Art. 8 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  Ad  esclusione  delle  attivita'  di  cui  all'articolo  5,  le
amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della  presente
legge nell'ambito delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.