Art. 4 
 
                        Iscrizione nell'albo 
 
  1. Nell'albo sono iscritti, su domanda, i soggetti  che  dimostrano
di possedere i requisiti  professionali  e  di  onorabilita'  di  cui
all'articolo 356, commi 2 e 3, del Codice. Il responsabile approva il
modello della domanda e  fissa  le  modalita'  di  svolgimento  delle
verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati  di
cui la domanda deve essere corredata. 
  2.  Colui  che   richiede   l'iscrizione   nell'albo   inoltra   al
Dipartimento  per  gli  affari  di  giustizia  del  Ministero   della
giustizia, Direzione generale degli affari  interni,  la  domanda  di
iscrizione compilata secondo il modello  approvato,  con  i  relativi
allegati, contenente: 
    a) la specifica indicazione della sezione dell'albo per la  quale
richiede l'iscrizione; 
    b) nei casi previsti dall'articolo 358, comma 1, lettere a) e b),
del Codice: 
      1) la certificazione attestante l'albo professionale presso  il
quale e' iscritto e la data di iscrizione; 
      2) la certificazione di non avere riportato negli ultimi cinque
anni sanzioni disciplinari  piu'  gravi  di  quella  minima  prevista
dall'ordinamento professionale di appartenenza; 
      3) la certificazione dell'ordine di appartenenza di  essere  in
regola con i crediti formativi professionali  di  cui  agli  obblighi
previsti dal programma di formazione del  medesimo  ordine.  Per  gli
studi professionali associati e le societa' tra professionisti  dette
certificazioni devono concernere sia la persona  fisica  responsabile
della procedura, sia il  legale  rappresentante  della  societa'  tra
professionisti  o  tutti  i  componenti  dello  studio  professionale
associato; 
    c) nei casi previsti dall'articolo 358, comma 1, lettera c),  del
Codice,  la  documentazione  comprovante  le  cariche  ricoperte   in
societa' di capitali o societa' cooperative e dichiarazione che,  nei
confronti delle medesime societa', non e' stata aperta una  procedura
di liquidazione giudiziale. Devono essere allegati, in ogni caso,  la
visura camerale della societa' a favore della quale e' stata prestata
l'attivita', la copia dell'atto  di  conferimento  dell'incarico,  in
caso di nomina da parte dell'autorita' giudiziaria, ed una  sintetica
relazione dell'amministratore o  liquidatore  in  carica  al  momento
della  presentazione  della   domanda   di   iscrizione   in   ordine
all'attivita' svolta dal richiedente all'interno della societa'; 
    d) la certificazione comprovante  l'assolvimento  degli  obblighi
formativi, di cui all'articolo 356, comma 2, primo e secondo periodo,
del Codice, previa frequenza dei corsi di formazione e  aggiornamento
definiti dalle linee guida generali elaborate dalla Scuola  superiore
della magistratura; 
    e) ogni altro documento  idoneo  a  dimostrare  il  possesso  dei
requisiti di professionalita'; 
    f) una dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilita'; 
    g) l'indicazione della casella di posta  elettronica  certificata
alla quale saranno effettuate le comunicazioni; 
    h)  l'attestazione  del   pagamento   del   contributo   di   cui
all'articolo 357, comma 2, del Codice. 
  3. In sede di prima formazione dell'albo, la certificazione di  cui
al comma 2, lettera d), e' sostituita da  documentazione  comprovante
il requisito di cui all'articolo 356, comma  2,  terzo  periodo,  del
Codice o, per l'iscrizione nella sezione di cui all'articolo 2, comma
3, lettera b), documentazione comprovante il possesso  dei  requisiti
di cui all'articolo 352 del Codice. A questo fine, il richiedente  e'
tenuto ad allegare alla  domanda  la  documentazione  comprovante  il
conferimento dell'incarico di commissario  giudiziale  o  l'attivita'
svolta come attestatore o gli  incarichi  di  assistenza  ricevuti  e
l'esito delle domande di ammissione al  concordato  preventivo  o  di
omologazione di accordi di ristrutturazione in relazione  alle  quali
abbia ricevuto l'incarico. 
  4. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti  di  cui
di cui al comma 2, lettere b), c),  primo  periodo,  d)  e  f),  puo'
essere presentata ai sensi degli articoli 46 e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  5. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti  di  cui
al comma 2, lettera c), secondo periodo, e di cui al  comma  3,  deve
essere presentata mediante allegazione di  copia  conforme  dell'atto
giudiziario di nomina. 
  6. La domanda di iscrizione, sottoscritta con  firma  digitale,  e'
presentata, unitamente agli allegati, in modalita' telematica secondo
le specifiche tecniche stabilite con il decreto di  cui  all'articolo
3, comma 5. I documenti allegati sono associati alla domanda mediante
idonei strumenti tecnici stabiliti nel medesimo  decreto  di  cui  al
primo periodo. 
  7. Il responsabile verifica  la  sussistenza  dei  requisiti  e  ha
facolta' di accertare la veridicita'  delle  dichiarazioni  rese  dai
richiedenti ai sensi dell'articolo  71  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per l'articolo 356 del citato decreto legislativo  12
          gennaio 2019, n. 14, vedi note alle premesse. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  352  e  358  del
          citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14: 
              «Art. 352 (Disposizioni transitorie  sul  funzionamento
          dell'OCRI). - 1. Sino alla istituzione presso il  Ministero
          della  giustizia  dell'albo  di  cui  all'articolo  356,  i
          componenti del collegio di cui all'articolo  17,  comma  1,
          lettere a) e b), sono individuati tra i  soggetti  iscritti
          all'albo  dei  dottori  commercialisti  e   degli   esperti
          contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano  svolto
          funzioni di commissario giudiziale, attestatore  o  abbiano
          assistito il debitore nella presentazione della domanda  di
          accesso in almeno tre procedure  di  concordato  preventivo
          che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di
          ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.». 
              «Art. 358 (Requisiti per la nomina agli incarichi nelle
          procedure). - 1. Possono  essere  chiamati  a  svolgere  le
          funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore,
          nelle  procedure  di  cui   al   codice   della   crisi   e
          dell'insolvenza: 
                a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori
          commercialisti e degli esperti contabili e  dei  consulenti
          del lavoro; 
                b) gli studi professionali associati o  societa'  tra
          professionisti, sempre che i soci  delle  stesse  siano  in
          possesso dei requisiti professionali di  cui  alla  lettera
          a),   e,   in   tal   caso,   all'atto    dell'accettazione
          dell'incarico, deve  essere  designata  la  persona  fisica
          responsabile della procedura; 
                c)   coloro   che   abbiano   svolto   funzioni    di
          amministrazione,  direzione  e  controllo  in  societa'  di
          capitali o societa' cooperative, dando  prova  di  adeguate
          capacita' imprenditoriali e purche' non sia intervenuta nei
          loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di
          liquidazione giudiziale. 
              2. Non possono essere  nominati  curatore,  commissario
          giudiziale o liquidatore, il coniuge, la parte di un'unione
          civile tra persone dello stesso  sesso,  il  convivente  di
          fatto, i parenti e gli affini entro  il  quarto  grado  del
          debitore, i creditori  di  questo  e  chi  ha  concorso  al
          dissesto  dell'impresa,  nonche'  chiunque  si   trovi   in
          conflitto di interessi con la procedura. 
              3.  Il  curatore,  il  commissario  giudiziale   e   il
          liquidatore sono nominati dall'autorita' giudiziaria tenuto
          conto: 
                a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui
          all'articolo  16-bis,   commi   9-quater,   9-quinquies   e
          9-septies, del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre
          2012, n. 228; 
                b)  degli  incarichi  in  corso,  in  relazione  alla
          necessita' di assicurare l'espletamento diretto,  personale
          e tempestivo delle funzioni; 
                c) delle esigenze  di  trasparenza  e  di  turnazione
          nell'assegnazione degli incarichi, valutata  la  esperienza
          richiesta  dalla  natura  e  dall'oggetto  dello  specifico
          incarico; 
                d)  con  riferimento  agli  iscritti  agli  albi  dei
          consulenti del lavoro, dell'esistenza di rapporti di lavoro
          subordinato  in  atto  al   momento   dell'apertura   della
          liquidazione  giudiziale,  del  deposito  del  decreto   di
          ammissione al concordato preventivo o al momento della  sua
          omologazione.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 46, 47  e  71  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa): 
              «Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
          - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,  anche  contestuali
          all'istanza, sottoscritte dall'interessato  e  prodotte  in
          sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
          qualita' personali e fatti: 
                a) data e il luogo di nascita; 
                b) residenza; 
                c) cittadinanza; 
                d) godimento dei diritti civili e politici; 
                e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
                f) stato di famiglia; 
                g) esistenza in vita; 
                h)  nascita  del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
                i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
          amministrazioni; 
                l) appartenenza a ordini professionali; 
                m) titolo di studio, esami sostenuti; 
                n)  qualifica  professionale  posseduta,  titolo   di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
                o) situazione reddituale o economica  anche  ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
                p) assolvimento di  specifici  obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
                q)  possesso  e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
                r) stato di disoccupazione; 
                s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
                t) qualita' di studente; 
                u)  qualita'  di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
                v)  iscrizione  presso  associazioni   o   formazioni
          sociali di qualsiasi tipo; 
                z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio; 
                aa) di non aver riportato condanne penali  e  di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
                bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
          procedimenti penali; 
                bb-bis)  di  non  essere   l'ente   destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
                cc) qualita' di vivenza a carico; 
                dd)   tutti   i    dati    a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
                ee) di non trovarsi in stato  di  liquidazione  o  di
          fallimento  e   di   non   aver   presentato   domanda   di
          concordato.». 
              «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive   dell'atto   di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. (R) 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.». 
              «Art.  71  (Modalita'   dei   controlli).   -   1.   Le
          amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
          controlli, anche a  campione  in  misura  proporzionale  al
          rischio  e  all'entita'  del  beneficio,  e  nei  casi   di
          ragionevole dubbio, sulla veridicita'  delle  dichiarazioni
          di' cui  agli  articoli  46  e  47,  anche  successivamente
          all'erogazione dei benefici,  comunque  denominati,  per  i
          quali sono rese le dichiarazioni. 
              2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
          certificazione   sono    effettuati    dall'amministrazione
          procedente  con  le  modalita'  di  cui   all'articolo   43
          consultando direttamente gli  archivi  dell'amministrazione
          certificante  ovvero  richiedendo  alla   medesima,   anche
          attraverso strumenti  informatici  o  telematici,  conferma
          scritta della corrispondenza di quanto  dichiarato  con  le
          risultanze dei registri da questa custoditi. 
              3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli  46  e
          47  presentino  delle  irregolarita'  o   delle   omissioni
          rilevabili  d'ufficio,   non   costituenti   falsita',   il
          funzionario competente a  ricevere  la  documentazione  da'
          notizia all'interessato di tale  irregolarita'.  Questi  e'
          tenuto  alla  regolarizzazione  o  al  completamento  della
          dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. 
              4.  Qualora   il   controllo   riguardi   dichiarazioni
          sostitutive presentate ai privati di  cui  all'articolo  2,
          l'amministrazione competente per il rilascio della relativa
          certificazione  e'  tenuta  a  fornire,  su  richiesta  del
          soggetto privato corredata dal  consenso  del  dichiarante,
          conferma  scritta,  anche  attraverso  l'uso  di  strumenti
          informatici o telematici, della  corrispondenza  di  quanto
          dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.».