IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre  2004,  n.  252»,  e
successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 131; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64; 
  Visto il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  61,  recante
«Revisione dei percorsi dell'istruzione  professionale  nel  rispetto
dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi
dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo  1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, concernente il  «Regolamento  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87, concernente il «Regolamento recante norme per il  riordino  degli
istituti professionali,  a  norma  dell'articolo  64,  comma  4,  del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
88, concernente il «Regolamento recante norme per il  riordino  degli
istituti tecnici, a norma dell'articolo  64,  comma  4,  del  decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
89,  concernente  il  «Regolamento  recante  revisione   dell'assetto
ordinamentale,  organizzativo  e  didattico   dei   licei   a   norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre  2015,
n. 207, concernente il «Regolamento in materia  di  parametri  fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
marzo  2007,  recante  «Determinazione  delle  classi  delle   lauree
universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 155 del 6 luglio 2007; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
marzo  2007,  recante  «Determinazione   delle   classi   di   laurea
magistrale», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 157 del 9 luglio 2007; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni  tra  diplomi  di
lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex  decreto
n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai  fini
della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 ottobre 2013, recante
«Istituzione del gruppo sportivo  vigili  del  fuoco  Fiamme  Rosse»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  296
del 18 dicembre 2013; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 aprile 2015,  n.  61,
concernente il «Regolamento  recante  modalita'  di  svolgimento  del
concorso pubblico, di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco  in
qualita' di atleta ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei  vigili
del fuoco»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167,
concernente il «Regolamento recante norme  per  l'individuazione  dei
limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure
selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco; 
  Visto il decreto del capo del Dipartimento dei  vigili  del  fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile 4 dicembre 2014, n.  351,
di approvazione dello statuto del gruppo sportivo  vigili  del  fuoco
Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento che  tenga  conto
delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n.
127, al ruolo degli atleti  del  gruppo  sportivo  vigili  del  fuoco
Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  per  quanto
attiene ai requisiti di accesso e alle modalita' di svolgimento delle
procedure concorsuali; 
  Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali,  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7  maggio  2008,  recante
«Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  168
del 19 luglio 2008; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 febbraio 2022; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
riscontrata con nota del Dipartimento  per  gli  affari  giuridici  e
legislativi della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  n.  3563
dell'8 aprile 2022; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
              Modalita' di accesso e bando di concorso 
 
  1. L'accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo  dei  vigili
del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  di
seguito denominato "Corpo nazionale", ai sensi dell'articolo 131  del
decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  avviene  mediante
concorso pubblico per titoli sportivi e culturali. 
  2. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 131 del decreto legislativo n.  217
del 2005, fermi  restando  i  requisiti  previsti  per  le  categorie
riservatane di cui all'articolo 131, comma 2,  del  medesimo  decreto
legislativo. Per l'individuazione del numero dei posti riservati alle
predette categorie, si applica il criterio  dell'arrotondamento,  per
eccesso o per difetto, all'unita' intera piu' vicina. 
  3. Il bando di concorso  e'  adottato  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  nonche'  sul   sito
internet www.vigilfuoco.it. 
  4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla
procedura concorsuale e' effettuata, ai fini della  presentazione  in
via telematica della domanda  di  partecipazione,  in  conformita'  a
quanto  disposto  dall'articolo  64,  comma  2-quater,  del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  Ministri»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  214  del  12  settembre  1988  -  supplemento
          ordinario n. 86: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - Omissis. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Si  riporta  il  testo  del  decreto  legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217, recante  «Ordinamento  del  personale
          del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma  dell'art.
          2 della legge 30 settembre 2004,  n.  252»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n.  249  del  25  ottobre  2005  -
          supplemento ordinario n. 170: 
              «Art. 131 (Accesso al ruolo  degli  atleti  del  gruppo
          sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse). - 1.  L'assunzione
          del personale da destinare al ruolo degli atleti del gruppo
          sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse avviene, nei  limiti
          delle carenze organiche,  mediante  concorso  pubblico  per
          titoli  sportivi  e  culturali,  riservato   ai   cittadini
          italiani  che  siano  riconosciuti  atleti   di   interesse
          nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o
          dalle federazioni sportive nazionali, che detengano  almeno
          uno dei titoli sportivi ammessi a valutazione e  che  siano
          in possesso dei seguenti requisiti: 
                a) godimento dei diritti politici; 
                b) eta' stabilita con regolamento adottato  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127; 
                c)  idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                d) titolo di studio della scuola dell'obbligo; 
                e)   qualita'   morali   e   di   condotta   previste
          dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
                f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
          ai  pubblici  concorsi  per  l'accesso  all'impiego   nella
          pubblica amministrazione. 
              2. Nella procedura concorsuale di cui  al  comma  1  e'
          prevista una riserva, pari al 30 per cento dei posti  messi
          a concorso, per il personale di ruolo del Corpo  nazionale,
          che sia in possesso dei requisiti  previsti  per  l'accesso
          alla  qualifica  di  atleta.  E',  altresi',  prevista  una
          riserva, pari al 10 per cento dei posti messi  a  concorso,
          per il personale volontario del Corpo nazionale,  che  alla
          data  di  scadenza  del  termine  stabilito  nel  bando  di
          concorso per la presentazione della domanda di  ammissione,
          sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni  e
          abbia effettuato non meno di duecento giorni  di  servizio,
          fermi restando gli altri requisiti previsti  per  l'accesso
          alla qualifica di atleta. I  posti  riservati  non  coperti
          sono conferiti agli  altri  concorrenti  seguendo  l'ordine
          della graduatoria di merito. 
              3. Nei singoli bandi puo' essere previsto che  i  posti
          disponibili  siano  ripartiti  tra  le   varie   discipline
          praticate dai gruppi sportivi  ovvero  tra  le  specialita'
          esistenti nell'ambito delle discipline stesse. 
              4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano  stati
          destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
          e  dai  corpi  militarmente  organizzati  o   che   abbiano
          riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
          colposo  o  che  siano  stati  sottoposti   a   misura   di
          prevenzione. 
              5.  A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al   Corpo
          nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi  restando
          gli altri titoli  preferenziali  previsti  dall'ordinamento
          vigente. 
              6.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          svolgimento del concorso di cui al comma 1, i requisiti  di
          idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio  e  i
          criteri di accertamento degli stessi, la composizione della
          commissione  esaminatrice,  le  categorie  dei  titoli   da
          ammettere  a  valutazione  e  il   punteggio   massimo   da
          attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la  formazione
          della graduatoria unica di merito ovvero delle  graduatorie
          di disciplina o specialita', la durata e  le  modalita'  di
          svolgimento del corso di formazione e del tirocinio. 
              7. I vincitori del concorso  sono  nominati  atleti  in
          prova del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme  Rosse  e
          ammessi alla  frequenza  del  corso  di  formazione  e  del
          tirocinio. Il periodo di prova ha la durata complessiva  di
          sei mesi.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  64  del   decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     «Codice
          dell'amministrazione digitale»  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005 - supplemento ordinario
          n. 93: 
              «Art.  64  (Sistema  pubblico  per  la  gestione  delle
          identita'  digitali  e  modalita'  di  accesso  ai  servizi
          erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. - 2. 
              2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete  e
          agevolare l'accesso agli stessi da  parte  di  cittadini  e
          imprese,  anche  in  mobilita',  e'   istituito,   a   cura
          dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
          la gestione dell'identita' digitale di cittadini e  imprese
          (SPID). 
              2-ter. Il  sistema  SPID  e'  costituito  come  insieme
          aperto  di  soggetti  pubblici  e   privati   che,   previo
          accreditamento  da  parte  dell'AgID,   secondo   modalita'
          definite  con  il  decreto  di  cui  al   comma   2-sexies,
          identificano gli utenti per consentire loro  il  compimento
          di attivita' e l'accesso ai servizi in rete. 
              2-quater. L'accesso ai servizi in  rete  erogati  dalle
          pubbliche amministrazioni  che  richiedono  identificazione
          informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la  carta
          di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
          pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le  modalita'
          definiti con il decreto di cui  al  comma  2-sexies.  Resta
          fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01. 
              2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi
          in rete, e'  altresi'  riconosciuta  ai  soggetti  privati,
          secondo le modalita' definite con  il  decreto  di  cui  al
          comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del  sistema  SPID
          per la gestione dell'identita' digitale dei propri  utenti,
          nonche' la facolta' di avvalersi della carta  di  identita'
          elettronica. L'adesione al sistema SPID  ovvero  l'utilizzo
          della  carta  di  identita'  elettronica  per  la  verifica
          dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i  quali
          e'  richiesto  il  riconoscimento  dell'utente  esonera   i
          predetti soggetti da un obbligo  generale  di  sorveglianza
          delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 
              2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri,   su   proposta   del   Ministro   delegato   per
          l'innovazione tecnologica e del Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante
          per la protezione dei  dati  personali,  sono  definite  le
          caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: 
                a) al  modello  architetturale  e  organizzativo  del
          sistema; 
                b)  alle  modalita'  e  ai  requisiti  necessari  per
          l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; 
                c)  agli  standard  tecnologici  e   alle   soluzioni
          tecniche e organizzative  da  adottare  anche  al  fine  di
          garantire l'interoperabilita'  delle  credenziali  e  degli
          strumenti  di  accesso   resi   disponibili   dai   gestori
          dell'identita'  digitale  nei  riguardi  di   cittadini   e
          imprese; 
                d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e
          imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; 
                e) ai tempi e alle modalita'  di  adozione  da  parte
          delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
          servizi in rete; 
                f) alle modalita' di adesione da parte delle  imprese
          interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete. 
              2-septies. - 2-octies. 
              2-nonies. L'accesso  di  cui  al  comma  2-quater  puo'
          avvenire anche con la carta nazionale dei servizi. 
              2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita'  di
          fornitori dei  servizi,  usufruiscono  gratuitamente  delle
          verifiche  rese  disponibili  dai  gestori   di   identita'
          digitali e dai gestori di attributi qualificati. 
              2-undecies.   I   gestori    dell'identita'    digitale
          accreditati sono iscritti in un apposito  elenco  pubblico,
          tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica. 
              2-duodecies. La verifica  dell'identita'  digitale  con
          livello  di  garanzia  almeno   significativo,   ai   sensi
          dell'articolo 8,  paragrafo  2,  del  Regolamento  (UE)  n.
          910/2014 del Parlamento e  del  Consiglio  europeo  del  23
          luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o  per
          l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento  di
          riconoscimento equipollente, di  cui  all'articolo  35  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'identita'  digitale,
          verificata ai sensi del presente articolo e con livello  di
          sicurezza  almeno  significativo,  attesta  gli   attributi
          qualificati dell'utente, ivi compresi i  dati  relativi  al
          possesso di abilitazioni o autorizzazioni  richieste  dalla
          legge ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in
          albi, elenchi o registri pubblici o comunque  accertati  da
          soggetti  titolari  di  funzioni  pubbliche,   secondo   le
          modalita' stabilite da AgID con Linee guida. 
              3. 
              3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma  2-nonies,
          i soggetti di cui all'articolo  2,  comma  2,  lettera  a),
          utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID  e  la
          carta di identita' elettronica ai fini dell'identificazione
          dei cittadini che accedono ai propri servizi in  rete.  Con
          uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  o  del  Ministro   delegato   per   l'innovazione
          tecnologica e la transizione digitale e' stabilita la  data
          a decorrere dalla quale i soggetti di cui  all'articolo  2,
          comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identita'
          digitali SPID, la carta di identita' elettronica e la Carta
          Nazionale  dei  servizi  per  consentire  l'accesso   delle
          imprese e dei professionisti ai  propri  servizi  in  rete,
          nonche' la data a decorrere dalla quale i soggetti  di  cui
          all'articolo  2,  comma  2,  lettere  b)  e  c)  utilizzano
          esclusivamente le identita'  digitali  SPID,  la  carta  di
          identita' elettronica e la carta Nazionale dei  servizi  ai
          fini dell'identificazione degli utenti dei  propri  servizi
          on-line.». 
              -  Il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.   61
          «Revisione dei percorsi dell'istruzione  professionale  nel
          rispetto  dell'articolo  117  della  Costituzione,  nonche'
          raccordo  con  i  percorsi  dell'istruzione  e   formazione
          professionale, a  norma  dell'art.  1,  commi  180  e  181,
          lettera d),  della  legge  13  luglio  2015,  n.  107»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112  del  16  maggio
          2017 - supplemento ordinario n. 23. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
          1994, n. 487 «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
          impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita'  di
          svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle  altre
          forme di assunzione nei pubblici impieghi»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta  Ufficiale  n.  185  del  9  agosto  1994  -
          supplemento ordinario n. 113. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 87 «Regolamento  recante  norme  per  il  riordino
          degli istituti professionali,  a  norma  dell'articolo  64,
          comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137  del
          15 giugno 2010 - supplemento ordinario n. 128. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 88 «Regolamento  recante  norme  per  il  riordino
          degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64,  comma  4,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137  del  15  giugno
          2010 - supplemento ordinario n. 128. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 89  «Regolamento  recante  revisione  dell'assetto
          ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a  norma
          dell'articolo 64, comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto  2008,  n.  133»,  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2010 - supplemento ordinario
          n. 128. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   17
          dicembre 2015, n. 207 «Regolamento in materia di  parametri
          fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
          nelle Forze armate, nelle Forze di  polizia  a  ordinamento
          militare e civile e nel  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, a norma della legge  12  gennaio  2015,  n.  2»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29  dicembre
          2015. 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi
          delle lauree universitarie», e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007 - supplemento  ordinario
          n. 153. 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi
          di  laurea  magistrale»,  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007 - supplemento  ordinario
          n. 155. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca  9  luglio  2009,  recante
          «Equiparazioni   tra   diplomi   di   lauree   di   vecchio
          ordinamento,  lauree  specialistiche  (LS)  ex  decreto  n.
          509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto  n.  270/2004,
          ai fini della  partecipazione  ai  pubblici  concorsi»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233  del  7  ottobre
          2009. 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 21 ottobre 2013,
          recante «Istituzione del Gruppo sportivo vigili  del  fuoco
          Fiamme Rosse», e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
          296 del 18 dicembre 2013. 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 13 aprile  2015,
          n. 61 «Regolamento recante  modalita'  di  svolgimento  del
          concorso  pubblico,  di  cui  all'art.  145   del   decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso al ruolo
          dei vigili del  fuoco  in  qualita'  di  atleta  ai  gruppi
          sportivi del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111  del  15  maggio
          2015. 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019,
          n. 167 «Regolamento recante norme per l'individuazione  dei
          limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle
          procedure selettive di accesso ai ruoli del  personale  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2020. 
              - Il decreto del Capo del Dipartimento dei  vigili  del
          fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile  n.  351
          del 4 dicembre 2014,  di  approvazione  dello  statuto  del
          gruppo sportivo vigili del fuoco  Fiamme  Rosse  del  Corpo
          nazionale dei vigili del  fuoco,  e'  pubblicato  nel  sito
          istituzionale del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  -
          Sezione   «Amministrazione    Trasparente»    (Disposizioni
          generali/Atti generali/Atti amministrativi  generali/Elenco
          atti amministrativi generali). 
              - Il  decreto  legislativo  6  ottobre  2018,  n.  127,
          recante «Disposizioni integrative e correttive  al  decreto
          legislativo   29   maggio   2017,   n.   97,    riguardante
          "Disposizioni recanti modifiche al  decreto  legislativo  8
          marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'  al  decreto
          legislativo  13   ottobre   2005,   n.   217,   concernente
          l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei  vigili
          del  fuoco,  e  altre  norme  per  l'ottimizzazione   delle
          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai  sensi
          dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8  marzo
          2006,  n.  139,  recante  «Riassetto   delle   disposizioni
          relative alle funzioni ed ai compiti  del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 11  della  legge
          29 luglio 2003, n. 229" e al decreto legislativo 13 ottobre
          2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del  Corpo
          nazionale dei vigili del  fuoco  a  norma  dell'articolo  2
          della legge 30 settembre  2004,  n.  252"»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n.  258  del  6  novembre  2018  -
          supplemento ordinario n. 52. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  7  maggio
          2008,   recante   «Recepimento    dell'accordo    sindacale
          integrativo per il personale non direttivo e non  dirigente
          del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale  n.  168  del  19  luglio  2008  -
          supplemento ordinario n. 173. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 131 del decreto legislativo 13
          ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 64 del decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.