Art. 2 
 
                     Titoli sportivi e culturali 
 
  1. Le categorie dei titoli sportivi e culturali ed  i  punteggi  da
attribuire a ciascuna di esse sono  riportati  nell'allegato  A,  che
costituisce parte integrante del presente regolamento. 
  2. Ai fini della valutazione dei titoli sportivi di cui al comma 1,
sono presi in considerazione solo  quelli  certificati  dal  Comitato
olimpico nazionale italiano o dalle Federazioni  sportive  nazionali,
acquisiti nei diciotto mesi precedenti la data di  scadenza  indicata
dal  bando  di  concorso  per  la  presentazione  delle  domande   di
partecipazione.  Nel  caso  di  manifestazioni  con   cadenza   anche
pluriennale, quali olimpiadi,  campionati  mondiali  ed  europei,  si
tiene  conto  esclusivamente  dei   titoli   conseguiti   nell'ultima
edizione, anche oltre il termine di diciotto  mesi.  Nell'allegato  A
sono indicati  i  punteggi  dei  titoli  afferenti  ad  ogni  singola
categoria, non cumulabili tra loro. I punteggi  dei  titoli  sportivi
appartenenti a categorie diverse sono cumulabili. 
  3. Ai fini della valutazione dei titoli culturali di cui  al  comma
1, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui
ai numeri 2 e 4  del  punto  2  "Titoli  culturali"  dell'allegato  A
afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi  assorbente  il
punteggio della laurea  magistrale.  Sono,  altresi',  valutabili  le
lauree, le lauree specialistiche e i diplomi  di  laurea,  conseguiti
secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati  ai  sensi
dei decreti del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca 9 luglio 2009. Il  punteggio  da  attribuire  e'  quello  dei
titoli di studio cui sono equiparati. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Per  il  riferimento   al   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9  luglio
          2009, si vedano le note alle premesse.