Art. 3 
 
       Requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale 
 
  1. I candidati, al fine  di  essere  sottoposti  agli  accertamenti
relativi  all'idoneita'  psico-fisica  e   attitudinale,   presentano
apposita   documentazione   sanitaria,   propedeutica   al   rilascio
dell'idoneita'   fisica   per   l'attivita'   agonistica   specifica,
rilasciata  dal  medico  afferente  al  Comitato  olimpico  nazionale
italiano o alla competente Federazione nazionale. 
  2. L'ammissione al concorso pubblico per l'accesso  alla  qualifica
iniziale del ruolo di atleta del gruppo sportivo dei vigili del fuoco
Fiamme Rosse del Corpo nazionale e'  subordinata  alla  verifica  del
possesso dei seguenti requisiti di idoneita' fisica e psichica: 
      a) piena integrita' psichica; 
      b) parametri fisici conformi a quanto previsto dall'articolo  3
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207,
ad eccezione dei parametri stabiliti per i valori antropometrici; 
      c) sufficienza del senso cromatico, accertata mediante corretta
percezione dei colori staccati; 
      d) normalita' del campo  visivo,  della  visione  binoculare  e
della motilita' oculare. 
  3. Per l'ammissione  al  concorso  pubblico,  i  candidati  devono,
altresi', possedere, in correlazione alle funzioni  previste  per  la
qualifica da ricoprire,  adeguate  capacita'  intellettive,  emotive,
comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo,  di  assunzione
di responsabilita' decisionali e di gestione  pratica  di  situazioni
lavorative e di eventi critici. 
  4. La valutazione dei requisiti di cui ai  commi  2  e  3,  nonche'
della documentazione sanitaria di cui al comma 1, e' demandata ad una
commissione medica nominata con decreto del Capo del  Dipartimento  e
composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti sanitari o medici,
che la presiede, e da due  direttivi  sanitari  o  medici  del  Corpo
nazionale. Le funzioni di segretario sono  svolte  da  personale  con
qualifica non inferiore a ispettore  logistico-gestionale  del  Corpo
nazionale  ovvero  da  un  appartenente  ai   ruoli   del   personale
dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica  in
servizio  presso  il  Dipartimento.  Per  le  ipotesi  di  assenza  o
impedimento del presidente, di uno o piu' componenti e del segretario
della commissione, e' prevista la nomina dei supplenti,  che  abbiano
gli stessi requisiti dei componenti effettivi, da effettuarsi con  il
decreto  di  nomina  della  commissione  medesima  o  con  successivo
provvedimento. 
  5. La commissione medica di cui al comma 4, laddove ne  ravvisi  la
necessita', puo' disporre l'effettuazione di ogni ulteriore  indagine
per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Il  testo  dell'art.  3  del  citato   decreto   del
          Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, e' il
          seguente: 
              «Art. 3  (Parametri  fisici).  -  1.  I  candidati  dei
          concorsi per il reclutamento e per l'accesso ai  ruoli  del
          personale delle Forze armate, del personale delle Forze  di
          polizia ad  ordinamento  militare  e  civile  e  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco  devono  rientrare  entro  i
          valori limite di ciascuno  dei  parametri  fisici  indicati
          nella tabella in allegato "A", correlati alla  composizione
          corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente
          attiva e differenziati in relazione  al  sesso  maschile  o
          femminile  del  candidato.   Il   predetto   allegato   "A"
          costituisce parte integrante del presente regolamento. 
              2. Al fine  di  tener  conto  di  eventuali  condizioni
          tecniche o  individuali,  e'  considerata  ammissibile  una
          percentuale  di  adeguamento  dei  valori   forniti   dagli
          strumenti di misurazione fino a un massimo  del  dieci  per
          cento rispetto ai valori limite previsti nella  tabella  di
          cui al comma 1».