Art. 2 
 
                 Modificazioni in materia di accisa 
 
  1. All'articolo 17 del testo unico delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, nel comma 1, dopo la lettera b), e' inserita la
seguente: 
    «b-bis)  alle  forze  armate  di  qualsiasi  altro  Stato  membro
dell'Unione europea, per gli usi consentiti, nella misura in cui tali
forze partecipano a  uno  sforzo  di  difesa  svolto  ai  fini  della
realizzazione di un'attivita' dell'Unione europea  nell'ambito  della
politica di sicurezza e di difesa comune, con esclusione delle  Forze
armate nazionali;». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17,  comma  1,  del
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504  (Testo  unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative): 
                «Art. 17 (Esenzioni). - 1.  I  prodotti  soggetti  ad
          accisa sono esenti dal pagamento della stessa  quando  sono
          destinati: 
                  a)  ad  essere  forniti  nel  quadro  di  relazioni
          diplomatiche o consolari; 
                  b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed
          ai membri di  dette  organizzazioni,  nei  limiti  ed  alle
          condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi; 
                  c) alle Forze armate di  qualsiasi  Stato  che  sia
          parte contraente del Trattato del Nord Atlantico,  per  gli
          usi  consentiti,  con   esclusione   delle   Forze   armate
          nazionali; 
                  d) ad essere consumati nel  quadro  di  un  accordo
          stipulato   con   Paesi   terzi   o   con    organizzazioni
          internazionali che consenta per i medesimi  prodotti  anche
          l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.».