Art. 10 
 
          Autorita' preposta alla vigilanza e al controllo 
             e monitoraggio sul funzionamento dell'albo 
 
  1. Il responsabile vigila sull'albo  nonche'  sull'attivita'  degli
iscritti. 
  2. L'autorita' giudiziaria, le amministrazioni dello  Stato  e  gli
ordini  professionali  interessati  comunicano  al   responsabile   i
provvedimenti adottati a carico degli iscritti  per  inadempienze  ai
doveri inerenti alle attivita'  di  gestione  e  di  controllo  nelle
procedure di cui all'articolo 356, comma 1, del  Codice  e  tutte  le
circostanze rilevanti ai sensi dell'articolo 6, comma 2. 
  3. Per il concreto esercizio della vigilanza di  cui  al  comma  1,
entro il 31 gennaio di ogni anno, la Direzione generale per i sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della  giustizia  trasmette
al responsabile i dati relativi all'anno precedente concernenti: 
    a) il numero totale di iscritti e il numero di iscritti  distinti
per categoria di appartenenza; 
    b) gli incarichi complessivamente conferiti nell'anno precedente,
distinguendo, all'interno del dato  complessivo,  gli  incarichi  per
tipologia di procedura concorsuale  e  gli  incarichi  conferiti  dal
singolo ufficio giudiziario; 
    c) il numero di sospensioni  e  cancellazioni,  distinguendo  tra
quelle volontarie e quelle disposte d'ufficio; 
    d) il numero di segnalazioni pervenute dall'autorita' giudiziaria
ai sensi dell'articolo 11 e l'eventuale esito. 
  4. Entro trenta giorni dalla ricezione dei dati di cui al comma  3,
il responsabile procede alla loro elaborazione  e  formula  eventuali
proposte di interventi  correttivi  e  integrativi  della  disciplina
sulla tenuta o sul funzionamento dell'albo. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per l'articolo 356 del citato decreto legislativo  12
          gennaio 2019, n. 14, vedi note alle premesse.