Art. 2 Titoli sportivi e culturali 1. Le categorie dei titoli sportivi e culturali ed i punteggi da attribuire a ciascuna di esse sono riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. Ai fini della valutazione dei titoli sportivi di cui al comma 1, sono presi in considerazione solo quelli certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano o dalle Federazioni sportive nazionali, acquisiti nei diciotto mesi precedenti la data di scadenza indicata dal bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione. Nel caso di manifestazioni con cadenza anche pluriennale, quali olimpiadi, campionati mondiali ed europei, si tiene conto esclusivamente dei titoli conseguiti nell'ultima edizione, anche oltre il termine di diciotto mesi. Nell'allegato A sono indicati i punteggi dei titoli afferenti ad ogni singola categoria, non cumulabili tra loro. I punteggi dei titoli sportivi appartenenti a categorie diverse sono cumulabili. 3. Ai fini della valutazione dei titoli culturali di cui al comma 1, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui ai numeri 2 e 4 del punto 2 "Titoli culturali" dell'allegato A afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. Sono, altresi', valutabili le lauree, le lauree specialistiche e i diplomi di laurea, conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009. Il punteggio da attribuire e' quello dei titoli di studio cui sono equiparati.
Note all'art. 2: - Per il riferimento al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, si vedano le note alle premesse.