbiano  un  valore
unitario maggiore  di  1.000  euro  o  un  valore  complessivo  annuo
maggiore di 2.500 euro. 
  2. Sono altresi' soggetti a pubblicita' gli accordi tra le  imprese
produttrici e i soggetti che operano nel settore della  salute  o  le
organizzazioni sanitarie, che producono vantaggi diretti o indiretti,
consistenti  nella  partecipazione  a  convegni,  eventi   formativi,
comitati,  commissioni,  organi  consultivi  o  comitati  scientifici
ovvero nella  costituzione  di  rapporti  di  consulenza,  docenza  o
ricerca. 
  3. La pubblicita'  delle  erogazioni,  delle  convenzioni  e  degli
accordi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e'  effettuata  a
cura  dell'impresa  produttrice  mediante  comunicazione   dei   dati
relativi all'erogazione, alla convenzione o all'accordo, da  inserire
nel registro pubblico telematico istituito ai sensi dell'articolo  5.
La comunicazione di cui al presente comma  e'  trasmessa  in  formato
elettronico secondo le modalita' stabilite dal decreto  del  Ministro
della salute di  cui  all'articolo  5,  comma  7.  Qualora  l'impresa
produttrice abbia sede all'estero, l'adempimento puo' essere eseguito
dal rappresentante della stessa in Italia. 
  4. La  comunicazione  di  cui  al  comma  3  indica,  per  ciascuna
erogazione, convenzione o accordo: 
    a)   i   seguenti   dati    identificativi    del    beneficiario
dell'erogazione o della controparte della convenzione o dell'accordo: 
      1) il cognome e  il  nome,  il  domicilio  professionale  e  la
qualifica, qualora il beneficiario o la controparte sia  una  persona
fisica; 
      2) la ragione sociale, la  sede  e  la  natura  dell'attivita',
qualora il beneficiario o la controparte sia una persona giuridica; 
    b) il  codice  fiscale  o  la  partita  dell'imposta  sul  valore
aggiunto (IVA) del beneficiario o della controparte; 
    c) la data dell'erogazione o  il  periodo  di  riferimento  della
convenzione o dell'accordo; 
    d) la natura dell'erogazione o della convenzione o dell'accordo; 
    e) l'importo o il valore dell'erogazione ovvero la  remunerazione
della convenzione o dell'accordo; nel caso di beni, servizi  o  altre
utilita', e' indicato il valore di mercato; 
    f) la causa dell'erogazione, della convenzione o dell'accordo; 
    g) il soggetto, identificato mediante i dati di cui alle  lettere
a) e b),  che,  in  qualita'  di  intermediario,  abbia  definito  le
condizioni  dell'erogazione  o  i   termini   della   convenzione   o
dell'accordo o,  comunque,  abbia  intrattenuto  i  rapporti  con  il
beneficiario o la controparte  per  conto  dell'impresa  produttrice,
anche qualora si tratti di un dipendente dell'impresa medesima; 
    h) il numero di iscrizione del beneficiario o  della  controparte
al proprio ordine professionale. 
  5. La comunicazione prevista  dal  comma  3  e'  eseguita,  per  le
erogazioni effettuate e gli accordi e le  convenzioni  instaurati  in
ciascun  semestre  dell'anno,  entro  la  conclusione  del   semestre
successivo. In  caso  di  superamento  dei  limiti  annui  di  valore
indicati al comma 1 nel corso dell'anno, la comunicazione e' eseguita
entro il semestre successivo a quello nel  quale  e'  intervenuto  il
superamento.