Art. 4 Iscrizione nell'albo 1. Nell'albo sono iscritti, su domanda, i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti professionali e di onorabilita' di cui all'articolo 356, commi 2 e 3, del Codice. Il responsabile approva il modello della domanda e fissa le modalita' di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata. 2. Colui che richiede l'iscrizione nell'albo inoltra al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, Direzione generale degli affari interni, la domanda di iscrizione compilata secondo il modello approvato, con i relativi allegati, contenente: a) la specifica indicazione della sezione dell'albo per la quale richiede l'iscrizione; b) nei casi previsti dall'articolo 358, comma 1, lettere a) e b), del Codice: 1) la certificazione attestante l'albo professionale presso il quale e' iscritto e la data di iscrizione; 2) la certificazione di non avere riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari piu' gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza; 3) la certificazione dell'ordine di appartenenza di essere in regola con i crediti formativi professionali di cui agli obblighi previsti dal programma di formazione del medesimo ordine. Per gli studi professionali associati e le societa' tra professionisti dette certificazioni devono concernere sia la persona fisica responsabile della procedura, sia il legale rappresentante della societa' tra professionisti o tutti i componenti dello studio professionale associato; c) nei casi previsti dall'articolo 358, comma 1, lettera c), del Codice, la documentazione comprovante le cariche ricoperte in societa' di capitali o societa' cooperative e dichiarazione che, nei confronti delle medesime societa', non e' stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale. Devono essere allegati, in ogni caso, la visura camerale della societa' a favore della quale e' stata prestata l'attivita', la copia dell'atto di conferimento dell'incarico, in caso di nomina da parte dell'autorita' giudiziaria, ed una sintetica relazione dell'amministratore o liquidatore in carica al momento della presentazione della domanda di iscrizione in ordine all'attivita' svolta dal richiedente all'interno della societa'; d) la certificazione comprovante l'assolvimento degli obblighi formativi, di cui all'articolo 356, comma 2, primo e secondo periodo, del Codice, previa frequenza dei corsi di formazione e aggiornamento definiti dalle linee guida generali elaborate dalla Scuola superiore della magistratura; e) ogni altro documento idoneo a dimostrare il possesso dei requisiti di professionalita'; f) una dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilita'; g) l'indicazione della casella di posta elettronica certificata alla quale saranno effettuate le comunicazioni; h) l'attestazione del pagamento del contributo di cui all'articolo 357, comma 2, del Codice. 3. In sede di prima formazione dell'albo, la certificazione di cui al comma 2, lettera d), e' sostituita da documentazione comprovante il requisito di cui all'articolo 356, comma 2, terzo periodo, del Codice o, per l'iscrizione nella sezione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 352 del Codice. A questo fine, il richiedente e' tenuto ad allegare alla domanda la documentazione comprovante il conferimento dell'incarico di commissario giudiziale o l'attivita' svolta come attestatore o gli incarichi di assistenza ricevuti e l'esito delle domande di ammissione al concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione in relazione alle quali abbia ricevuto l'incarico. 4. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui di cui al comma 2, lettere b), c), primo periodo, d) e f), puo' essere presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 5. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera c), secondo periodo, e di cui al comma 3, deve essere presentata mediante allegazione di copia conforme dell'atto giudiziario di nomina. 6. La domanda di iscrizione, sottoscritta con firma digitale, e' presentata, unitamente agli allegati, in modalita' telematica secondo le specifiche tecniche stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 5. I documenti allegati sono associati alla domanda mediante idonei strumenti tecnici stabiliti nel medesimo decreto di cui al primo periodo. 7. Il responsabile verifica la sussistenza dei requisiti e ha facolta' di accertare la veridicita' delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Note all'art. 4: - Per l'articolo 356 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, vedi note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 352 e 358 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14: «Art. 352 (Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI). - 1. Sino alla istituzione presso il Ministero della giustizia dell'albo di cui all'articolo 356, i componenti del collegio di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), sono individuati tra i soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.». «Art. 358 (Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure). - 1. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza: a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro; b) gli studi professionali associati o societa' tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura; c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in societa' di capitali o societa' cooperative, dando prova di adeguate capacita' imprenditoriali e purche' non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale. 2. Non possono essere nominati curatore, commissario giudiziale o liquidatore, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonche' chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura. 3. Il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore sono nominati dall'autorita' giudiziaria tenuto conto: a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 16-bis, commi 9-quater, 9-quinquies e 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228; b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessita' di assicurare l'espletamento diretto, personale e tempestivo delle funzioni; c) delle esigenze di trasparenza e di turnazione nell'assegnazione degli incarichi, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico; d) con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione.». - Si riporta il testo degli articoli 46, 47 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa): «Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; t) qualita' di studente; u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualita' di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.». «Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R) 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.». «Art. 71 (Modalita' dei controlli). - 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entita' del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicita' delle dichiarazioni di' cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. 2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalita' di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il funzionario competente a ricevere la documentazione da' notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e' tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. 4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione e' tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.».