Art. 11 
 
          Cooperazione ai fini dell'attivita' di vigilanza 
 
  1.  L'autorita'  giudiziaria  che  ha  proceduto  alla  nomina  del
curatore, del commissario giudiziale  o  del  liquidatore  giudiziale
comunica  al  responsabile,  con  modalita'  telematica,  secondo  le
specifiche tecniche stabilite con  il  decreto  dirigenziale  di  cui
all'articolo 3,  comma  5,  tutti  i  fatti  e  le  notizie  ritenute
rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo  6
e l'eventuale revoca  dell'incarico.  Allo  stesso  modo  procede  il
referente dell'OCRI in relazione ai componenti del  collegio  di  cui
all'articolo 17 del Codice. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  17  del  citato
          decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14: 
              «Art. 17 (Nomina  e  composizione  del  collegio) -  1.
          Ricevuta la segnalazione di cui agli articoli  14  e  15  o
          l'istanza del debitore di cui all'articolo 19, comma 1,  il
          referente procede senza indugio a dare comunicazione  della
          segnalazione  stessa  agli  organi   di   controllo   della
          societa', se esistenti, e alla nomina di un collegio di tre
          esperti tra quelli iscritti nell'albo di  cui  all'articolo
          356 dei quali: 
                a)  uno  designato  dal  presidente   della   sezione
          specializzata  in  materia   di   impresa   del   tribunale
          individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo
          27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in  cui  si
          trova la sede dell'impresa, o da un suo delegato; 
                b) uno  designato  dal  presidente  della  camera  di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo
          delegato, diverso dal referente; 
                c) uno appartenente all'associazione  rappresentativa
          del settore di riferimento del  debitore,  individuato  dal
          referente,  sentito  il  debitore,  tra   quelli   iscritti
          nell'elenco  trasmesso  annualmente   all'organismo   dalle
          associazioni   imprenditoriali   di   categoria;   l'elenco
          contiene un congruo numero di esperti. 
              2. Le designazioni di cui al comma 1, lettere a) e  b),
          devono pervenire all'organismo entro tre giorni  lavorativi
          dalla ricezione della richiesta. In mancanza, il  referente
          procede  alla   designazione   in   via   sostitutiva.   Le
          designazioni di cui al  comma  1  sono  effettuate  secondo
          criteri di trasparenza e rotazione, tenuto  conto  in  ogni
          caso della specificita' dell'incarico. 
              3. La richiesta  di  designazione  non  deve  contenere
          alcun riferimento idoneo all'identificazione del  debitore,
          salva l'indicazione del settore in cui lo  stesso  opera  e
          delle dimensioni dell'impresa,  desunte  dal  numero  degli
          addetti e dall'ammontare annuo dei  ricavi  risultanti  dal
          registro delle imprese. 
              4. Il referente cura, anche  mediante  l'individuazione
          dell'esperto di  cui  al  comma  1,  lettera  c),  che  nel
          collegio siano rappresentate le professionalita' necessarie
          per   la   gestione   della   crisi   sotto   il    profilo
          aziendalistico, contabile e  legale.  Quando  riscontra  la
          mancanza  di  uno  dei  profili  necessari  tra  i   membri
          designati, provvede con atto motivato  alla  nomina  di  un
          esperto che ne sia  munito,  sempre  tra  gli  iscritti  al
          medesimo albo, in sostituzione del  componente  di  cui  al
          comma 1, lettera b). 
              5.  Entro  il  giorno   successivo   alla   nomina,   i
          professionisti devono  rendere  all'organismo,  a  pena  di
          decadenza, l'attestazione della propria indipendenza  sulla
          base dei presupposti  indicati  all'articolo  2,  comma  1,
          lettera o), numeri 2 e 3. I professionisti  nominati  ed  i
          soggetti con i  quali  essi  sono  eventualmente  uniti  in
          associazione professionale non devono aver  prestato  negli
          ultimi  cinque  anni  attivita'  di  lavoro  subordinato  o
          autonomo in favore del debitore, ne'  essere  stati  membri
          degli organi di amministrazione o  controllo  dell'impresa,
          ne' aver posseduto  partecipazioni  in  essa.  In  caso  di
          rinuncia   o   decadenza,   il   referente   procede   alla
          sostituzione dell'esperto. 
              6.  Quando   il   referente   verifica,   ricevuta   la
          segnalazione  dei  soggetti  qualificati  o  l'istanza  del
          debitore,  che  si  tratta  di  impresa  minore  ai   sensi
          dell'articolo 2, comma 1, lettera d), convoca  il  debitore
          dinanzi all'OCC  competente  per  territorio  indicato  dal
          debitore o in difetto individuato sulla base di un criterio
          di  rotazione,  ai  fini   e   dell'eventuale   avvio   del
          procedimento di composizione assistita della crisi.».