Art. 4 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
  1. La commissione esaminatrice del concorso, nominata  con  decreto
del Capo del Dipartimento, e' presieduta da un  dirigente  del  Corpo
nazionale che espleta funzioni operative con qualifica non  inferiore
a dirigente superiore o da un dirigente prefettizio con qualifica non
inferiore a viceprefetto in servizio presso  il  Dipartimento  ed  e'
composta da un componente appartenente ai ruoli dei direttivi  e  dei
dirigenti ginnico-sportivi del Corpo nazionale  e  da  un  componente
esperto non appartenente all'Amministrazione. Ove non sia disponibile
personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le  disposizioni
di cui all'articolo 9, comma 4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
  2. Le funzioni di  segretario  della  commissione  sono  svolte  da
personale    con    qualifica    non    inferiore     a     ispettore
logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai
ruoli del  personale  dell'amministrazione  civile  dell'interno,  di
equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento. 
  3. Con decreto di cui al comma 1 sono nominati, per le  ipotesi  di
assenza  o  impedimento  di  ciascun  componente  effettivo,   membri
supplenti, per l'individuazione dei quali  si  applicano  gli  stessi
requisiti previsti per i componenti effettivi. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'art. 9, comma 4, del citato decreto del
          Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 9 (Commissioni esaminatrici). - Omissis. 
              4.  Il  presidente  ed  i  membri   delle   commissioni
          esaminatrici possono essere scelti anche tra  il  personale
          in quiescenza che  abbia  posseduto,  durante  il  servizio
          attivo,  la  qualifica  richiesta  per  i  concorsi   sopra
          indicati. L'utilizzazione del personale in  quiescenza  non
          e' consentita se il rapporto di servizio sia stato  risolto
          per motivi  disciplinari,  per  ragioni  di  salute  o  per
          decadenza dall'impiego  comunque  determinata  e,  in  ogni
          caso, qualora  la  decorrenza  del  collocamento  a  riposo
          risalga ad oltre un triennio dalla  data  di  pubblicazione
          del bando di concorso.».