Art. 9 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Gli  obblighi  di  comunicazione  previsti  dall'articolo  3  si
applicano a decorrere dal secondo semestre  successivo  a  quello  in
corso alla data di pubblicazione dell'avviso  previsto  dall'articolo
5, comma 1. 
  2. Gli  obblighi  di  comunicazione  previsti  dall'articolo  4  si
applicano a decorrere dal secondo anno successivo a quello  in  corso
alla data di  pubblicazione  dell'avviso  previsto  dall'articolo  5,
comma 1. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 31 maggio 2022 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Draghi, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia