Art. 3 Modalita' di tenuta dell'albo 1. L'albo e' tenuto con modalita' informatiche che assicurano la possibilita' di rapida elaborazione di dati con finalita' ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento. 2. L'albo e' suddiviso in due parti, una parte pubblica e una parte riservata. Nella parte pubblica sono inseriti: i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'iscritto, la sezione dell'albo nella quale e' iscritto e l'eventuale ordine professionale di appartenenza. Nella parte riservata sono inseriti: le comunicazioni relative ai provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attivita' di gestione e di controllo nelle procedure previste dal Codice; le richieste di sospensione o cancellazione volontaria dall'albo e i provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati, anche d'ufficio, dal responsabile. 3. L'albo e' inserito in uno spazio dedicato del sito internet del Ministero della giustizia, che si suddivide in un'area ad accesso libero e in un'area ad accesso riservato. Nell'area ad accesso libero sono contenuti i dati presenti nella parte pubblica dell'albo, nella sezione ad accesso riservato sono contenuti i dati presenti nella parte riservata dell'albo. 4. Possono accedere alla parte riservata dell'albo i magistrati, i dirigenti delle cancellerie che si occupano degli affari civili, nonche', limitatamente alla sezione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), i referenti dell'OCRI. 5. L'accesso all'albo ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche. Con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono fissate le specifiche tecniche per l'inserimento dei dati di cui al comma 2 e per l'accesso alla parte riservata. 6. Il trattamento dei dati personali di cui al presente articolo e' effettuato soltanto per finalita' correlate alla tenuta dell'albo.