Art. 3 Pubblicita' delle erogazioni, delle convenzioni e degli accordi 1. Sono soggette a pubblicita' secondo le disposizioni del presente articolo le convenzioni e le erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilita' effettuate da un'impresa produttrice in favore: a) di un soggetto che opera nel settore della salute, quando abbiano un valore unitario maggiore di 100 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 1.000 euro; b) di un'organizzazione sanitaria, quando abbiano un valore unitario maggiore di 1.000 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 2.500 euro. 2. Sono altresi' soggetti a pubblicita' gli accordi tra le imprese produttrici e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie, che producono vantaggi diretti o indiretti, consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi, comitati, commissioni, organi consultivi o comitati scientifici ovvero nella costituzione di rapporti di consulenza, docenza o ricerca. 3. La pubblicita' delle erogazioni, delle convenzioni e degli accordi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e' effettuata a cura dell'impresa produttrice mediante comunicazione dei dati relativi all'erogazione, alla convenzione o all'accordo, da inserire nel registro pubblico telematico istituito ai sensi dell'articolo 5. La comunicazione di cui al presente comma e' trasmessa in formato elettronico secondo le modalita' stabilite dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 5, comma 7. Qualora l'impresa produttrice abbia sede all'estero, l'adempimento puo' essere eseguito dal rappresentante della stessa in Italia. 4. La comunicazione di cui al comma 3 indica, per ciascuna erogazione, convenzione o accordo: a) i seguenti dati identificativi del beneficiario dell'erogazione o della controparte della convenzione o dell'accordo: 1) il cognome e il nome, il domicilio professionale e la qualifica, qualora il beneficiario o la controparte sia una persona fisica; 2) la ragione sociale, la sede e la natura dell'attivita', qualora il beneficiario o la controparte sia una persona giuridica; b) il codice fiscale o la partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del beneficiario o della controparte; c) la data dell'erogazione o il periodo di riferimento della convenzione o dell'accordo; d) la natura dell'erogazione o della convenzione o dell'accordo; e) l'importo o il valore dell'erogazione ovvero la remunerazione della convenzione o dell'accordo; nel caso di beni, servizi o altre utilita', e' indicato il valore di mercato; f) la causa dell'erogazione, della convenzione o dell'accordo; g) il soggetto, identificato mediante i dati di cui alle lettere a) e b), che, in qualita' di intermediario, abbia definito le condizioni dell'erogazione o i termini della convenzione o dell'accordo o, comunque, abbia intrattenuto i rapporti con il beneficiario o la controparte per conto dell'impresa produttrice, anche qualora si tratti di un dipendente dell'impresa medesima; h) il numero di iscrizione del beneficiario o della controparte al proprio ordine professionale. 5. La comunicazione prevista dal comma 3 e' eseguita, per le erogazioni effettuate e gli accordi e le convenzioni instaurati in ciascun semestre dell'anno, entro la conclusione del semestre successivo. In caso di superamento dei limiti annui di valore indicati al comma 1 nel corso dell'anno, la comunicazione e' eseguita entro il semestre successivo a quello nel quale e' intervenuto il superamento.