Art. 6 Corso di formazione 1. Il corso di formazione ha la durata di trenta giorni, di cui venti di formazione teorico-pratica intervallati da dieci giorni di tirocinio. 2. La formazione teorico-pratica e il tirocinio si svolgono presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo richiedano imprescindibili esigenze organizzative, possono svolgersi presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale. 3. Il corso, a carattere residenziale, e' finalizzato all'acquisizione delle competenze proprie del ruolo ed alla valorizzazione dello spirito di appartenenza al Corpo nazionale. 4. Il tirocinio consiste in un periodo di applicazione pratica ed e' organizzato con il sistema dell'affiancamento mirato e monitorato. Gli impegni sportivi svolti per l'Amministrazione sono considerati come periodo di tirocinio. 5. Al termine dei trenta giorni, gli atleti in prova del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse sostengono un esame finale. 6. Con decreto del Direttore centrale per la formazione del Dipartimento, nell'ambito delle finalita' indicate dal presente articolo, sono individuate le ulteriori misure attuative e di dettaglio. 7. La commissione dell'esame di fine corso e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento. E' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative ed e' composta da un componente appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative e da un componente appartenente al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi. 8. Sono dimessi dal corso di formazione gli atleti in prova del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse: a) che non superino l'esame di cui al comma 5; b) che dichiarino di rinunciare al corso; c) che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di otto giorni, anche non consecutivi, salvo i casi di cui alle lettere d) ed e); d) che siano stati assenti dal corso per piu' di dodici giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale gia' appartenente al Corpo nazionale. In tal caso gli atleti in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneita' psicofisica; e) che siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di dodici giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita'. In tal caso le atlete in prova sono ammesse a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternita'. 9. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli atleti in prova del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 10. I provvedimenti di dimissione o di espulsione sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore centrale per la formazione.
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 239 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente: «Art. 239. (Sanzioni disciplinari). - 1. Ferma restando la disciplina delle incompatibilita' dettata dall'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale del Corpo nazionale che viola i doveri del servizio indicati da leggi, regolamenti o codici di comportamento ovvero conseguenti all'emanazione di una disposizione di servizio commette infrazione disciplinare ed e' soggetto alle seguenti sanzioni: a) rimprovero orale; b) rimprovero scritto; c) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi; f) destituzione con preavviso; g) destituzione senza preavviso. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi che si traggono dalle disposizioni dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: a) la tipologia delle infrazioni per le quali ciascuna sanzione disciplinare e' inflitta; b) i criteri da adottare da parte dell'organo sanzionatorio ai fini della gradualita' e proporzionalita' delle sanzioni, nonche' della maggiorazione delle sanzioni medesime nei casi di reiterazione di infrazioni della stessa natura e di concorso di piu' infrazioni compiute con un'unica azione od omissione o con piu' azioni od omissioni connesse tra loro; c) gli organi, le fasi, le modalita' e i termini del procedimento disciplinare, assicurando l'adeguata salvaguardia dei diritti di difesa del personale, anche attraverso la previsione di garanzie progressivamente crescenti con la gravita' dell'infrazione contestata; d) le fasi, le modalita' e i termini del procedimento di impugnazione delle sanzioni davanti al collegio arbitrale di disciplina; e) i casi, le modalita' e gli effetti della riapertura del procedimento disciplinare e della riabilitazione; f) i casi e le modalita' della sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in pendenza del procedimento disciplinare; g) le disposizioni transitorie in relazione anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma. 3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresi' disciplinati, nel rispetto delle disposizioni della legge 27 marzo 2001, n. 97, e per i profili da questa non diversamente regolati, il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale e la sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in caso di procedimento penale. 4. Il regolamento indicato al comma 2 puo' anche prevedere la riproduzione delle corrispondenti disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro relativi al personale del Corpo nazionale.».