Art. 5 
 
Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione  dei  vincitori
                            del concorso 
 
  1. La commissione esaminatrice forma le graduatorie di disciplina o
specialita' sportiva sulla base della valutazione dei titoli  di  cui
all'articolo 2. Il Dipartimento  redige  le  graduatorie  finali  del
concorso tenendo conto, in  caso  di  parita'  nelle  graduatorie  di
merito, nell'ordine, del criterio di preferenza di  cui  all'articolo
131, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,  del
tesseramento, da almeno due anni, a un gruppo sportivo dei vigili del
fuoco e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di
preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto
dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti  all'Amministrazione
dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi
di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato
dall'amministrazione stessa. 
  2.  Con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  e'   approvata   la
graduatoria finale di ciascuna disciplina o  specialita'  sportiva  e
sono dichiarati  vincitori  i  candidati  utilmente  collocati  nelle
medesime graduatorie. Il decreto  e'  pubblicato  sul  sito  internet
istituzionale  www.vigilfuoco.it,  previo  avviso  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il testo dell'art. 131 del decreto legislativo 13
          ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. 
              -  Il  testo  dell'art.  5  del  citato   decreto   del
          Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze). - 1. Nei
          pubblici  concorsi,  le  riserve  di  posti,  di   cui   al
          successivo comma 3 del presente articolo, gia' previste  da
          leggi  speciali  in  favore  di  particolari  categorie  di
          cittadini, non possono complessivamente superare  la  meta'
          dei posti messi a concorso. 
              2. Se, in relazione a tale limite, sia  necessaria  una
          riduzione dei posti da riservare  secondo  legge,  essa  si
          attua in misura proporzionale  per  ciascuna  categoria  di
          aventi diritto a riserva. 
              3. Qualora tra i concorrenti  dichiarati  idonei  nella
          graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a
          piu' categorie che danno titolo  a  differenti  riserve  di
          posti, si tiene conto prima del titolo che da'  diritto  ad
          una maggiore riserva nel seguente ordine: 
                1)  riserva  di  posti  a  favore   di   coloro   che
          appartengono alle categorie di  cui  alla  legge  2  aprile
          1968, n. 482, e successive  modifiche  ed  integrazioni,  o
          equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli
          profili professionali o  categorie  nella  percentuale  del
          15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse
          vincitori del concorso; 
                2) riserva di posti ai sensi dell'articolo  3,  comma
          65, della legge 24 dicembre 1993,  n.  537,  a  favore  dei
          militari  in  ferma  di  leva  prolungata  e  di  volontari
          specializzati  delle  tre  Forze  armate  congedati   senza
          demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel
          limite del 20 per cento delle  vacanze  annuali  dei  posti
          messi a concorso; 
                3) riserva del 2 per  cento  dei  posti  destinati  a
          ciascun concorso, ai sensi dell'articolo 40, secondo comma,
          della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di
          complemento dell'Esercito, della Marina e  dell'Aeronautica
          che hanno terminato senza demerito la ferma biennale. 
              4. Le categorie di cittadini che nei pubblici  concorsi
          hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di  titoli
          sono appresso elencate. A parita' di  merito  i  titoli  di
          preferenza sono: 
                1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
                2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
                3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
                4) i mutilati ed invalidi per  servizio  nel  settore
          pubblico e privato; 
                5) gli orfani di guerra; 
                6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
                7) gli orfani dei caduti  per  servizio  nel  settore
          pubblico e privato; 
                8) i feriti in combattimento; 
                9) gli insigniti  di  croce  di  guerra  o  di  altra
          attestazione speciale di merito di guerra, nonche'  i  capi
          di famiglia numerosa; 
                10) i figli dei mutilati e degli invalidi  di  guerra
          ex combattenti; 
                11) i figli dei mutilati e degli invalidi  per  fatto
          di guerra; 
                12)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  per
          servizio nel settore pubblico e privato; 
                13) i genitori vedovi non risposati,  i  coniugi  non
          risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o  non  sposati
          dei caduti di guerra; 
                14) i genitori vedovi non risposati,  i  coniugi  non
          risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o  non  sposati
          dei caduti per fatto di guerra; 
                15) i genitori vedovi non risposati,  i  coniugi  non
          risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o  non  sposati
          dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
                16) coloro che  abbiano  prestato  servizio  militare
          come combattenti; 
                17) coloro che abbiano prestato lodevole  servizio  a
          qualunque   titolo,   per   non    meno    di    un    anno
          nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 
                18) i coniugati e i non  coniugati  con  riguardo  al
          numero dei figli a carico; 
                19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
                20) militari volontari delle Forze  armate  congedati
          senza demerito al termine della ferma o rafferma; 
                20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di
          lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei  corpi
          civili dello Stato. 
              5. A parita' di merito e di  titoli  la  preferenza  e'
          determinata: 
                a) dal numero dei figli a  carico,  indipendentemente
          dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
                b)  dall'aver  prestato   lodevole   servizio   nelle
          amministrazioni pubbliche; 
                c) dalla maggiore eta'.».