Art. 2 
 
                  Tenuta e aggiornamento dell'albo 
 
  1.  L'albo  e'  istituito  presso  il  Ministero  della  giustizia,
individuato quale titolare del trattamento dei dati personali. 
  2. Il Ministero della  giustizia  svolge  i  compiti  di  cui  agli
articoli 356 e 357 del Codice nell'ambito  delle  proprie  competenze
istituzionali e con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
  3. L'albo e' articolato in due sezioni: 
    a) sezione ordinaria; 
    b) sezione componenti degli Organismi di composizione della crisi
d'impresa (OCRI), di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  u),  del
Codice. 
  4. L'iscrizione nella sezione ordinaria comporta anche l'iscrizione
nella sezione componenti dell'OCRI. 
  5. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati  e  puo'
prevedere ulteriori integrazioni  delle  annotazioni  in  conformita'
alle previsioni del presente regolamento. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per  gli  articoli  356  e  357  del  citato  decreto
          legislativo  12  gennaio  2019,  n.  14,  vedi  note   alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera
          u), del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14: 
              «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
          si intende per: 
                da a) a t) Omissis; 
                u) OCRI: gli organismi di  composizione  della  crisi
          d'impresa, disciplinati dal  capo  II  del  titolo  II  del
          presente codice,  che  hanno  il  compito  di  ricevere  le
          segnalazioni di allerta e gestire la fase  dell'allerta  e,
          per le imprese diverse dalle imprese minori, la fase  della
          composizione assistita della crisi.».