Art. 6 
 
                        Vigilanza e sanzioni 
 
  1. Le imprese produttrici sono responsabili della  veridicita'  dei
dati contenuti nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4. 
  2. All'impresa produttrice che omette di eseguire la  comunicazione
telematica di cui  all'articolo  3,  nel  termine  ivi  previsto,  si
applica,   per   ciascuna   comunicazione   omessa,    la    sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma  di  1.000  euro
aumentata di venti volte  l'importo  dell'erogazione  alla  quale  si
riferisce l'omissione. 
  3.  All'impresa  produttrice   che   omette   di   trasmettere   la
comunicazione di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  nel  termine  ivi
indicato, ovvero omette, ricorrendone i presupposti, l'indicazione di
cui al  comma  3  del  medesimo  articolo,  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento  di  una  somma  da  5.000  a
50.000 euro. 
  4. Nel caso in  cui  l'impresa  produttrice  fornisca  informazioni
incomplete nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4, le  stesse
devono essere integrate entro il termine di novanta giorni. Nel  caso
in cui l'integrazione non venga effettuata nel termine stabilito,  si
applicano le sanzioni previste, rispettivamente, dai commi 2 e 3  del
presente articolo. 
  5. Salvo che il fatto costituisca  reato,  all'impresa  produttrice
che fornisce notizie false nelle comunicazioni di cui agli articoli 3
e 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di
una somma da 5.000 a 100.000 euro. 
  6. All'impresa produttrice con un fatturato annuo  inferiore  a  un
milione di euro, le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 5 si applicano in
misura pari alla meta' degli importi  definiti  dai  predetti  commi,
purche' tale impresa non sia controllata, collegata  o  vincolata  da
rapporti di fornitura o subfornitura con altre imprese produttrici. 
  7. Gli atti di irrogazione delle  sanzioni  previste  dal  presente
articolo sono pubblicati in un'apposita sezione del registro pubblico
telematico di cui all'articolo 5. Il Ministero della salute pubblica,
in formato aperto, tali atti nella  prima  pagina  del  proprio  sito
internet istituzionale,  per  un  periodo  non  inferiore  a  novanta
giorni, con l'indicazione dei nomi delle imprese produttrici che  non
abbiano trasmesso le comunicazioni dovute ovvero che abbiano  fornito
notizie false nelle comunicazioni. 
  8. Il Ministero della salute  esercita  le  funzioni  di  vigilanza
sull'attuazione  della  presente  legge,  avvalendosi   del   Comando
carabinieri per  la  tutela  della  salute,  e  applica  le  sanzioni
amministrative previste dal presente articolo. 
  9. In conformita' alle disposizioni di cui alla legge  30  novembre
2017, n. 179, e' consentita la segnalazione al Ministero della salute
delle condotte poste in essere in violazione  della  presente  legge.
Con il decreto di cui all'articolo 5, comma 7, sono  disciplinate  le
modalita' per l'attuazione del presente comma. 
  10. L'amministrazione finanziaria  e  il  Corpo  della  guardia  di
finanza, nell'ambito delle  attivita'  di  controllo  effettuate  nei
riguardi delle imprese  produttrici,  verificano  l'esecuzione  degli
obblighi   previsti   dalla   presente   legge.   Qualora   accertino
irregolarita' od omissioni, salvo che il fatto costituisca reato,  ne
informano il Ministero della salute per i fini di cui al comma 8. 
  11. Per l'accertamento,  la  contestazione  e  l'irrogazione  delle
sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e
II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  12. I proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni di cui al
presente articolo affluiscono all'entrata del  bilancio  dello  Stato
per essere riassegnati, in misura pari al 50 per cento,  ad  apposito
capitolo dello stato di previsione  del  Ministero  della  salute  ed
essere  destinati,  nell'anno  di   riferimento,   al   miglioramento
dell'efficienza e dell'efficacia delle attivita' di vigilanza  svolte
ai sensi del comma 8. 
 
          Note all'art. 6: 
              -  La  legge  30  novembre  2017,   n.   179,   recante
          «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di
          reati o irregolarita' di  cui  siano  venuti  a  conoscenza
          nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico  o  privato»,
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2017, n.
          291. 
              - Le disposizioni contenute nel capo I, sezione I e II,
          della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al
          sistema penale», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O., recano: «Capo I  (LE  SANZIONI
          AMMINISTRATIVE) - Sezione I (Principi generali)  -  Sezione
          II (Applicazione)».