Art. 4 
 
Comunicazione   delle   partecipazioni    azionarie,    dei    titoli
  obbligazionari e dei proventi derivanti da  diritti  di  proprieta'
  industriale o intellettuale. 
 
  1. Le imprese produttrici costituite in forma societaria, entro  il
31 gennaio di ogni anno, comunicano al Ministero della salute i  dati
identificativi di cui all'articolo 3, comma 4, lettere a) e  b),  dei
soggetti che operano nel settore della salute e delle  organizzazioni
sanitarie per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: 
    a) siano titolari  di  azioni  o  di  quote  del  capitale  della
societa' ovvero di obbligazioni dalla  stessa  emesse,  iscritti  per
l'anno precedente, rispettivamente, nel libro dei soci  o  nel  libro
delle obbligazioni; 
    b)  abbiano  percepito  dalla  societa',  nell'anno   precedente,
corrispettivi per  la  concessione  di  licenze  per  l'utilizzazione
economica di diritti di proprieta' industriale o intellettuale. 
  2. La comunicazione di cui al comma 1 indica, per ciascun titolare: 
    a) per le azioni o quote  del  capitale  e  per  le  obbligazioni
quotate in mercati regolamentati,  il  valore  determinato  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 4, lettera a) o b), del testo unico di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
    b) per le obbligazioni non quotate in mercati  regolamentati,  il
valore  nominale  complessivo  dei  titoli  posseduti,  distinto  per
ciascuna emissione, con l'indicazione del rendimento annuo; 
    c) i  proventi  da  azioni,  quote  di  capitale  e  obbligazioni
percepiti dal titolare nell'anno; 
    d)  i  proventi  da   diritti   di   proprieta'   industriale   o
intellettuale percepiti dal titolare nell'anno. 
  3. Nella comunicazione di cui al comma 1 del presente  articolo  e'
altresi' indicato se il valore complessivo delle azioni o delle quote
costituisca  una  partecipazione  qualificata   definita   ai   sensi
dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  4. La comunicazione di cui al  comma  1  e'  trasmessa  in  formato
elettronico secondo le modalita' stabilite dal decreto  del  Ministro
della salute di cui all'articolo 5, comma 7. 
  5. Nel  caso  previsto  dal  comma  3  del  presente  articolo,  la
comunicazione di cui al comma 1 e' pubblicata a  cura  del  Ministero
della salute in un'apposita sezione del registro pubblico  telematico
istituito ai sensi dell'articolo 5. 
  6. Qualora le azioni, quote od  obbligazioni  di  cui  al  presente
articolo siano attribuite al soggetto che  opera  nel  settore  della
salute o  all'organizzazione  sanitaria  dall'impresa  produttrice  a
titolo gratuito o quale corrispettivo, anche parziale, di prestazioni
rese dagli stessi, resta fermo l'obbligo  di  comunicazione  previsto
dall'articolo 3. A  tale  fine,  il  valore  della  partecipazione  o
dell'obbligazione e' determinato ai sensi del comma  2  del  presente
articolo. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 4, lettera  a)
          e b) e dell'art. 67, comma 1, lettera c)  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          recante «Approvazione del testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31  dicembre
          1986, n. 302, S.O.: 
                «Art.  9.  (Determinazione  dei   redditi   e   delle
          perdite). - (Omissis). 
              4. Il valore normale e' determinato: 
                a)  per  le  azioni,  obbligazioni  e  altri   titoli
          negoziati in mercati regolamentati italiani  o  esteri,  in
          base alla media aritmetica dei prezzi rilevati  nell'ultimo
          mese; 
                b) per le altre azioni, per le quote di societa'  non
          azionarie e per i  titoli  o  quote  di  partecipazione  al
          capitale di enti diversi dalle societa', in proporzione  al
          valore del patrimonio netto della societa' o ente,  ovvero,
          per le societa' o enti di nuova costituzione, all'ammontare
          complessivo dei conferimenti; 
              (Omissis).» 
                «Art. 67. (Redditi diversi). - (Omissis). 
                c) le  plusvalenze  realizzate  mediante  cessione  a
          titolo oneroso di partecipazioni  qualificate.  Costituisce
          cessione  di  partecipazioni  qualificate  la  cessione  di
          azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni  altra
          partecipazione al capitale od al patrimonio delle  societa'
          di cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al  comma
          3, lettera c), e dei soggetti di cui all'art. 73, comma  1,
          lettere a), b) e d),  nonche'  la  cessione  di  diritti  o
          titoli attraverso cui possono essere acquisite le  predette
          partecipazioni, qualora  le  partecipazioni,  i  diritti  o
          titoli   ceduti   rappresentino,   complessivamente,    una
          percentuale di diritti di voto esercitabili  nell'assemblea
          ordinaria superiore al 2 o  al  20  per  cento  ovvero  una
          partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al  5
          o al  25  per  cento,  secondo  che  si  tratti  di  titoli
          negoziati   in   mercati   regolamentati   o    di    altre
          partecipazioni. Per  i  diritti  o  titoli  attraverso  cui
          possono essere  acquisite  partecipazioni  si  tiene  conto
          delle   percentuali   potenzialmente   ricollegabili   alle
          predette partecipazioni. La percentuale di diritti di  voto
          e di partecipazione e' determinata tenendo conto  di  tutte
          le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi,  ancorche'
          nei confronti di soggetti  diversi.  Tale  disposizione  si
          applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed  i
          diritti posseduti rappresentano una percentuale di  diritti
          di voto o  di  partecipazione  superiore  alle  percentuali
          suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze  di  cui  alla
          presente lettera quelle realizzate mediante: 
                  1) cessione di strumenti  finanziari  di  cui  alla
          lettera  a)  del  comma   2   dell'art.   44   quando   non
          rappresentano una partecipazione al patrimonio; 
                  2) cessione dei  contratti  di  cui  all'art.  109,
          comma 9, lettera b), qualora  il  valore  dell'apporto  sia
          superiore al 5 per cento o al 25 per cento del  valore  del
          patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo  bilancio
          approvato prima della data di stipula del contratto secondo
          che si tratti di societa' i cui titoli  sono  negoziati  in
          mercati regolamentati o di  altre  partecipazioni.  Per  le
          plusvalenze realizzate mediante la cessione  dei  contratti
          stipulati con associanti non residenti che  non  soddisfano
          le condizioni di cui all'art.  44,  comma  2,  lettera  a),
          ultimo periodo, l'assimilazione  opera  a  prescindere  dal
          valore dell'apporto; 
                  3)  cessione  dei  contratti  di  cui   al   numero
          precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore  al
          25  per  cento  dell'ammontare  dei  beni   dell'associante
          determinati in base alle disposizioni previste del comma  2
          dell'art. 47 del citato testo unico; 
              (Omissis).».