Art. 4 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto del Capo del Dipartimento, e' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative con qualifica non inferiore a dirigente superiore o da un dirigente prefettizio con qualifica non inferiore a viceprefetto in servizio presso il Dipartimento ed e' composta da un componente appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi del Corpo nazionale e da un componente esperto non appartenente all'Amministrazione. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno, di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento. 3. Con decreto di cui al comma 1 sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 9, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' il seguente: «Art. 9 (Commissioni esaminatrici). - Omissis. 4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non e' consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.».