Art. 4 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4  maggio  2018,
                                n. 66 
 
  1. Le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 4
maggio  2018,  n.  66,  continuano  ad  applicarsi  con  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 3: 
      1) dopo le parole «necessita' di  servizio»  sono  inserite  le
seguenti: «nella giornata successiva o nella settimana immediatamente
successiva»; 
      2) dopo le parole «congruo riposo compensativo»  sono  inserite
in fine le seguenti: «da fruire obbligatoriamente al massimo entro  i
quindici giorni successivi»; 
    b) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
  «Articolo 4-bis. (Lavoro agile). - 1. Nel  quadro  delle  modalita'
dirette  a  conseguire  una  maggiore  conciliazione  tra   la   vita
lavorativa  e  la  vita  familiare,  il  funzionario  della  carriera
prefettizia   puo'   avvalersi   dell'istituto   del   lavoro   agile
compatibilmente con le esigenze di servizio e secondo le modalita' di
attuazione stabilite dall'Amministrazione attraverso apposite  misure
organizzative,  definite  ai  sensi  della   normativa   vigente   in
materia.»; 
    c) all'articolo 5: 
      1) al  comma  1,  la  parola:  «biennio»  e'  sostituita  dalla
seguente: «periodo» ed e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Ai
fini del computo del predetto  periodo,  si  tiene  conto  anche  del
servizio  prestato  per  almeno  tre  anni  presso  altre   pubbliche
amministrazioni, anche a tempo  determinato  e/o  in  qualifiche  non
dirigenziali.»; 
      2) al comma 13, il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:
«Resta fermo il diritto ad astenersi dalle  attivita'  lavorative  in
occasione  di  ricorrenze   religiose   previste   dalle   leggi   di
approvazione delle intese  stipulate  tra  lo  Stato  italiano  e  le
confessioni diverse da quella cattolica.»; 
    d) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente articolo: 
  «Articolo 5-bis. (Ferie e riposi solidali). - 1. Su base volontaria
ed a titolo gratuito, i  funzionari  prefettizi  possono  cedere,  in
tutto o in parte, ad altra unita' di personale che abbia esigenza  di
prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure  costanti,
per particolari condizioni di salute: 
    a) le giornate di ferie, nella propria disponibilita',  eccedenti
le  quattro   settimane   annuali   di   cui   il   lavoratore   deve
necessariamente fruire; 
    b) le quattro giornate di riposo per le festivita'  soppresse  di
cui all'articolo 5, comma 2. 
  2. Il funzionario che  si  trovi  nelle  condizioni  di  necessita'
considerate  nel  comma  1  puo'   presentare   specifica   richiesta
all'Amministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate  di
riposo per una misura massima di trenta giorni per ciascuna  domanda,
previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato
di necessita' delle cure in questione, rilasciata  esclusivamente  da
idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata. 
  3. Ricevuta la richiesta, l'Amministrazione  rende  tempestivamente
nota a tutti i  funzionari  l'esigenza,  garantendo  l'anonimato  del
richiedente. 
  4. Coloro che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria,
formalizzano la propria decisione, indicando il numero di  giorni  di
ferie o di riposo che intendono cedere. 
  5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti
superi quello  dei  giorni  richiesti,  la  cessione  dei  giorni  e'
effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti. 
  6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti
sia inferiore a quello dei giorni  richiesti  e  le  richieste  siano
plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura  proporzionale
tra tutti i richiedenti. 
  7. Il funzionario richiedente puo'  fruire  delle  giornate  cedute
solo a seguito dell'avvenuta completa  fruizione  delle  giornate  di
ferie o di festivita' soppresse allo stesso  spettanti,  nonche'  dei
riposi compensativi. 
  8. Una volta acquisite, fatto salvo quanto previsto al comma 7,  le
ferie e le giornate di  riposo  rimangono  nella  disponibilita'  del
richiedente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato
la cessione. Le ferie e le giornate di  riposo  sono  utilizzate  nel
rispetto delle relative discipline contrattuali. 
  9. Ove cessino le  condizioni  di  necessita'  legittimanti,  prima
della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle  giornate  di
riposo  da  parte   del   richiedente,   i   giorni   tornano   nella
disponibilita'   degli   offerenti,   secondo    un    criterio    di
proporzionalita'. 
  10. La presente  disciplina  ha  carattere  sperimentale  e  potra'
essere  oggetto  di  revisione,  anche  ai  fini  di  una   possibile
estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo
rinnovo contrattuale.»; 
    e) all'articolo 7, comma 7, le parole: «della durata  massima  di
sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per tutta  la  durata  del
periodo di prova»; 
    f) dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti articoli: 
  «Art. 7-bis. (Congedi per donne  vittime  di  violenza).  -  1.  La
funzionaria della carriera  prefettizia,  inserita  nei  percorsi  di
protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati,
ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.
80, e successive modifiche e integrazioni, ha  diritto  ad  astenersi
dal lavoro, per motivi connessi  a  tali  percorsi,  per  un  periodo
massimo di congedo di novanta giorni lavorativi, da  fruire  su  base
giornaliera nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di
inizio del percorso di protezione certificato. 
  2. Salvo i casi di oggettiva  impossibilita',  la  funzionaria  che
intenda fruire del congedo in parola  e'  tenuta  a  farne  richiesta
scritta  all'Amministrazione   -   corredata   della   certificazione
attestante l'inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1
- con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario  e  con
l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo. 
  3. Il trattamento economico spettante alla  lavoratrice  e'  quello
previsto per il congedo  di  maternita',  secondo  la  disciplina  di
riferimento. 
  4. Il periodo di cui ai  commi  precedenti  e'  computato  ai  fini
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, non riduce le  ferie
ed e' utile ai fini della tredicesima mensilita'. 
  5. La funzionaria della carriera prefettizia vittima di violenza di
genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui  al  comma
1,  puo'  presentare  domanda  di   trasferimento   ad   altra   sede
dell'amministrazione dell'interno diversa  da  quella  di  residenza.
Entro quindici giorni dalla suddetta domanda  l'Amministrazione,  nel
rispetto  delle  norme  in  materia  di  riservatezza,   dispone   il
trasferimento presso la sede indicata dalla funzionaria, ove vi siano
posti di funzione vacanti della qualifica rivestita dall'interessata. 
  6. I congedi di cui al presente articolo  possono  essere  cumulati
con l'aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo  di
ulteriori trenta giorni. L'Amministrazione, ove non ostino specifiche
esigenze di servizio, agevola la concessione dell'aspettativa,  anche
in deroga alle previsioni in materia di cumulo delle aspettative. 
  Art. 7-ter (Congedi per motivi di famiglia). -  1.  Il  funzionario
puo' chiedere, per documentati e gravi motivi familiari,  individuati
dal Regolamento interministeriale del 21  luglio  2000,  n.  278,  un
periodo di congedo continuativo o frazionato,  non  superiore  a  due
anni e per una sola volta nell'arco della  vita  lavorativa.  Durante
tale periodo il dipendente  conserva  il  posto  di  lavoro,  non  ha
diritto alla retribuzione e non puo' svolgere alcun tipo di attivita'
lavorativa. Il congedo non e' computato nell'anzianita'  di  servizio
ne' ai fini previdenziali; il lavoratore puo' procedere al  riscatto,
ovvero al versamento dei relativi  contributi,  calcolati  secondo  i
criteri della prosecuzione volontaria.»; 
    g) all'articolo 8: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Congedi  parentali
e disposizioni a tutela della maternita' e della paternita'»; 
      2) al comma 7, e' inserito, in fine, il seguente  periodo:  «Se
tra due periodi di congedo parentale non intercorre almeno un  giorno
di lavoro effettivo, devono essere computati come  congedo  parentale
anche i sabati e le domeniche ricompresi tra gli stessi.»; 
      3) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi: 
        «8-bis. Sono inoltre direttamente applicabili, in favore  dei
funzionari della carriera prefettizia, le disposizioni concernenti il
congedo obbligatorio per il padre lavoratore  dipendente,  da  fruire
entro  i  cinque  mesi   dalla   nascita   del   figlio,   introdotte
dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n.
92, nella misura prevista dall'articolo 1, comma 354, della legge  11
dicembre 2016, n. 232, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 22. 
        8-ter. Fino al compimento del terzo anno di eta'  dei  figli,
il funzionario della carriera prefettizia puo' richiedere,  ai  sensi
dell'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,
l'assegnazione temporanea, anche in modo frazionato, per  un  periodo
complessivamente non superiore a tre anni, ad una  sede  di  servizio
ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore
esercita  la  propria  attivita'  lavorativa,  subordinatamente  alla
sussistenza di un  posto  vacante  e  disponibile  di  corrispondente
qualifica   e   pari   o   inferiore   retribuzione   di   posizione,
compatibilmente con le esigenze  organizzative  dell'Amministrazione.
In ogni caso, il periodo di assegnazione non potra' essere  inferiore
ad  un  anno,  ai  fini  del  conferimento   dell'incarico   previsto
dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato  a  casi  o
esigenze  eccezionali.  L'assenso  o  il   dissenso   devono   essere
comunicati all'interessato entro  trenta  giorni  dalla  domanda.  Il
posto temporaneamente lasciato libero non si rendera' disponibile.»; 
    h) all'articolo 9, comma 1: 
      1)  alla  lettera  b),  dopo  le  parole  «del  coniuge   anche
legalmente  separato,»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  dell'unito
civilmente»; 
      2) alla lettera c), dopo la parola «matrimonio»  sono  inserite
le seguenti: «o dell'unione civile»  ed  e'  inserito,  in  fine,  il
seguente periodo: «Il dipendente puo' fruirne  anche  in  un  momento
successivo,   compatibilmente   con   le    esigenze    organizzative
dell'ufficio di appartenenza e comunque entro sei mesi dall'evento;»; 
      3) alla lettera d) la parola «documentati» e' soppressa; 
    i) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente articolo: 
  «Art. 9-bis. (Accesso  alla  formazione).  -  1.  La  formazione  e
l'aggiornamento  professionale,  volti  ad  assicurare  il   costante
adeguamento delle competenze manageriali allo sviluppo  del  contesto
culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento, sono destinati
a tutti i funzionari della carriera  prefettizia.  La  partecipazione
alle iniziative di formazione e' considerata servizio utile  a  tutti
gli effetti. 
  2. La partecipazione alle iniziative di formazione  e'  curata  dal
Dipartimento per l'Amministrazione Generale,  per  le  Politiche  del
Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali  e
Finanziarie, d'intesa con l'ufficio  d'appartenenza,  compatibilmente
con lo svolgimento della prestazione lavorativa, nel  rispetto  delle
vigenti  disposizioni  normative  in  materia   di   spesa   per   la
formazione.»; 
    j) all'articolo 12: 
      1) al comma 1, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Cio'
nei casi in  cui  sia  richiesto  un  intervento  urgente  ovvero  in
presenza di necessita' operative  non  preventivamente  programmabili
con il ricorso alle ordinarie prestazioni di lavoro, laddove sussista
la necessita' di  attivarsi  prontamente  al  fine  di  garantire  la
salvaguardia delle esigenze indicate nel presente comma.»; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma: 
        «1-bis. La fissazione  dell'orario  per  l'effettuazione  dei
turni di reperibilita' e l'individuazione delle modalita' applicative
per lo svolgimento del servizio tengono conto delle concrete esigenze
di ciascuna struttura  e  sono  rimesse  alla  negoziazione  in  sede
decentrata.  In  mancanza  di  tali  accordi,  ovvero   laddove   non
espressamente previsto, il  turno  di  reperibilita'  si  svolge  nei
giorni infrasettimanali lavorativi dalle ore 20:00 alle ore 08:00 del
giorno successivo e nei giorni festivi ed in  quelli  non  lavorativi
per l'intera giornata.»; 
      3) al comma 2: 
        3.1)  alla  lettera  b),  n.  3)  le  parole:  «-  Stampa   e
Comunicazione» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Relazioni  con  la
stampa e comunicazione istituzionale»; 
        3.2) alla lettera d), n. 1) le parole «Affari generali»  sono
sostituite dalle seguenti: «analisi, coordinamento e documentazione»; 
        3.3) alla lettera d), n. 2) le parole «analisi,  programmi  e
documentazione» sono sostituite dalle seguenti:  «Affari  generali  e
personale»; 
        3.4) alla lettera d), n. 3) le  parole  «tecnico-giuridico  e
contenzioso» sono sostituite dalle seguenti: «affari giuridici e  del
contenzioso»; 
        3.5) alla lettera g),  dopo  la  parola  «Dipartimento»  sono
inserite le seguenti: «per l'Amministrazione Generale,»; 
      4) al comma 3 dopo le parole «e gli Uffici di cui al comma  2.»
sono inserite le seguenti: «, garantendo  l'alternanza  degli  stessi
con riferimento ai giorni festivi ed a quelli non lavorativi»; 
      5) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma: 
        «3-bis. Il funzionario della carriera prefettizia, durante lo
svolgimento del turno di reperibilita',  deve  essere  rintracciabile
all'utenza  telefonica  preventivamente  comunicata  all'Ufficio   di
appartenenza. Nei casi in cui, durante  il  turno  di  reperibilita',
l'attivita' non possa essere utilmente resa da remoto, il funzionario
reperibile assicura il raggiungimento della sede di servizio  per  lo
svolgimento delle attivita' urgenti da effettuare in presenza fino  a
cessate  esigenze.  In  relazione  alle  situazioni  che  si  possono
verificare durante lo svolgimento della reperibilita', il funzionario
avra' cura di informare  il  Prefetto  titolare  della  struttura  di
appartenenza, nelle forme ritenute piu' opportune, per  le  eventuali
determinazioni di competenza.»; 
      6) al comma 4, le parole da «entro il mese successivo a  quello
di maturazione» a «struttura in cui funzionario presta servizio» sono
sostituite dalle seguenti:  «obbligatoriamente  al  massimo  entro  i
quindici giorni successivi»; dopo le parole «Negli altri casi di»  la
parola «effettiva» e' soppressa; 
      7) dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma: 
        «6-bis. Anche con  riguardo  alla  disciplina  dei  turni  di
reperibilita' trovano  applicazione  le  disposizioni  contenute  nel
decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  in  materia  di  lavoro
notturno dei genitori lavoratori. In  particolare,  alle  lavoratrici
madri con figli minori fino ai tre anni, che ne  facciano  richiesta,
e' riconosciuto l'esonero dalla  reperibilita'  nella  fascia  oraria
dalle ore 20:00 alle  ore  8:00,  salvo  diverse  e  piu'  favorevoli
soluzioni,  individuate   caso   per   caso   nei   singoli   accordi
decentrati.»; 
    k) all'articolo 16: 
      1) al comma 3, la parola «maggio» e' sostituita con  la  parola
«marzo»; 
      2) al comma 4, la parola «maggio» e' sostituita con  la  parola
«marzo»; 
    l) all'articolo 17, comma 6, e' inserito, in  fine,  il  seguente
periodo:  «La  predetta  valutazione  da  parte  del   Consiglio   di
amministrazione ricomprende anche il periodo infra-annuale precedente
alla decorrenza del distacco sindacale,  tenendo  conto  anche  della
relazione presentata dal funzionario sull'attivita' svolta.»; 
    m) all'articolo 19, dopo il comma 1,  sono  inseriti  i  seguenti
commi: 
      «1-bis. L'Amministrazione assume le iniziative  necessarie  per
la  copertura   assicurativa   della   responsabilita'   civile   del
funzionario della carriera prefettizia, ivi  compreso  il  patrocinio
legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa  grave.  A  tal  fine,  sono
utilizzate le risorse finanziarie destinate a tale  finalita',  sulla
base di quanto previsto dalle disposizioni di legge. 
      1-ter. Ai fini della stipula, l'Amministrazione puo' associarsi
in convenzione ovvero aderire ad una convenzione gia' esistente,  nel
rispetto della normativa vigente. 
      1-quater.  Nel  caso  in  cui   l'Amministrazione   non   abbia
sottoscritto la polizza assicurativa di cui al presente articolo,  le
relative risorse previste dalle previgenti disposizioni  contrattuali
sono  destinate,  per  il  solo  anno  di  competenza,  alle  risorse
utilizzate per la retribuzione di risultato, secondo i criteri  e  le
modalita' stabiliti in sede di contrattazione decentrata. 
      1-quinquies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  18  del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135»; 
    n) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 21. (Stipendio tabellare). - 1. A decorrere  dal  1°  gennaio
2019 lo stipendio tabellare e' stabilito per ciascuna qualifica della
carriera prefettizia nei seguenti importi  annui  lordi  per  tredici
mensilita': 
      prefetto: euro 100.561,93; 
      viceprefetto: euro 66.560,89; 
      viceprefetto aggiunto: euro 47.900,91. 
  2. A decorrere dal  1°  gennaio  2020  lo  stipendio  tabellare  e'
rideterminato per ciascuna qualifica della carriera  prefettizia  nei
seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': 
      prefetto: euro 101.406,60; 
      viceprefetto: euro 67.119,97; 
      viceprefetto aggiunto: euro 48.303,25. 
  3. A decorrere dal  1°  gennaio  2021  lo  stipendio  tabellare  e'
stabilito per  ciascuna  qualifica  della  carriera  prefettizia  nei
seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': 
      prefetto: euro 106.832,02; 
      viceprefetto: euro 70.711,00; 
      viceprefetto aggiunto: euro 50.887,56. 
  4. Gli importi di cui al presente articolo comprendono ed assorbono
le somme corrisposte ai sensi delle disposizioni vigenti a titolo  di
indennita' di vacanza  contrattuale  per  il  triennio  giuridico  ed
economico 2019-2021. 
  5. Lo stipendio tabellare di cui ai commi  precedenti  contiene  ed
assorbe  l'indennita'  integrativa  speciale  negli  importi  di  cui
all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio
2001, n. 316. Il conglobamento dell'indennita'  integrativa  speciale
nello stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione
della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con
riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto  1995,  n.
335, e non ha effetti diretti o indiretti sul  trattamento  economico
complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base  alle
vigenti disposizioni.»; 
    o) L'articolo 22 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 22. (Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione
di risultato). - 1. Il fondo per la retribuzione di  posizione  e  la
retribuzione di risultato di cui  all'articolo  20  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 maggio  2001,  n.  316,  e  successive
modificazioni,  ferme   restando   le   modifiche   ed   integrazioni
successivamente intervenute,  continua  ad  essere  definito  con  le
modalita' ivi indicate  ed  e'  complessivamente  incrementato  delle
seguenti ulteriori risorse, al lordo degli oneri  riflessi  a  carico
dell'amministrazione: 
      a. euro 3.488.052,32 dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019; 
      b. euro 6.333.922,85 dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020; 
      c. euro 15.201.099,25 a decorrere dal 1° gennaio 2021. 
  2. Le risorse di cui al precedente comma comprendono  e  assorbono,
alle   corrispondenti   decorrenze,   le   risorse   gia'   destinate
all'incremento del fondo  per  la  retribuzione  di  posizione  e  di
risultato dall'articolo 1, comma 442, della legge 30  dicembre  2018,
n. 145, dall' articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, come modificato dall'articolo 12-bis, comma 4, lettera  a),  del
decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito dalla legge 8  agosto
2019, n. 77 e dall'articolo 21 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. 
  3. Le risorse del  fondo  di  cui  al  comma  1  eventualmente  non
utilizzate alla  fine  dell'esercizio  finanziario  sono  riassegnate
all'anno successivo.»; 
    p) L'articolo 23 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 23. (Retribuzione di posizione).  -  1.  La  retribuzione  di
posizione - parte fissa e' stabilita nei seguenti importi annui lordi
per tredici mensilita' a decorrere dal 1° gennaio 2019: 
      a) posizioni  funzionali  della  qualifica  di  prefetto:  euro
24.789,00; 
      b) posizioni funzionali della qualifica di  viceprefetto:  euro
14.121,00; 
      c)  posizioni  funzionali  della  qualifica   di   viceprefetto
aggiunto: euro 7.399,00. 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2019 la  retribuzione  di  posizione,
correlata alle posizioni funzionali individuate con  il  decreto  del
Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche ed
integrazioni, e' rideterminata, nelle componenti parte fissa e  parte
variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': 
      a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera a): euro
40.830,72; 
      b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera b): euro
35.336,41; 
      c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera c): euro
28.502,12; 
      d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera d): euro
26.894,57; 
      e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera e): euro
21.928,77; 
      f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera f): euro
17.623,62; 
      g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera g): euro
13.069,62. 
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la  retribuzione  di  posizione,
correlata alle posizioni funzionali individuate  con  i  decreti  del
Ministro dell'Interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche  e
integrazioni e' rideterminata, nelle componenti parte fissa  e  parte
variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': 
      a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera a): euro
43.167,67; 
      b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera b): euro
37.358,90; 
      c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera c): euro
30.133,45; 
      d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera d): euro
28.433,89; 
      e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera e): euro
23.183,87; 
      f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera f): euro
18.632,31; 
      g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera g): euro
13.817,66. 
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2021 la  retribuzione  di  posizione,
correlata alle posizioni funzionali individuate  con  i  decreti  del
Ministro dell'Interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche  e
integrazioni ed in data 26  gennaio  2021,  e'  rideterminata,  nelle
componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi  annui
lordi per tredici mensilita': 
      a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera a): euro
50.153,67; 
      b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera b): euro
43.404,84; 
      c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera c): euro
35.010,06; 
      d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera d): euro
33.035,46; 
      e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera e): euro
26.935,81; 
      f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera f): euro
21.647,65; 
      g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera g): euro
16.053,83. 
  5.  Ai  funzionari  della  carriera  prefettizia,  per  il  periodo
intercorrente tra la data di conseguimento della qualifica  superiore
e  quella  del  conferimento  dell'incarico   connesso   alla   nuova
qualifica, competono la retribuzione di posizione e  la  retribuzione
di risultato nelle misure minime previste per la qualifica acquisita,
salvo recupero delle maggiori somme corrisposte in  caso  di  mancato
superamento del corso. 
  6. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati  fuori  ruolo  ai
sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto  legislativo  19  maggio
2000, n. 139, ai quali non vengano corrisposti emolumenti accessori a
qualsiasi titolo, spetta la retribuzione di  posizione  nella  misura
corrispondente a quella di cui alle lettere b), e) e g) dei commi  2,
3 e 4 in relazione  alla  qualifica  rivestita.  Qualora  i  predetti
emolumenti vengano  corrisposti  in  misura  inferiore  agli  importi
relativi alle predette lettere a titolo di retribuzione di posizione,
il Ministero dell'interno eroga la differenza, a valere sulle risorse
del fondo. 
  7. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati  fuori  ruolo  ai
sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto  legislativo  19  maggio
2000,  n.  139,  all'atto  del  rientro   e'   comunque   assicurata,
nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri  aggiuntivi,
la retribuzione di posizione nella  misura  minima  prevista  per  la
qualifica posseduta, nelle more  del  conferimento  dell'incarico  e,
comunque, per un periodo massimo di due mesi. 
  8. Nel caso  di  avvicendamento  negli  incarichi  di  viceprefetto
vicario e di capo di gabinetto secondo quanto previsto  dall'articolo
7 del decreto ministeriale 3 dicembre  2003  e  dall'articolo  8  del
decreto ministeriale 20 maggio 2019,  l'Amministrazione  provvede  al
conferimento  di  un  nuovo  incarico,  ove   possibile   di   fascia
corrispondente  a  quella  posseduta,   assicurando,   comunque,   il
mantenimento del trattamento accessorio in godimento per  un  periodo
non superiore a tre mesi, nell'ambito delle disponibilita' del  fondo
e senza oneri aggiuntivi. 
  9.  Per  i  funzionari  che  ricoprono  incarichi  di   particolare
rilevanza previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo
9 maggio 2000, n. 139, individuati nell'articolo 4  del  decreto  del
Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche  e
integrazioni e nell'articolo 5 del decreto del Ministro  dell'Interno
in  data  26  gennaio  2021,  la   retribuzione   di   posizione   e'
rideterminata, nelle componenti parte fissa e  parte  variabile,  nei
seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': 
      a decorrere dal 1° gennaio 2019: 
        incarichi ricompresi  nella  posizione  funzionale  a):  euro
44.907,95; 
        incarichi ricompresi  nella  posizione  funzionale  b):  euro
38.865,32; 
        incarichi ricompresi  nella  posizione  funzionale  d):  euro
29.321,30; 
        incarichi ricompresi  nella  posizione  funzionale  e):  euro
23.905,18; 
        incarichi ricompresi  nella  posizione  funzionale  f):  euro
19.036,28; 
      a decorrere dal 1° gennaio 2020: 
        incarichi ricompresi  nella  posizione  funzionale  a):  euro
47.478,27; 
        incarichi ricompresi  nella  posizione  funzionale  b):  euro
41.089,79; 
        incarichi ricompresi  nella  posizione  funzionale  d):  euro
30.999,51; 
        incarichi ricompresi  nella  posizione  funzionale  e):  euro
25.273,40; 
        incarichi ricompresi  nella  posizione  funzionale  f):  euro
20.125,83; 
      a decorrere dal 1° gennaio 2021: 
        incarichi ricompresi  nella  posizione  funzionale  a):  euro
55.161,87; 
        incarichi ricompresi  nella  posizione  funzionale  b):  euro
47.739,51; 
        incarichi ricompresi  nella  posizione  funzionale  d):  euro
36.016,29; 
        incarichi ricompresi  nella  posizione  funzionale  e):  euro
29.363,50; 
        incarichi ricompresi  nella  posizione  funzionale  f):  euro
23.382,87. 
  10. Qualora, a seguito di processi di riorganizzazione  determinati
dai decreti del Ministro dell'Interno  del  23  luglio  2020,  del  5
novembre 2020 e del 26 gennaio 2021, che abbiano comportato la revoca
dell'incarico dirigenziale in corso, sia  stato  conferito  un  nuovo
incarico  dirigenziale  con  retribuzione  di  posizione  di  importo
inferiore a quella connessa al  precedente  incarico,  ai  funzionari
interessati e'  riconosciuto  un  differenziale  di  retribuzione  di
posizione  che  consenta  di  conseguire  un  complessivo  valore  di
retribuzione di  posizione  pari  a  quello  connesso  al  precedente
incarico fino alla data  di  scadenza  dell'incarico  precedentemente
conferito, con oneri a carico del fondo di cui  all'articolo  22.  In
ogni caso gli effetti derivanti dal presente comma decorrono  dal  1°
gennaio 2021. 
  11. In caso di modifica del decreto del  Ministro  dell'interno  in
data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni e in data 26
gennaio 2021, le misure della retribuzione  di  posizione,  correlate
alla ridefinizione delle posizioni funzionali,  sono  determinate  in
sede di accordi  decentrati  a  livello  centrale  nell'ambito  delle
disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi, entro valori annui
lordi per  tredici  mensilita'  ricompresi  negli  importi  minimo  e
massimo indicati per le rispettive decorrenze ai commi precedenti del
presente articolo. 
  12. Al funzionario prefettizio, per l'espletamento degli  incarichi
individuati dai decreti del Ministro dell'interno in  data  27  marzo
2006, e successive modificazioni, e in data 26 gennaio  2021  compete
comunque un unico  trattamento  economico  accessorio.  Nei  casi  di
temporaneo conferimento di un ulteriore o diverso incarico, nei  casi
di sostituzione a norma dell'articolo 10 del decreto  legislativo  19
maggio 2000, n. 139, per periodi non inferiori a tre mesi, nonche' in
quelli  di  conferimento  temporaneo  di  incarico  riconducibile   a
posizione  funzionale  superiore,   limitatamente   al   periodo   di
espletamento degli stessi, la misura del  trattamento  accessorio  e'
definita in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito
delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi.»; 
    q) all'articolo 24: 
      1) al comma 1, dopo le parole: «Regione Sardegna» le parole: «,
la Commissione di coordinamento della Valle d'Aosta» sono  soppresse;
le parole «2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «2019-2021»; 
      2) al comma 2, dopo le parole «successive modificazioni,»  sono
aggiunte le seguenti: «e in data 26 gennaio 2021»; 
    r) all'articolo 25, dopo le parole «del corso di  formazione»  le
parole: «e di tirocinio operativo» sono soppresse; 
    s)  all'articolo  26,  comma  2,  le  parole:  «2016-2018»   sono
sostituite dalle seguenti: «2019-2021». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo degli artt. 4, 5, 7,  8,  9,  12,
          16, 17, 19,  21,  24,  25  e  26  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n.  66,  recante
          «Recepimento  dell'accordo  sindacale   per   il   triennio
          economico e giuridico 2016-2018, riguardante  il  personale
          della carriera prefettizia», come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 4. (Tempo di lavoro). -  1.  Nel  rispetto  delle
          peculiarita'    funzionali    dell'assetto    organizzativo
          dell'amministrazione  dell'interno,  il  funzionario  della
          carriera  prefettizia  organizza  la  propria  presenza  in
          servizio e il proprio tempo di lavoro correlandoli in  modo
          flessibile ed adeguato alle esigenze della struttura presso
          cui presta servizio, nonche' alle responsabilita'  inerenti
          alla  posizione  da  lui  ricoperta  e  agli  obiettivi  da
          conseguire. 
              2. In considerazione della peculiarita' delle funzioni,
          al personale della carriera prefettizia non si  applica  il
          regime di lavoro a tempo parziale. 
              3. Qualora, in relazione ad  esigenze  eccezionali,  si
          determini una interruzione  od  una  riduzione  del  riposo
          fisiologico giornaliero o settimanale, al funzionario della
          carriera prefettizia deve essere  comunque  garantito,  una
          volta  cessate  tali   esigenze   eccezionali,   l'adeguato
          recupero del tempo di riposo fisiologico  corrispondente  a
          quello  sacrificato  alle  necessita'  del  servizio  nella
          giornata  successiva  o  nella   settimana   immediatamente
          successiva. In caso di prestazione  lavorativa  nei  giorni
          non lavorativi, il funzionario ha  diritto  ad  un  congruo
          riposo compensativo da fruire obbligatoriamente al  massimo
          entro i quindici giorni successivi.» 
              «Art. 5. (Congedo  ordinario).  -  1.  Considerato  che
          l'orario di servizio dell'Amministrazione  dell'interno  si
          articola su cinque giorni settimanali, il funzionario della
          carriera prefettizia ha diritto, in ogni anno di  servizio,
          ad un periodo di ferie pari a ventotto  giorni  lavorativi,
          comprensivi delle due giornate  previste  dall'articolo  1,
          comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n.  937.
          Tale periodo e' ridotto a ventisei giorni per i  primi  tre
          anni di servizio comprendendo in essi il periodo del  corso
          di formazione iniziale, previsto dall'articolo 5, comma  1,
          del decreto legislativo 19  maggio  2000,  n.  139,  per  i
          funzionari della  carriera  prefettizia  assunti  al  primo
          impiego. Ai fini del computo del predetto periodo, si tiene
          conto anche del  servizio  prestato  per  almeno  tre  anni
          presso  altre  pubbliche  amministrazioni,  anche  a  tempo
          determinato e/o in qualifiche non dirigenziali. 
              2. Al funzionario della carriera  prefettizia  spettano
          altresi' quattro giornate di  riposo  da  fruire  nell'arco
          dell'anno solare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo
          1, comma 1, lettera b), della legge 23  dicembre  1977,  n.
          937. 
              3. Nell'anno di assunzione ed in quello  di  cessazione
          dal  servizio  la  durata  delle   ferie   e'   determinata
          proporzionalmente al  servizio  prestato,  in  ragione  dei
          dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese  superiore
          a quindici giorni e' considerata a tutti gli  effetti  come
          mese intero. 
              4. Il funzionario della  carriera  prefettizia  che  e'
          stato assente ai sensi dell'articolo 9 conserva il  diritto
          alle ferie. 
              5. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile  e,
          salvo   limitate   ipotesi   previste   dalle   indicazioni
          applicative rese dai competenti soggetti istituzionali, non
          sono monetizzabili. Il responsabile della struttura  dovra'
          assicurare l'effettiva fruizione delle ferie da  parte  del
          funzionario interessato. 
              6.  E'   obbligo   del   funzionario   della   carriera
          prefettizia programmare le proprie ferie in accordo con  il
          responsabile della struttura in  cui  presta  servizio,  in
          modo   da   garantirne    la    necessaria    operativita'.
          Compatibilmente    con    le    esigenze    di    servizio,
          l'Amministrazione assicura al  funzionario  della  carriera
          prefettizia il frazionamento delle ferie  in  piu'  periodi
          nel corso dell'anno. 
              7. In  caso  di  rientro  anticipato  dalle  ferie  per
          necessita'  di  servizio,  il  funzionario  della  carriera
          prefettizia ha diritto al rimborso delle spese  documentate
          per il viaggio di rientro in sede e per quello  di  ritorno
          al luogo di svolgimento delle ferie, nonche' all'indennita'
          di  missione  per  la  durata  del  medesimo  viaggio.   Il
          funzionario della carriera prefettizia ha  inoltre  diritto
          al rimborso delle spese sostenute per il periodo  di  ferie
          non goduto. 
              8. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano
          per  piu'  di  tre  giorni  o  diano   luogo   a   ricovero
          ospedaliero.  E'  cura  del  funzionario   della   carriera
          prefettizia  informare  tempestivamente  l'amministrazione,
          producendo la relativa documentazione sanitaria. 
              9. In presenza di motivate, gravi esigenze personali  o
          di servizio che non abbiano  reso  possibile  il  godimento
          delle ferie nel corso dell'anno, le ferie  dovranno  essere
          fruite entro il primo  semestre  dell'anno  successivo.  In
          caso di esigenze di servizio  assolutamente  indifferibili,
          tale termine puo' essere prorogato fino alla fine dell'anno
          successivo. 
              10. I periodi di cui ai commi 1 e 2 non sono riducibili
          per assenze  per  malattia  o  infortunio,  anche  se  tali
          assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal
          caso il godimento di cui al comma 1 avverra' anche oltre il
          termine di cui al precedente comma 9. 
              11. Sono considerati festivi le domeniche e  gli  altri
          giorni riconosciuti come  tali  dalla  legge  a  tutti  gli
          effetti civili. 
              12. La ricorrenza del Santo Patrono della localita'  in
          cui  il  funzionario  della  carriera  prefettizia   presta
          servizio e' considerata giorno festivo se ricadente  in  un
          giorno ordinariamente lavorativo. 
              13. Resta fermo il diritto ad astenersi dalle attivita'
          lavorative in occasione di  ricorrenze  religiose  previste
          dalle leggi di approvazione delle intese stipulate  tra  lo
          Stato  italiano  e  le  confessioni   diverse   da   quella
          cattolica. In tal caso la giornata lavorativa non  prestata
          dal funzionario della carriera prefettizia e' recuperata in
          altro giorno lavorativo, d'intesa con il responsabile della
          struttura.» 
              «Art.  7.  (Aspettativa  per  motivi  personali  e   di
          famiglia). - 1. Al funzionario della  carriera  prefettizia
          che ne faccia formale e motivata richiesta  possono  essere
          concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di
          famiglia   senza   retribuzione    e    senza    decorrenza
          dell'anzianita' per una durata complessiva di  dodici  mesi
          in un triennio. 
              2. Al fine del calcolo del triennio di cui al  comma  1
          si applicano le medesime regole previste per le assenze per
          malattia. 
              3. Il funzionario della carriera prefettizia  rientrato
          in servizio non puo'  usufruire  di  un  altro  periodo  di
          aspettativa  per  motivi  di  famiglia,  anche  per  motivi
          diversi, se non siano intercorsi  almeno  quattro  mesi  di
          servizio attivo. 
              4. I periodi di aspettativa, di cui al comma 1,  fruiti
          anche frazionatamente, non si cumulano con le  assenze  per
          malattia previste dall'articolo 6 del presente decreto. 
              5. L'Amministrazione, qualora  durante  il  periodo  di
          aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato
          la  concessione,  invita  il  funzionario  della   carriera
          prefettizia a riprendere servizio con un preavviso di dieci
          giorni. Il funzionario della carriera prefettizia,  per  le
          stesse motivazioni e negli stessi termini, puo'  riprendere
          servizio di propria iniziativa. 
              6. E' fatta salva l'applicazione di  altre  fattispecie
          di aspettativa e di altri periodi non  retribuiti  comunque
          denominati previsti da specifiche disposizioni di  legge  e
          dai decreti previsti dall'articolo 26, comma 2, del decreto
          legislativo 19 maggio 2000, n. 139. 
              7. Al funzionario di ruolo della  carriera  prefettizia
          che assume servizio presso altra  pubblica  amministrazione
          in quanto vincitore di pubblico concorso,  e'  concesso,  a
          domanda, un periodo di aspettativa per tutta la durata  del
          periodo di prova, senza  retribuzione  e  senza  decorrenza
          dell'anzianita'. Qualora, alla scadenza  del  sopraindicato
          periodo,  il  funzionario  non  riassuma  servizio,   senza
          giustificato motivo, ovvero  opti  per  il  nuovo  impiego,
          viene dichiarata la cessazione del rapporto di lavoro.» 
              «Art. 8. (Congedi parentali  e  disposizioni  a  tutela
          della maternita' e della paternita'). - 1. Sono  operative,
          in  quanto  immediatamente  applicabili,  le   disposizioni
          contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  e
          successive  modificazioni,  in  materia  di   congedi   dei
          genitori ed a sostegno della maternita' e della paternita'.
          Il termine di preavviso di cui all'articolo  32,  comma  3,
          del decreto legislativo  26  marzo  2001,  n.  151,  per  i
          funzionari della carriera  prefettizia  e'  determinato  in
          giorni  cinque  con  comunicazione  in  forma  scritta   al
          responsabile della struttura presso cui prestano  servizio.
          In presenza di comprovate eccezionali situazioni  personali
          la domanda puo' essere presentata entro le ventiquattro ore
          antecedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. 
              2. Ai funzionari della carriera prefettizia in  congedo
          di maternita' o di paternita' ai sensi degli  articoli  16,
          17, commi 1 e 2, e 28  del  decreto  legislativo  26  marzo
          2001, n.  151,  spetta  la  retribuzione  costituita  dalla
          componente stipendiale di  base  e  dalla  retribuzione  di
          posizione  parte  fissa  e  parte  variabile,  nonche'   la
          retribuzione di risultato nella misura in  cui  l'attivita'
          svolta risulti comunque valutabile a tal fine. 
              3. Nell'ambito del periodo di congedo parentale di  cui
          all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 26  marzo
          2001, n. 151, per le madri o, in alternativa, per i  padri,
          i primi trenta giorni di assenza, fruibili  anche  in  modo
          frazionato, non riducono le ferie e sono valutati  ai  fini
          dell'anzianita' di servizio. Per  tale  assenza  spetta  la
          retribuzione di cui al comma 2. 
              4. Successivamente al periodo di astensione di  cui  al
          comma 3 e fino al compimento del terzo anno  di  vita,  nei
          casi previsti dall'articolo 47 del decreto  legislativo  26
          marzo  2001,  n.  151,  alle  lavoratrici  madri   ed,   in
          alternativa, ai lavoratori  padri  sono  riconosciuti,  per
          ciascun anno di eta' del bambino, trenta giorni di  assenza
          retribuita secondo le modalita' indicate nel comma 2. 
              5. In caso di parto prematuro spettano comunque i  mesi
          di astensione obbligatoria  per  congedo  di  maternita'  o
          paternita' non goduti prima della data presunta del  parto,
          da certificare entro trenta giorni dall'evento. 
              6. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di  cui
          all'articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
          151, sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle
          previste dal comma  1  dello  stesso  articolo  39  possono
          essere utilizzate anche dal padre. 
              7. Le  eventuali  festivita'  cadenti  nel  periodo  di
          assenza sono  computate  ai  fini  del  raggiungimento  del
          limite massimo previsto. Se  tra  due  periodi  di  congedo
          parentale  non  intercorre  almeno  un  giorno  di   lavoro
          effettivo, devono essere computati come  congedo  parentale
          anche i sabati e le domeniche ricompresi tra gli stessi. 
              8. Al funzionario della carriera prefettizia,  dopo  il
          rientro al lavoro a seguito  della  fruizione  dei  congedi
          parentali, si applica quanto previsto dall'articolo 56  del
          decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. 
              8-bis. Sono inoltre direttamente applicabili, in favore
          dei funzionari della carriera prefettizia, le  disposizioni
          concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore
          dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del
          figlio, introdotte dall'articolo 4, comma 24,  lettera  a),
          della legge 28 giugno 2012, n. 92,  nella  misura  prevista
          dall'articolo 1, comma 354, della legge 11  dicembre  2016,
          n. 232, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  con
          oneri a carico del fondo di cui all'articolo 22. 
              8-ter. Fino al compimento del terzo anno  di  eta'  dei
          figli,  il  funzionario  della  carriera  prefettizia  puo'
          richiedere,  ai  sensi  dell'articolo  42-bis  del  decreto
          legislativo  26  marzo   2001,   n.   151,   l'assegnazione
          temporanea,  anche  in  modo  frazionato,  per  un  periodo
          complessivamente non superiore a tre anni, ad una  sede  di
          servizio ubicata nella stessa  provincia  o  regione  nella
          quale  l'altro  genitore  esercita  la  propria   attivita'
          lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di  un  posto
          vacante e disponibile di corrispondente qualifica e pari  o
          inferiore retribuzione di posizione, compatibilmente con le
          esigenze organizzative dell'Amministrazione. In ogni  caso,
          il periodo di assegnazione non potra' essere  inferiore  ad
          un anno, ai fini del  conferimento  dell'incarico  previsto
          dall'articolo 11,  comma  2,  del  decreto  legislativo  19
          maggio 2000,  n.  139.  L'eventuale  dissenso  deve  essere
          motivato  e  limitato  a  casi  o   esigenze   eccezionali.
          L'assenso  o   il   dissenso   devono   essere   comunicati
          all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. Il posto
          temporaneamente   lasciato   libero   non    si    rendera'
          disponibile.» 
              «Art. 9. (Permessi per esigenze  personali).  -  1.  Il
          funzionario  della  carriera  prefettizia  ha  diritto   di
          assentarsi nei seguenti casi: 
                a) partecipazione a concorsi od esami,  limitatamente
          ai  giorni  di  svolgimento  delle  prove   ed   al   tempo
          strettamente  necessario  per   il   raggiungimento   delle
          relative sedi di svolgimento delle  stesse  ovvero,  previa
          intesa con il responsabile della struttura di appartenenza,
          a congressi, convegni, seminari e  corsi  di  aggiornamento
          professionale facoltativo entro il  limite  complessivo  di
          giorni otto per ciascun anno; 
                b) decesso o documentata grave infermita' del coniuge
          anche legalmente  separato,  dell'unito  civilmente  o  del
          convivente stabile o di un parente entro il secondo  grado,
          anche non convivente, o di un affine di primo grado o di un
          soggetto componente la famiglia anagrafica del funzionario,
          in  ragione  di  tre  giorni  lavorativi  all'anno,   anche
          frazionati,  per  evento.   Tali   giorni   devono   essere
          utilizzati   entro   sette    giorni    dal    decesso    o
          dall'accertamento della insorgenza della grave infermita' o
          della necessita'  di  provvedere  a  conseguenti  specifici
          interventi terapeutici. Nel caso di  grave  infermita'  dei
          soggetti di cui al  presente  comma  il  funzionario  della
          carriera  prefettizia,  entro  sette   giorni   dall'evento
          predetto,  puo'  concordare  con  il   responsabile   della
          struttura, in alternativa ai giorni  di  permesso,  diverse
          modalita' di espletamento dell'attivita' lavorativa,  anche
          per periodi superiori a tre giorni; 
                c) in occasione del matrimonio o  dell'unione  civile
          per quindici giorni consecutivi da fruire entro  45  giorni
          dall'evento. Il dipendente puo' fruirne anche in un momento
          successivo, compatibilmente con le  esigenze  organizzative
          dell'ufficio di appartenenza  e  comunque  entro  sei  mesi
          dall'evento; 
                d) motivi personali entro il  limite  complessivo  di
          tre giorni per ciascun anno. 
              2. Le assenze di  cui  al  comma  1  possono  cumularsi
          nell'anno    solare,    sono    valutate    agli    effetti
          dell'anzianita' di servizio e non riducono  il  periodo  di
          ferie disciplinato dall'articolo 5 del presente decreto. 
              3. I predetti periodi di assenza non producono  effetti
          sul trattamento economico del  funzionario  della  carriera
          prefettizia. 
              4. Le assenze previste dall'articolo 33, comma 3, della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive  modificazioni,
          non sono computate ai fini del  raggiungimento  del  limite
          fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie. 
              5.  Il  funzionario  della  carriera   prefettizia   ha
          altresi' diritto di assentarsi  per  tutti  gli  eventi  in
          relazione ai quali specifiche  disposizioni  di  legge,  di
          regolamenti  di   attuazione   o   dei   decreti   previsti
          dall'articolo 26,  comma  2,  del  decreto  legislativo  19
          maggio 2000, n. 139, prevedono la concessione di permessi o
          congedi comunque denominati.» 
              «Art. 12.  (Reperibilita').  -  1.  In  relazione  alla
          necessita' di  garantire  la  salvaguardia  delle  esigenze
          connesse  alla  tutela  dell'ordine   e   della   sicurezza
          pubblica, del  sistema  della  protezione  civile  e  della
          difesa civile e  degli  altri  diritti  civili  e  politici
          costituzionalmente garantiti, il funzionario della carriera
          prefettizia  assicura  la  reperibilita'  durante  le   ore
          eccedenti l'orario di servizio nell'ambito dei  principi  e
          dei criteri indicati nel presente articolo. Cio'  nei  casi
          in cui  sia  richiesto  un  intervento  urgente  ovvero  in
          presenza  di  necessita'  operative   non   preventivamente
          programmabili con il ricorso alle ordinarie prestazioni  di
          lavoro,  laddove  sussista  la  necessita'   di   attivarsi
          prontamente al fine  di  garantire  la  salvaguardia  delle
          esigenze indicate nel presente comma. 
                1-bis. La fissazione dell'orario per  l'effettuazione
          dei  turni  di  reperibilita'  e   l'individuazione   delle
          modalita'  applicative  per  lo  svolgimento  del  servizio
          tengono conto delle concrete esigenze di ciascuna struttura
          e sono rimesse alla negoziazione  in  sede  decentrata.  In
          mancanza di tali accordi, ovvero laddove non  espressamente
          previsto, il turno di reperibilita' si  svolge  nei  giorni
          infrasettimanali lavorativi dalle ore 20:00 alle ore  08:00
          del giorno successivo e nei giorni festivi ed in quelli non
          lavorativi per l'intera giornata. 
              2. Gli uffici  nei  quali  deve  essere  assicurata  la
          reperibilita' sono individuati come segue: 
                a) Prefetture - Uffici territoriali del Governo,  per
          le esigenze di cui al comma 1; 
                b) Uffici di diretta collaborazione con  il  Ministro
          individuati nel decreto del Presidente della Repubblica  21
          marzo 2002, n. 98, per le esigenze di: 
                  1) Ufficio di Gabinetto; 
                  2) Segreteria speciale; 
                  3) Ufficio-Relazioni con la stampa e  comunicazione
          istituzionale; 
                  4)   Ufficio   Affari   legislativi   e   Relazioni
          parlamentari; 
                c)   Dipartimento   per   gli   Affari   interni    e
          territoriali, per le esigenze di: 1) Ufficio  I:  Gabinetto
          del Capo Dipartimento; 
                d) Dipartimento  della  Pubblica  sicurezza,  per  le
          esigenze di: 
                  1) Segreteria del Dipartimento - Ufficio I: Ufficio
          analisi, coordinamento e documentazione; 
                  2)  Segreteria  del  Dipartimento  -  Ufficio   II:
          Ufficio Affari generali e personale; 
                  3) Direzione centrale  della  Polizia  criminale  -
          Ufficio II: Ufficio affari giuridici e del contenzioso; 
                  4) Direzione  centrale  dell'Immigrazione  e  della
          Polizia di frontiera; 
                  5) Direzione  centrale  per  la  Polizia  stradale,
          ferroviaria, delle comunicazioni e per i  reparti  speciali
          della Polizia di Stato; 
                e)   Dipartimento   per   le   Liberta'   civili    e
          l'immigrazione, per le esigenze di: 
                  1) Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento; 
                  2) Direzione centrale per  i  Servizi  civili,  per
          l'immigrazione e asilo; 
                f) Dipartimento dei Vigili del  fuoco,  del  Soccorso
          pubblico e della Difesa civile, per le esigenze di: 
                  1) Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento; 
                g) Dipartimento per l'Amministrazione  Generale,  per
          le Politiche del personale  dell'amministrazione  civile  e
          per le Risorse strumentali e finanziarie, per  le  esigenze
          di: 
                  1) Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento. 
              3. Salvo che nelle  situazioni  di  emergenza,  ciascun
          servizio di reperibilita' e' assicurato da  un  funzionario
          della carriera prefettizia attraverso la rotazione di tutti
          i funzionari in servizio presso i Dipartimenti e gli Uffici
          di cui al comma 2, garantendo l'alternanza degli stessi con
          riferimento ai giorni festivi ed a quelli non lavorativi. I
          titolari degli uffici provvedono, avvalendosi di funzionari
          appositamente  designati,  all'addestramento  di  tutto  il
          personale interessato. 
              3-bis.  Il  funzionario  della  carriera   prefettizia,
          durante lo svolgimento del  turno  di  reperibilita',  deve
          essere rintracciabile all'utenza telefonica preventivamente
          comunicata all'Ufficio di appartenenza. Nei  casi  in  cui,
          durante il turno di reperibilita',  l'attivita'  non  possa
          essere utilmente resa da remoto, il funzionario  reperibile
          assicura il raggiungimento della sede di  servizio  per  lo
          svolgimento  delle  attivita'  urgenti  da  effettuare   in
          presenza  fino  a  cessate  esigenze.  In  relazione   alle
          situazioni che si possono verificare durante lo svolgimento
          della reperibilita', il funzionario avra' cura di informare
          il Prefetto titolare della struttura di appartenenza, nelle
          forme   ritenute   piu'   opportune,   per   le   eventuali
          determinazioni di competenza. 
              4. In caso di effettiva presenza in servizio durante il
          periodo di reperibilita' in un giorno  non  lavorativo,  al
          funzionario della carriera prefettizia spetta  il  recupero
          dell'intera giornata lavorativa. Il giorno di recupero deve
          essere fruito obbligatoriamente al massimo entro i quindici
          giorni successivi. Negli altri casi di presenza in servizio
          si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 3. 
              5. Con accordi decentrati a livello centrale si procede
          alla eventuale modifica degli uffici indicati al  comma  2,
          nonche' alla individuazione  dei  criteri  per  l'eventuale
          maggiorazione della retribuzione di risultato,  nell'ambito
          delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 22. 
              6. Con accordi decentrati da stipularsi  a  livello  di
          uffici centrali e periferici  sono  individuate  specifiche
          modalita' applicative della reperibilita'. 
              6-bis. Anche con riguardo alla disciplina dei turni  di
          reperibilita'   trovano   applicazione   le    disposizioni
          contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in
          materia di lavoro  notturno  dei  genitori  lavoratori.  In
          particolare, alle lavoratrici madri con figli  minori  fino
          ai tre anni, che ne  facciano  richiesta,  e'  riconosciuto
          l'esonero dalla reperibilita' nella fascia oraria dalle ore
          20:00 alle  ore  8:00,  salvo  diverse  e  piu'  favorevoli
          soluzioni, individuate caso per caso  nei  singoli  accordi
          decentrati.» 
              «Art. 16. (Adempimenti dell'amministrazione in  materia
          di distacchi, permessi e aspettative sindacali).  -  1.  Il
          Dipartimento competente per l'amministrazione del personale
          della carriera prefettizia procede  all'accertamento  delle
          deleghe per il versamento dei contributi sindacali, ai fini
          di cui all'articolo 27 del decreto  legislativo  19  maggio
          2000, n. 139, e agli articoli 13, comma 2, e 14,  comma  3,
          del presente decreto. Il dato associativo e' espresso dalla
          percentuale delle deleghe per il versamento dei  contributi
          sindacali  rispetto  al  totale  delle  deleghe  rilasciate
          nell'ambito considerato. A tal fine rileva il numero  delle
          trattenute  per  il  contributo  sindacale   effettivamente
          operate tramite delega  di  cui  e'  titolare  il  soggetto
          sindacale. Per le deleghe rilasciate nel mese  di  dicembre
          dell'anno di  riferimento  della  rilevazione,  la  lettura
          viene effettuata dalla  busta  paga  del  mese  di  gennaio
          immediatamente successivo. Il Dipartimento  competente  per
          l'amministrazione del personale della carriera  prefettizia
          fornisce alle rispettive organizzazioni  nazionali  i  dati
          riferiti alle predette deleghe e li confronta con  esse  in
          vista della  loro  certificazione  e  della  sottoscrizione
          della  relativa  documentazione.   Ove   dovessero   essere
          riscontrati errori od omissioni in base ai dati in  proprio
          possesso,  le   organizzazioni   sindacali   provvedono   a
          documentare  le  richieste  di  rettifica  in  un  apposito
          incontro  con  il  predetto  Dipartimento  competente   per
          l'amministrazione del personale della carriera prefettizia,
          nel  corso   del   quale   si   procede   all'esame   della
          documentazione presentata  ed  alla  conseguente  rettifica
          della  relativa  documentazione  nel  caso   di   riscontro
          positivo della richiesta. Il  Dipartimento  competente  per
          l'amministrazione del personale della carriera  prefettizia
          invia,  entro  il  31  marzo  di  ciascun  anno,   i   dati
          complessivi relativi alle deleghe per  la  riscossione  del
          contributo sindacale  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri   -   Dipartimento   della   funzione    pubblica,
          utilizzando modelli e procedure informatizzate  predisposti
          dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica. 
              2.  Ai  fini  di  quanto  previsto  dal  comma  1,   le
          organizzazioni sindacali che abbiano  dato  o  diano  vita,
          mediante fusione, affiliazione o in altra forma a una nuova
          aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto
          sindacale  le  deleghe,  delle  quali  risultino  titolari,
          purche' il  nuovo  soggetto  succeda  effettivamente  nella
          titolarita' delle deleghe che a esso  vengono  imputate,  o
          che le deleghe siano,  comunque,  confermate  espressamente
          dai lavoratori a favore del nuovo soggetto. 
              3. Entro il 31 marzo di ciascun anno,  il  Dipartimento
          competente  per  l'amministrazione  del   personale   della
          carriera prefettizia, utilizzando modelli di rilevazione  e
          procedure informatizzate predisposti dalla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica, e' tenuto  a  comunicare  al  Dipartimento  della
          funzione pubblica gli  elenchi  nominativi,  suddivisi  per
          qualifica e per sindacato, del personale che ha  fruito  di
          distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente. 
              4. Entro la stessa data del 31 marzo di  ciascun  anno,
          il  Dipartimento  competente  per   l'amministrazione   del
          personale della carriera prefettizia, utilizzando i modelli
          e le procedure informatizzate  indicate  nel  comma  3,  e'
          tenuto a  comunicare  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi
          nominativi,  suddivisi  per  qualifica  e  sindacato,   del
          personale dipendente che ha fruito dei  permessi  sindacali
          nell'anno  precedente   con   l'indicazione   per   ciascun
          nominativo della data in cui e' stato fruito il permesso  e
          il numero  delle  ore  utilizzate.  Il  Dipartimento  della
          funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti  previsti
          dal presente decreto. 
              5.  La  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   -
          Dipartimento  della   funzione   pubblica   puo'   disporre
          ispezioni nei confronti del Ministero dell'interno, qualora
          non ottemperi tempestivamente agli  obblighi  indicati  nei
          commi 1, 3 e 4 e puo' fissare un termine per l'adempimento.
          In  caso  di  ulteriore  inerzia,  il  Dipartimento   della
          funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi
          richiesti   dalla   stessa   Amministrazione    ai    sensi
          dell'articolo 13, comma 3, e  dell'articolo  15,  comma  2.
          Dell'inadempimento  risponde,  comunque,   il   funzionario
          responsabile del procedimento  appositamente  nominato  dal
          Ministero dell'interno ai sensi della legge 7 agosto  1990,
          n. 241, e successive modificazioni. 
              6. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 3
          e 4, distinti per sindacato, per  qualifica  e  per  sesso,
          sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
          - Dipartimento della funzione  pubblica  in  allegato  alla
          relazione    annuale    sullo    stato    della    pubblica
          amministrazione,  da  presentare  al  Parlamento  ai  sensi
          dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 
              7.  I  funzionari  responsabili  delle  strutture   che
          dispongono  o  consentono  l'utilizzazione  dei  distacchi,
          aspettative e permessi sindacali in  violazione  di  quanto
          previsto negli articoli  13,  14  e  15  sono  responsabili
          personalmente.» 
              «Art. 17. (Tutela del dirigente  sindacale).  -  1.  Il
          funzionario   della   carriera    prefettizia,    dirigente
          sindacale, che rientra in servizio al termine del  distacco
          o   dell'aspettativa   sindacale   conserva    l'anzianita'
          maturata. In  ragione  della  peculiarita'  delle  funzioni
          svolte  e  della  particolarita'   dell'ordinamento   della
          carriera allo stesso funzionario e' conferito un  posto  di
          funzione  corrispondente  a  quello  ricoperto  prima   del
          distacco e dell'aspettativa, e lo stesso puo',  a  domanda,
          essere  trasferito,  con  precedenza  rispetto   ad   altri
          richiedenti  in  una  sede  della  propria  amministrazione
          quando dimostri di avervi svolto attivita' sindacale  e  di
          avervi avuto il domicilio nell'ultimo anno, ove sussista un
          posto in organico e un equivalente posto di funzione. 
              2.  Fatto  salvo  quanto  previsto  nel  comma  3,   al
          dirigente sindacale che rientra in servizio al termine  del
          distacco frazionato  e'  conferito  il  posto  di  funzione
          corrispondente  a  quello  ricoperto  prima  del   distacco
          nell'ambito della stessa sede di servizio. 
              3. Il trasferimento dei  dirigenti  sindacali  indicati
          all'articolo 14, comma  1,  in  un  ufficio  ubicato  nella
          stessa o in un'altra sede di servizio puo' essere  disposto
          solo previo nulla  osta  dell'organizzazione  sindacale  di
          appartenenza. 
              4. La disposizione del comma 3  si  applica  fino  alla
          fine dell'anno  successivo  alla  data  di  cessazione  del
          mandato sindacale. 
              5. Il dirigente di cui  al  comma  1  non  puo'  essere
          discriminato per l'attivita' svolta in tale  qualita',  ne'
          puo' essere assegnato ad  attivita'  che  facciano  sorgere
          conflitti di interesse con la stessa. 
              6. La valutazione annuale del funzionario  in  distacco
          ai sensi dell'articolo 13 e'  effettuata  direttamente  dal
          Consiglio  di  amministrazione,  previa  proposta   per   i
          viceprefetti aggiunti della commissione per la progressione
          in carriera di cui all'articolo 17 del decreto  legislativo
          19 maggio 2000, n. 139, sulla base del servizio prestato  e
          delle  valutazioni  operate  in  precedenza.  In  caso   di
          fruizione  del  distacco  in  forma  frazionata,  ai  sensi
          dell'articolo 13, comma 5, si applicano gli articoli 16, 17
          e 18 del decreto legislativo 19 maggio  2000,  n.  139.  La
          predetta   valutazione   da   parte   del   Consiglio    di
          amministrazione ricomprende anche il periodo  infra-annuale
          precedente alla decorrenza del distacco sindacale,  tenendo
          conto anche  della  relazione  presentata  dal  funzionario
          sull'attivita' svolta. 
              7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche
          alle fattispecie previste dagli articoli 7, commi 1 e 5,  e
          9 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. 
              8. I dirigenti  sindacali,  nell'esercizio  delle  loro
          funzioni, non  sono  soggetti  ai  doveri  derivanti  dalla
          subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.» 
              «Art. 19. (Copertura assicurativa). - 1. Ai fini  della
          copertura assicurativa, di cui all'articolo  22,  comma  3,
          del decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,  sono
          individuati i seguenti criteri: 
                a) totale copertura a garanzia della  responsabilita'
          civile,  inerente   le   attivita'   connesse   a   compiti
          istituzionali,  derivante  ai  funzionari  della   carriera
          prefettizia  per  le   perdite   patrimoniali   e/o   danni
          involontariamente cagionati a terzi; 
                b) estensione della copertura  anche  alle  ulteriori
          attivita' che possono essere svolte dai predetti funzionari
          connesse  ad  incarichi   direttamente   o   indirettamente
          riferibili a compiti e doveri d'ufficio; 
                c) copertura degli oneri di patrocinio legale; 
                d) retroattivita'  e  ultrattivita'  della  copertura
          assicurativa; 
                e) previsione della possibilita' per il dirigente  di
          aumentare i massimali e «area dei rischi»  coperta  con  il
          versamento di una quota individuale aggiuntiva. 
              1-bis.   L'Amministrazione   assume    le    iniziative
          necessarie   per   la    copertura    assicurativa    della
          responsabilita'  civile  del  funzionario  della   carriera
          prefettizia, ivi compreso il patrocinio  legale,  salvo  le
          ipotesi di dolo e colpa grave. A tal fine, sono  utilizzate
          le risorse finanziarie destinate a  tale  finalita',  sulla
          base di quanto previsto dalle disposizioni di legge. 
              1-ter. Ai fini della  stipula,  l'Amministrazione  puo'
          associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione
          gia' esistente, nel rispetto della normativa vigente. 
              1-quater. Nel caso in cui l'Amministrazione  non  abbia
          sottoscritto la polizza assicurativa  di  cui  al  presente
          articolo, le relative  risorse  previste  dalle  previgenti
          disposizioni contrattuali sono destinate, per il solo  anno
          di competenza, alle risorse utilizzate per la  retribuzione
          di risultato, secondo i criteri e le modalita' stabiliti in
          sede di contrattazione decentrata. 
              1-quinquies. Resta fermo quanto previsto  dall'articolo
          18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.» 
              «Art. 24. (Retribuzione di risultato). - 1. Il Ministro
          dell'interno, con proprio decreto, all'inizio di ogni  anno
          determina  gli  importi  spettanti  come  retribuzione   di
          risultato da  erogare,  anche  pro-quota  tramite  acconti,
          nell'ambito   delle   risorse   di   competenza   dell'anno
          precedente con verifica conclusiva del raggiungimento degli
          obiettivi e salvo recupero a consuntivo in caso di  mancato
          o parziale raggiungimento degli  obiettivi.  Ai  funzionari
          prefettizi, ivi  compresi  quelli  in  servizio  presso  il
          Commissariato  dello  Stato  della  Regione  siciliana,  il
          Rappresentante dello Stato nella  Regione  Sardegna  ed  il
          Commissariato del Governo  per  la  Regione  Friuli-Venezia
          Giulia, per  il  triennio  2019-2021,  la  retribuzione  di
          risultato  viene  determinata  nel  rispetto  dei  seguenti
          parametri: 
                a) per i prefetti: fino a un massimo di 100; 
                b) per i viceprefetti: fino a un massimo di 75; 
                c) per i viceprefetti aggiunti: fino a un massimo  di
          50. 
              2. La misura della  retribuzione  di  risultato  verra'
          definita in sede di accordi decentrati a livello  centrale,
          tenuto conto del sistema di valutazione di cui all'articolo
          21 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.  139,  e,  in
          caso di modifica del decreto del Ministro  dell'interno  in
          data 27 marzo 2006, e successive modificazioni, e  in  data
          26 gennaio  2021  entro  valori  annui  lordi  per  tredici
          mensilita'  ricompresi  negli  importi  minimo  e   massimo
          indicati nel  decreto  di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo, nell'ambito  delle  disponibilita'  del  fondo  e
          senza oneri aggiuntivi.» 
              «Art. 25. (Trattamento economico dei consiglieri). - 1.
          Il   trattamento   economico   dei   consiglieri   di   cui
          all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 19  maggio
          2000, n. 139, durante il periodo del corso di formazione  e
          fino alla nomina alla qualifica di viceprefetto aggiunto e'
          determinato in misura  pari  all'ottanta  per  cento  dello
          stipendio tabellare della predetta qualifica,  per  tredici
          mensilita'.» 
              «Art. 26. (Effetti del nuovo trattamento economico).  -
          1.  Le  misure   del   trattamento   economico   risultanti
          dall'applicazione degli articoli 21 e 23 hanno effetto  sul
          trattamento   ordinario   di    quiescenza,    normale    e
          privilegiato,    sull'indennita'    di    fine    rapporto,
          sull'assegno  alimentare,   sull'equo   indennizzo,   sulle
          ritenute   assistenziali   e   previdenziali   e   relativi
          contributi e sui contributi di riscatto. 
              2. I benefici  economici  risultanti  dall'applicazione
          degli articoli 21 e 23 sono corrisposti integralmente  alle
          scadenze e negli importi  previsti  al  personale  comunque
          cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo  di
          vigenza del triennio 2019 - 2021. 
              3.  Agli  effetti  dell'indennita'  di  fine  rapporto,
          nonche' di quella prevista dall'articolo  2122  del  codice
          civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla
          data di cessazione del rapporto di lavoro.»