Art. 3 
 
                        Vacanza contrattuale 
 
  1. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a  tre  mesi  dalla
data di scadenza del presente decreto e' riconosciuta, a partire  dal
mese successivo, entro i limiti previsti dalla legge di  bilancio  in
sede  di  definizione  delle  risorse  contrattuali,  una   copertura
economica che costituisce un'anticipazione dei  benefici  complessivi
che saranno  attribuiti  all'atto  del  rinnovo.  L'importo  di  tale
copertura  e'  pari  al  trenta  per  cento  della  previsione  Istat
dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al  netto  della  dinamica
dei prezzi dei beni  energetici  importati  applicata  agli  stipendi
tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara'
pari al cinquanta per cento del predetto indice. 
  2. Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di
cui al comma 1 si applica la procedura di  cui  all'articolo  29  del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. La procedura deve  essere
attivata  entro  trenta  giorni  dall'acquisizione  della   richiesta
prodotta anche da una sola organizzazione sindacale rappresentativa. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'articolo  29,  del  citato  decreto
          legislativo 19 maggio 2000, n. 139, si vedano le note  alle
          premesse.