Art. 3 Requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale 1. I candidati, al fine di essere sottoposti agli accertamenti relativi all'idoneita' psico-fisica e attitudinale, presentano apposita documentazione sanitaria, propedeutica al rilascio dell'idoneita' fisica per l'attivita' agonistica specifica, rilasciata dal medico afferente al Comitato olimpico nazionale italiano o alla competente Federazione nazionale. 2. L'ammissione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di atleta del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale e' subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti di idoneita' fisica e psichica: a) piena integrita' psichica; b) parametri fisici conformi a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, ad eccezione dei parametri stabiliti per i valori antropometrici; c) sufficienza del senso cromatico, accertata mediante corretta percezione dei colori staccati; d) normalita' del campo visivo, della visione binoculare e della motilita' oculare. 3. Per l'ammissione al concorso pubblico, i candidati devono, altresi', possedere, in correlazione alle funzioni previste per la qualifica da ricoprire, adeguate capacita' intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilita' decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative e di eventi critici. 4. La valutazione dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonche' della documentazione sanitaria di cui al comma 1, e' demandata ad una commissione medica nominata con decreto del Capo del Dipartimento e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti sanitari o medici, che la presiede, e da due direttivi sanitari o medici del Corpo nazionale. Le funzioni di segretario sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o piu' componenti e del segretario della commissione, e' prevista la nomina dei supplenti, che abbiano gli stessi requisiti dei componenti effettivi, da effettuarsi con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento. 5. La commissione medica di cui al comma 4, laddove ne ravvisi la necessita', puo' disporre l'effettuazione di ogni ulteriore indagine per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, e' il seguente: «Art. 3 (Parametri fisici). - 1. I candidati dei concorsi per il reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze armate, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco devono rientrare entro i valori limite di ciascuno dei parametri fisici indicati nella tabella in allegato "A", correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva e differenziati in relazione al sesso maschile o femminile del candidato. Il predetto allegato "A" costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. Al fine di tener conto di eventuali condizioni tecniche o individuali, e' considerata ammissibile una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino a un massimo del dieci per cento rispetto ai valori limite previsti nella tabella di cui al comma 1».