Art. 3
Requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale
1. I candidati, al fine di essere sottoposti agli accertamenti
relativi all'idoneita' psico-fisica e attitudinale, presentano
apposita documentazione sanitaria, propedeutica al rilascio
dell'idoneita' fisica per l'attivita' agonistica specifica,
rilasciata dal medico afferente al Comitato olimpico nazionale
italiano o alla competente Federazione nazionale.
2. L'ammissione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica
iniziale del ruolo di atleta del gruppo sportivo dei vigili del fuoco
Fiamme Rosse del Corpo nazionale e' subordinata alla verifica del
possesso dei seguenti requisiti di idoneita' fisica e psichica:
a) piena integrita' psichica;
b) parametri fisici conformi a quanto previsto dall'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207,
ad eccezione dei parametri stabiliti per i valori antropometrici;
c) sufficienza del senso cromatico, accertata mediante corretta
percezione dei colori staccati;
d) normalita' del campo visivo, della visione binoculare e
della motilita' oculare.
3. Per l'ammissione al concorso pubblico, i candidati devono,
altresi', possedere, in correlazione alle funzioni previste per la
qualifica da ricoprire, adeguate capacita' intellettive, emotive,
comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione
di responsabilita' decisionali e di gestione pratica di situazioni
lavorative e di eventi critici.
4. La valutazione dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonche'
della documentazione sanitaria di cui al comma 1, e' demandata ad una
commissione medica nominata con decreto del Capo del Dipartimento e
composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti sanitari o medici,
che la presiede, e da due direttivi sanitari o medici del Corpo
nazionale. Le funzioni di segretario sono svolte da personale con
qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo
nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale
dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in
servizio presso il Dipartimento. Per le ipotesi di assenza o
impedimento del presidente, di uno o piu' componenti e del segretario
della commissione, e' prevista la nomina dei supplenti, che abbiano
gli stessi requisiti dei componenti effettivi, da effettuarsi con il
decreto di nomina della commissione medesima o con successivo
provvedimento.
5. La commissione medica di cui al comma 4, laddove ne ravvisi la
necessita', puo' disporre l'effettuazione di ogni ulteriore indagine
per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 3 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, e' il
seguente:
«Art. 3 (Parametri fisici). - 1. I candidati dei
concorsi per il reclutamento e per l'accesso ai ruoli del
personale delle Forze armate, del personale delle Forze di
polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco devono rientrare entro i
valori limite di ciascuno dei parametri fisici indicati
nella tabella in allegato "A", correlati alla composizione
corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente
attiva e differenziati in relazione al sesso maschile o
femminile del candidato. Il predetto allegato "A"
costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Al fine di tener conto di eventuali condizioni
tecniche o individuali, e' considerata ammissibile una
percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli
strumenti di misurazione fino a un massimo del dieci per
cento rispetto ai valori limite previsti nella tabella di
cui al comma 1».