Art. 2 Tenuta e aggiornamento dell'albo 1. L'albo e' istituito presso il Ministero della giustizia, individuato quale titolare del trattamento dei dati personali. 2. Il Ministero della giustizia svolge i compiti di cui agli articoli 356 e 357 del Codice nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 3. L'albo e' articolato in due sezioni: a) sezione ordinaria; b) sezione componenti degli Organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRI), di cui all'articolo 2, comma 1, lettera u), del Codice. 4. L'iscrizione nella sezione ordinaria comporta anche l'iscrizione nella sezione componenti dell'OCRI. 5. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati e puo' prevedere ulteriori integrazioni delle annotazioni in conformita' alle previsioni del presente regolamento.
Note all'art. 2: - Per gli articoli 356 e 357 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, vedi note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera u), del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice si intende per: da a) a t) Omissis; u) OCRI: gli organismi di composizione della crisi d'impresa, disciplinati dal capo II del titolo II del presente codice, che hanno il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e gestire la fase dell'allerta e, per le imprese diverse dalle imprese minori, la fase della composizione assistita della crisi.».