IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 2, comma 1, lettera o),  della  legge  19  ottobre
2017, n. 155,  recante  «Delega  al  Governo  per  la  riforma  delle
discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»; 
  Visto il decreto legislativo  12  gennaio  2019,  n.  14,  recante:
«Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in  attuazione  della
legge 19 ottobre 2017, n. 155»; 
  Visto il decreto legislativo 26  ottobre  2020,  n.  147,  recante:
«Disposizioni integrative e  correttive,  a  norma  dell'articolo  1,
comma 1, legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa  e  dell'insolvenza
in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»; 
  Visto, in particolare, l'articolo 356 del  decreto  legislativo  12
gennaio 2019,  n.  14,  che  istituisce  presso  il  Ministero  della
giustizia un albo dei soggetti incaricati dall'autorita'  giudiziaria
delle funzioni di gestione e di controllo delle procedure di  cui  al
codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; 
  Visto, in particolare, l'articolo 357 del  decreto  legislativo  12
gennaio 2019, n. 14, che demanda a  un  decreto  del  Ministro  della
giustizia, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, di  stabilire  le  modalita'  di  iscrizione,
sospensione e cancellazione dall'albo, le modalita' di esercizio  del
potere di vigilanza da parte del Ministero della  giustizia,  nonche'
l'importo del contributo a carico degli iscritti per  l'iscrizione  e
il mantenimento dell'albo; 
  Visto il decreto del Ministro  della  giustizia  6  febbraio  2020,
concernente l'individuazione presso il Dipartimento per gli affari di
giustizia e  il  Dipartimento  dell'organizzazione  giudiziaria,  del
personale e dei servizi degli  uffici  di  livello  dirigenziale  non
generale e la definizione  dei  relativi  compiti  e  recante  misure
necessarie  al  coordinamento  informativo  ed   operativo   tra   le
articolazioni dell'amministrazione interessate dalla riorganizzazione
ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei  ministri  15  giugno  2015,  n.  84,  e  ai  sensi
dell'articolo 6,  commi  1  e  2,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99; 
  Sentito il Garante per la protezione dei  dati  personali,  che  in
data 24 giugno 2021 ha espresso il parere n. 248; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1808/2021, espresso dalla
Sezione  consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  9
novembre 2021; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
in data 23 febbraio 2022; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
    a) «Codice»: il decreto  legislativo  12  gennaio  2019,  n.  14,
recante:  «Codice  della  crisi  d'impresa   e   dell'insolvenza   in
attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»; 
    b)  «albo»:  l'albo  dei   soggetti   incaricati   dall'autorita'
giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure
di  cui  al  codice   della   crisi   e   dell'insolvenza   istituito
dall'articolo 356 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; 
    c) «responsabile»: il direttore generale degli affari interni del
Ministero della giustizia, ovvero la  persona  da  lui  delegata  con
qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17  comma  3  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. - 4-ter. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera
          o), della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al  Governo
          per la riforma delle discipline della crisi  di  impresa  e
          dell'insolvenza): 
              «Art. 2 (Principi generali). - 1. Nell'esercizio  della
          delega  di  cui  all'articolo  1  il  Governo  provvede   a
          riformare in modo organico la  disciplina  delle  procedure
          concorsuali attenendosi ai seguenti principi generali: 
                da a) a n) (Omissis); 
                o) istituire presso il Ministero della  giustizia  un
          albo dei soggetti, costituiti anche in  forma  associata  o
          societaria,  destinati  a   svolgere,   su   incarico   del
          tribunale, funzioni di gestione o di controllo  nell'ambito
          delle procedure concorsuali, con indicazione dei  requisiti
          di professionalita', indipendenza ed  esperienza  necessari
          per l'iscrizione; 
                p) (Omissis). 
              2. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  356  e  357  del
          decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14  (Codice  della
          crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge
          19  ottobre  2017,  n.  155),  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  38  del  14  febbraio  2019  -   Supplemento
          Ordinario n. 6: 
              «Art. 356 (Albo dei soggetti incaricati  dall'autorita'
          giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle
          procedure di cui al codice della crisi e  dell'insolvenza).
          - 1. E' istituito presso il Ministero  della  giustizia  un
          albo dei soggetti, costituiti anche in  forma  associata  o
          societaria,  destinati  a   svolgere,   su   incarico   del
          tribunale, le funzioni di curatore, commissario  giudiziale
          o liquidatore, nelle procedure previste  nel  codice  della
          crisi e dell'insolvenza. E' assicurato il collegamento dati
          con  le  informazioni  contenute  nel   registro   di   cui
          all'articolo 125, comma 4.  Il  Ministero  della  giustizia
          esercita  la  vigilanza   sull'attivita'   degli   iscritti
          all'albo. 
              2. Possono ottenere l'iscrizione  i  soggetti  che,  in
          possesso dei requisiti di cui all'articolo  358,  comma  1,
          dimostrano di aver assolto gli obblighi  di  formazione  di
          cui all'articolo 4, comma 5,  lettere  b),  c)  e  d),  del
          decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014,  n.
          202,  e  successive  modificazioni.  Per  i  professionisti
          iscritti agli  ordini  professionali  degli  avvocati,  dei
          dottori  commercialisti  e  degli  esperti  contabili,  dei
          consulenti del  lavoro  la  durata  dei  corsi  di  cui  al
          predetto articolo 4, comma 5, lettera b),  e'  di  quaranta
          ore. Ai  fini  del  primo  popolamento  dell'albo,  possono
          ottenere l'iscrizione anche  i  soggetti  in  possesso  dei
          requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano
          di essere stati nominati, alla data di  entrata  in  vigore
          del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi
          quattro   anni,   curatori   fallimentari,   commissari   o
          liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina  quali
          componenti dell'OCRI, i soggetti di cui  all'articolo  352.
          Costituisce condizione per il mantenimento  dell'iscrizione
          l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale,  ai
          sensi del  predetto  decreto.  La  Scuola  superiore  della
          magistratura  elabora  le  linee  guida  generali  per   la
          definizione dei programmi dei  corsi  di  formazione  e  di
          aggiornamento. I requisiti di cui all'articolo  358,  comma
          1, lettera b), devono  essere  in  possesso  della  persona
          fisica responsabile della  procedura,  nonche'  del  legale
          rappresentante della societa' tra professionisti o di tutti
          i componenti dello studio professionale associato. 
              3. Costituisce requisito per l'iscrizione  all'albo  il
          possesso dei seguenti requisiti di onorabilita': 
                a)  non  versare   in   una   delle   condizioni   di
          ineleggibilita' o decadenza previste dall'articolo 2382 del
          codice civile; 
                b)  non  essere  stati   sottoposti   a   misure   di
          prevenzione disposte dall'autorita'  giudiziaria  ai  sensi
          del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
                c) non essere stati condannati con  sentenza  passata
          in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione: 
                  1) a pena detentiva  per  uno  dei  reati  previsti
          dalle  norme   che   disciplinano   l'attivita'   bancaria,
          finanziaria,  mobiliare,  assicurativa  e  dalle  norme  in
          materia di mercati e  valori  mobiliari,  di  strumenti  di
          pagamento; 
                  2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel
          titolo XI del libro V del  codice  civile  o  nel  presente
          codice; 
                  3) alla reclusione per un tempo non inferiore a  un
          anno per un delitto  contro  la  pubblica  amministrazione,
          contro la  fede  pubblica,  contro  il  patrimonio,  contro
          l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un
          delitto in materia tributaria; 
                  4) alla reclusione per un  tempo  superiore  a  due
          anni per un qualunque delitto non colposo; 
                d) non avere riportato negli ultimi cinque  anni  una
          sanzione disciplinare piu' grave di quella minima  prevista
          dai singoli ordinamenti professionali.». 
              «Art. 357 (Funzionamento dell'albo). - 1.  Con  decreto
          del Ministro della giustizia, di concerto con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare  ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,  entro  il  30  giugno  2020,   sono   stabilite,   in
          particolare: 
                a)  le  modalita'  di  iscrizione  all'albo  di   cui
          all'articolo 356; 
                b)  le  modalita'  di  sospensione  e  cancellazione,
          volontaria o disposta dal Ministero  della  giustizia,  dal
          medesimo albo anche a seguito del  mancato  versamento  del
          contributo previsto dal comma 2; 
                c) le modalita' di esercizio del potere di  vigilanza
          da parte del Ministero della giustizia. 
              2. Con lo stesso decreto  e'  stabilito  l'importo  del
          contributo che deve essere versato per l'iscrizione  e  per
          il suo  mantenimento,  tenuto  conto  delle  spese  per  la
          realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'albo.  Le
          somme corrisposte  a  titolo  di  contributo  sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          allo stato di previsione del Ministero della giustizia.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16, commi  1  e  2,
          del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  15
          giugno 2015, n. 84  (Regolamento  di  riorganizzazione  del
          Ministero  della  giustizia  e   riduzione   degli   uffici
          dirigenziali e delle dotazioni organiche): 
              «Art. 16  (Disposizioni  transitorie  e  finali). -  1.
          All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non
          generale nonche' alla definizione dei  relativi  compiti  e
          alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello
          dirigenziale generale si provvede con decreti del Ministro,
          ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4,  comma  4,
          del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da emanarsi
          entro  180  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. Non possono essere individuati uffici dirigenziali
          non generali in numero superiore  a  quello  dei  posti  di
          dirigente  di  seconda   fascia   previsti,   per   ciascun
          dipartimento, nelle tabelle D), E), F)  e  G)  allegate  al
          presente decreto. 
              2. Con uno o piu' decreti  del  Ministro,  da  emanarsi
          entro  180  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, e' stabilita la data di entrata in funzione  degli
          uffici dirigenziali generali di cui al decreto  legislativo
          25   luglio   2006,   n.   240,   e   si   provvede    alla
          razionalizzazione  e  all'utilizzo  degli  uffici  e  delle
          strutture esistenti anche con  riferimento  ai  compiti  di
          prevenzione della corruzione e di tutela della trasparenza.
          Con uno o piu' decreti del Ministro si  provvede  altresi',
          in attesa dell'istituzione delle strutture di cui al  primo
          periodo,  alla  adozione   delle   misure   necessarie   al
          coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni
          interessate.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  si
          provvede  alla  razionalizzazione  e  all'informatizzazione
          delle   strutture   degli    uffici    dell'Amministrazione
          giudiziaria,    del    Dipartimento    dell'amministrazione
          penitenziaria, nonche' dell'Amministrazione  degli  archivi
          notarili; con i medesimi decreti possono  essere  istituiti
          presidi territoriali in luogo dei soppressi  provveditorati
          regionali  dell'amministrazione  penitenziaria  e  ne  sono
          definiti competenze e compiti. Con uno o piu'  decreti  del
          Ministro   si   provvede    alla    razionalizzazione    ed
          all'informatizzazione  delle  strutture  degli  uffici  del
          Dipartimento per  la  giustizia  minorile  e  di  comunita'
          nonche' alla definizione di linee  operative  omogenee  per
          l'attivita' di gestione trattamentale. 
              3. - 13. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6, commi 1 e 2, del
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno
          2019, n. 99 (Regolamento concernente  l'organizzazione  del
          Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84): 
              «Art.    6    (Disposizioni    transitorie).    -    1.
          All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non
          generale del Dipartimento per gli affari di giustizia  come
          riorganizzato  a  norma  dell'articolo  3,   nonche'   alla
          definizione dei relativi compiti e alla  distribuzione  dei
          predetti tra le strutture di livello dirigenziale  generale
          si  provvede   con   decreti   del   Ministro,   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della  legge  23
          agosto 1988, n.  400,  e  dell'articolo  4,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  da  adottarsi
          entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              2. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia,
          da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore del presente decreto,  per  l'attuazione  del  comma
          3-bis dell'articolo 3  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri 15 giugno 2015, n. 84, aggiunto  dall'articolo  1,
          sono individuate  le  misure  necessarie  al  coordinamento
          informativo ed operativo tra le articolazioni del Ministero
          interessate. Con le stesse modalita' sono  adottate  misure
          di coordinamento informativo ed operativo conseguenti  alla
          riorganizzazione  del  Dipartimento  per  gli   affari   di
          giustizia  e   all'adeguamento   delle   competenze   delle
          direzioni  generali  del  Dipartimento  dell'organizzazione
          giudiziaria del personale e dei servizi. 
              3.  Le  strutture  organizzative  del  Ministero  della
          giustizia interessate dal processo di  riorganizzazione  di
          cui  al  presente  decreto  e  i  corrispondenti  incarichi
          dirigenziali sono fatti salvi fino alla  definizione  delle
          procedure di conferimento degli incarichi  dirigenziali  di
          prima  fascia  relativi  alla  nuova   organizzazione   del
          Ministero da concludersi entro il termine di novanta giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo  12  gennaio
          2019, n. 14, vedi note alle premesse.