Art. 6 
 
                         Corso di formazione 
 
  1. Il corso di formazione ha la durata di  trenta  giorni,  di  cui
venti di formazione teorico-pratica intervallati da dieci  giorni  di
tirocinio. 
  2. La formazione teorico-pratica e il tirocinio si svolgono  presso
le  sedi  centrali  o  territoriali  del  Corpo  nazionale.  Ove   lo
richiedano imprescindibili esigenze organizzative, possono  svolgersi
presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale. 
  3.   Il   corso,   a   carattere   residenziale,   e'   finalizzato
all'acquisizione  delle  competenze  proprie  del   ruolo   ed   alla
valorizzazione dello spirito di appartenenza al Corpo nazionale. 
  4. Il tirocinio consiste in un periodo di applicazione  pratica  ed
e' organizzato con il sistema dell'affiancamento mirato e monitorato.
Gli impegni sportivi svolti per  l'Amministrazione  sono  considerati
come periodo di tirocinio. 
  5. Al termine dei trenta giorni, gli atleti  in  prova  del  gruppo
sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse sostengono un esame finale. 
  6. Con  decreto  del  Direttore  centrale  per  la  formazione  del
Dipartimento,  nell'ambito  delle  finalita'  indicate  dal  presente
articolo,  sono  individuate  le  ulteriori  misure  attuative  e  di
dettaglio. 
  7. La commissione dell'esame di fine corso e' nominata con  decreto
del Capo del Dipartimento. E' presieduta da un  dirigente  del  Corpo
nazionale che  espleta  funzioni  operative  ed  e'  composta  da  un
componente appartenente ai ruoli dei direttivi e  dei  dirigenti  che
espletano funzioni operative e da un componente appartenente al ruolo
dei direttivi  ginnico-sportivi.  Le  funzioni  di  segretario  della
commissione sono svolte da personale con qualifica  non  inferiore  a
ispettore  logistico-gestionale.  Con  il   medesimo   decreto   sono
nominati,  per  le  ipotesi  di  assenza  o  impedimento  di  ciascun
componente effettivo,  membri  supplenti,  per  l'individuazione  dei
quali si applicano gli stessi requisiti  previsti  per  i  componenti
effettivi. 
  8. Sono dimessi dal corso di formazione gli  atleti  in  prova  del
gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse: 
    a) che non superino l'esame di cui al comma 5; 
    b) che dichiarino di rinunciare al corso; 
    c) che siano stati per qualsiasi motivo  assenti  dal  corso  per
piu' di otto giorni, anche non consecutivi, salvo i casi di cui  alle
lettere d) ed e); 
    d) che siano stati assenti dal corso per piu' di  dodici  giorni,
anche  non  consecutivi,  se  l'assenza  e'  stata   determinata   da
infermita' contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata
riconosciuta dipendente da causa di servizio  qualora  si  tratti  di
personale gia' appartenente al  Corpo  nazionale.  In  tal  caso  gli
atleti in prova sono ammessi a partecipare al primo corso  successivo
al riconoscimento della idoneita' psicofisica; 
    e) che siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu'  di
dodici  giorni,  anche  non  consecutivi,  se  l'assenza   e'   stata
determinata da maternita'. In  tal  caso  le  atlete  in  prova  sono
ammesse a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza
dal lavoro previsti dalle  disposizioni  in  materia  di  congedo  di
maternita'. 
  9. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli  atleti
in  prova  del  gruppo  sportivo  vigili  del  fuoco   Fiamme   Rosse
responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari  o
piu' gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo  239,  comma
1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
  10. I provvedimenti di dimissione o di espulsione sono adottati con
decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore centrale
per la formazione. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo dell'art. 239 del citato decreto legislativo
          13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente: 
              «Art.  239.  (Sanzioni  disciplinari).  -    1.   Ferma
          restando  la  disciplina  delle  incompatibilita'   dettata
          dall'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, il personale del Corpo nazionale che viola  i
          doveri del servizio indicati da leggi, regolamenti o codici
          di comportamento ovvero conseguenti all'emanazione  di  una
          disposizione di servizio commette  infrazione  disciplinare
          ed e' soggetto alle seguenti sanzioni: 
                a) rimprovero orale; 
                b) rimprovero scritto; 
                c) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di  quattro
          ore di retribuzione; 
                d) sospensione  dal  servizio  con  privazione  della
          retribuzione fino a dieci giorni; 
                e) sospensione  dal  servizio  con  privazione  della
          retribuzione da undici giorni fino  a  un  massimo  di  sei
          mesi; 
                f) destituzione con preavviso; 
                g) destituzione senza preavviso. 
              2. Con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
          agosto 1988,  n.  400,  sono  definiti,  nel  rispetto  dei
          principi  e  criteri  direttivi  che  si   traggono   dalle
          disposizioni dell'articolo 55 del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165: 
                a)  la  tipologia  delle  infrazioni  per  le   quali
          ciascuna sanzione disciplinare e' inflitta; 
                b)  i  criteri  da  adottare  da  parte   dell'organo
          sanzionatorio ai fini della gradualita' e  proporzionalita'
          delle sanzioni, nonche' della maggiorazione delle  sanzioni
          medesime nei  casi  di  reiterazione  di  infrazioni  della
          stessa natura e di concorso di piu' infrazioni compiute con
          un'unica azione od omissione o con piu' azioni od omissioni
          connesse tra loro; 
                c) gli organi, le fasi, le modalita' e i termini  del
          procedimento    disciplinare,    assicurando     l'adeguata
          salvaguardia dei diritti di  difesa  del  personale,  anche
          attraverso  la  previsione  di  garanzie   progressivamente
          crescenti con la gravita' dell'infrazione contestata; 
                d) le fasi, le modalita' e i termini del procedimento
          di  impugnazione  delle  sanzioni   davanti   al   collegio
          arbitrale di disciplina; 
                e)  i  casi,  le  modalita'  e  gli   effetti   della
          riapertura   del   procedimento   disciplinare   e    della
          riabilitazione; 
                f) i casi e le modalita' della sospensione  cautelare
          dal  servizio  e  dalla  retribuzione   in   pendenza   del
          procedimento disciplinare; 
                g) le disposizioni transitorie in relazione anche  ai
          procedimenti pendenti alla data di entrata  in  vigore  del
          regolamento di cui al presente comma. 
              3. Con il regolamento di cui al comma 2  sono  altresi'
          disciplinati, nel rispetto delle disposizioni  della  legge
          27 marzo 2001, n.  97,  e  per  i  profili  da  questa  non
          diversamente  regolati,  il   rapporto   tra   procedimento
          disciplinare  e  procedimento  penale  e   la   sospensione
          cautelare dal servizio e  dalla  retribuzione  in  caso  di
          procedimento penale. 
              4. Il  regolamento  indicato  al  comma  2  puo'  anche
          prevedere la riproduzione delle corrispondenti disposizioni
          contenute nei contratti collettivi nazionali e  integrativi
          di lavoro relativi al personale del Corpo nazionale.».